DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca. (13G00147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n. 264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 27-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 10-bis. 
(Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi  negli  edifici
                            scolastici). 
 
  1. Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica  sono  attuate
entro il 31 dicembre 2015. Con decreto del Ministro dell'interno,  ai
sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, tenendo  conto  della  normativa
sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11  e  12
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  20
marzo  2009,  n.  81,  sono  definite  e  articolate,  con   scadenze
differenziate, le prescrizioni per l'attuazione. ((11)) 
  2. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nel  limite
delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 30 dicembre 2015,  n.  210,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 4, comma 2)
che "L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici  alle
disposizioni legislative e regolamentari in  materia  di  prevenzione
degli  incendi  previste   dall'articolo   10-bis,   comma   1,   del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,  e'  completato
entro sei mesi dalla data di adozione del  decreto  ministeriale  ivi
previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016".