DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (15G00225)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2015.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
Testo in vigore dal: 19-5-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   dei   Ministeri
                     dell'interno e della difesa 
 
  1. E' prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo
2005, n. 26. 
  1-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19  giugno  2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
125, le parole: "Per l'anno 2015"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Per gli anni 2015 e 2016". 
  1-ter. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo  periodo,
della legge 6 luglio 2012, n. 96, e' prorogato al 15 giugno 2016 solo
relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014. 
  1-quater. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012,  n.
96, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Ai  partiti  e  ai
movimenti politici che non ottemperano  all'obbligo  di  trasmissione
degli atti di cui al secondo e al  terzo  periodo,  nei  termini  ivi
previsti o in quelli eventualmente prorogati da norme  di  legge,  la
Commissione applica una sanzione amministrativa  pecuniaria  di  euro
200.000". 
  2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici  alle
disposizioni legislative e regolamentari in  materia  di  prevenzione
degli  incendi  previste   dall'articolo   10-bis,   comma   1,   del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,  e'  completato
entro sei mesi dalla data di adozione del  decreto  ministeriale  ivi
previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. 
  2-bis. All'articolo 11, comma  1,  del  decreto-legge  30  dicembre
2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2014, n. 15, le parole:  "31  ottobre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2016". 
  3. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2014,
n. 35, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle  seguenti:
"31 dicembre 2016". 
  4.  I  termini  di  cui  all'articolo   14,   comma   31-ter,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono  differiti  al  31  dicembre
2016. Per i comuni  istituiti  a  seguito  dei  processi  di  fusione
previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi
entro il 1° gennaio 2016, l'obbligo del rispetto  delle  disposizioni
di cui all'articolo 1, commi da 709 a 734, della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017. Alla  compensazione  degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento  netto
derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  periodo
precedente, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2016, si  provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni. 
  5. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, le parole: " 31 dicembre 2014" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2016". 
  6. All'articolo 1, comma 3, della legge 1º ottobre 2012, n. 177, le
parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi". 
  ((6-bis.  Dall'anno  2016,  sino  alla  revisione  del  sistema  di
finanziamento delle  Province  e  delle  Citta'  metropolitane,  sono
confermate  le  modalita'  di  riparto  del  fondo  sperimentale   di
riequilibrio provinciale  gia'  adottate  con  decreto  del  Ministro
dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 2012. Al fine di assicurare l'erogazione del  fondo
di cui al periodo  precedente,  per  l'anno  2020  la  dotazione  del
capitolo 1352 dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'interno e' rideterminata in 184.809.261 euro. Alla  ricognizione
delle risorse da ripartire e da attribuire  si  provvede  annualmente
con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il  Ministero
dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016,  sino  alla  revisione
del  sistema  di  finanziamento  delle  Province   e   delle   Citta'
metropolitane,   i   trasferimenti   erariali    non    oggetto    di
fiscalizzazione, corrisposti dal  Ministero  dell'interno  in  favore
delle province appartenenti alla Regione  siciliana  e  alla  regione
Sardegna, sono determinati in base  alle  disposizioni  dell'articolo
10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.)) 
  6-ter. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate,
senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2012" sono sostituite  dalle
seguenti: "30 maggio 2017"; 
    b) al comma 1-bis, le parole: "15 luglio  2012"  sono  sostituite
dalle seguenti: "15 luglio 2017". 
  6-quater. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, le parole:  "al  31  dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "al 31 dicembre 2016".