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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 337

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal:  20-2-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 25-bis

(Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico)
((
1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;
c) specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione ovvero laurea triennale, tutti attinenti all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre;
d) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
e) qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
))
((
1-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
))
2. Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purché in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1.
3. A parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.
4. Il concorso è articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24.
5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso.
6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.
7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.
8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori tecnici con il trattamento economico di cui all'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e sono destinati a frequentare un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione
((di crediti formativi universitari per il conseguimento))
della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno
((...))
, ai fini della formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso.
((Gli allievi vice ispettori tecnici possono frequentare le lezioni e sostenere gli esami anche presso le istituzioni universitarie, con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o da altre strutture dell'Amministrazione.))
I frequentatori già appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.
8-bis. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale è richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori tecnici. Al termine del corso di formazione, ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico.
9. Con
((regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,))
sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso,
((e))
dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.
10. Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori tecnici in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di
((tirocinio operativo di prova))
della durata non superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al termine del
((periodo di tirocinio operativo di prova))
, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l'ordine della graduatoria finale.
((Dell'esito del tirocinio operativo di prova si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.))
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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".