DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (13G00197)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28/02/2014, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-3-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
             (Proroga di termini in materia di turismo). 
 
  1.  Il  termine  stabilito   dall'articolo   15,   comma   7,   del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14,  per  completare
l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, e'  prorogato
al   ((31   dicembre    2017))    per    le    strutture    ricettive
turistico-alberghiere con oltre venticinque  posti  letto,  esistenti
alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro  dell'interno
9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  116  del  20
maggio 1994, che siano in possesso, alla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  dei  requisiti  per
l'ammissione  al  piano   straordinario   biennale   di   adeguamento
antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012,  e
successive modificazioni. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto,  si  provvede  ad  aggiornare  le
disposizioni del citato decreto del Ministro  dell'interno  9  aprile
1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le
strutture ricettive  turistico-alberghiere  fino  a  cinquanta  posti
letto. 
  3. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nel  limite
delle risorse disponibili a legislazione vigente.