DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
 
Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e  di
           documentazione amministrativa per gli immigrati 
 
  1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo  9-bis,  comma
2, del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti
gli effetti di legge, anche  agli  obblighi  di  comunicazione  della
stipula del contratto di soggiorno per  lavoro  subordinato  concluso
direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in  possesso
di permesso di soggiorno, in corso di  validita',  che  abiliti  allo
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato  di  cui  all'articolo
5-bis del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  2. All'articolo 24 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
   «2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione,  decorsi  i
venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro  il
proprio diniego, la richiesta si intende accolta,  nel  caso  in  cui
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
     a) la richiesta riguardi uno straniero gia'  autorizzato  l'anno
precedente a prestare lavoro stagionale presso lo  stesso  datore  di
lavoro richiedente; 
     b) il  lavoratore  stagionale  nell'anno  precedente  sia  stato
regolarmente assunto dal datore  di  lavoro  e  abbia  rispettato  le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno.». 
    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
   «3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al  comma  3,
l'autorizzazione al lavoro  stagionale  si  intende  prorogato  e  il
permesso  di  soggiorno  puo'  essere  rinnovato  in  caso  di  nuova
opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo  stesso  o  da  altro
datore di lavoro.». 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2016, N. 203. 
  4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto
il  seguente:  "La  richiesta  di  assunzione,  per   le   annualita'
successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di  lavoro
anche diverso dal datore di  lavoro  che  ha  ottenuto  il  nullaosta
triennale al lavoro stagionale.". 
  4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445,  le  parole:
", fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi  e  nei
regolamenti  concernenti  la  disciplina   dell'immigrazione   e   la
condizione dello straniero" sono soppresse. 
  4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394,  e  successive
modificazioni, le parole: ", fatte salve le  disposizioni  del  testo
unico o del presente regolamento  che  prevedono  l'esibizione  o  la
produzione di specifici documenti" sono soppresse. 
  4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter  acquistano
efficacia a far data dal ((31 dicembre 2023)). (4) (10) 
  4-quinquies. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione,  sono  individuate  le
modalita' per l'acquisizione, attraverso sistemi informatici e banche
dati, dei  certificati  del  casellario  giudiziale  italiano,  delle
iscrizioni relative ai procedimenti penali in  corso  sul  territorio
nazionale,  dei  dati   anagrafici   e   di   stato   civile,   delle
certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste  di  collocamento
del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di  quelle  necessarie
per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
388) che e' fissato al 30 giugno 2013  il  termine  di  scadenza  dei
termini e dei regimi giuridici di cui al comma 4-quater del  presente
articolo. 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.P.C.M. 26 giugno 2013 (in G.U. 3/8/2013, n. 181)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che il termine previsto dal comma
4-quater del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2013. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effetto a decorrere dal 1 luglio 2013.