LEGGE 6 luglio 2012, n. 96

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonche' misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. (12G0120)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
 
Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti  dei
                  partiti e dei movimenti politici 
 
  1. Allo scopo di garantire la trasparenza e  la  correttezza  nella
propria gestione contabile e finanziaria, i  partiti  e  i  movimenti
politici, ivi incluse le liste di candidati  che  non  siano  diretta
espressione degli stessi, che abbiano  conseguito  almeno  il  2  per
cento dei voti validi espressi nelle elezioni per  il  rinnovo  della
Camera dei deputati  ovvero  che  abbiano  almeno  un  rappresentante
eletto  alla  Camera  medesima,  al  Senato  della  Repubblica  o  al
Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei  consigli  delle
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  si  avvalgono  di  una
societa'  di  revisione  iscritta  nell'albo  speciale  tenuto  dalla
Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la   borsa   ai   sensi
dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o,  successivamente
alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39.  Il  controllo  della  gestione
contabile e finanziaria puo' essere affidato alla  medesima  societa'
di revisione con un incarico relativo  a  tre  esercizi  consecutivi,
rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.  La
societa' di revisione esprime, con apposita  relazione,  un  giudizio
sul rendiconto di esercizio dei  partiti  e  dei  movimenti  politici
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in  materia.  A  tale
fine verifica nel  corso  dell'esercizio  la  regolare  tenuta  della
contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti  di  gestione  nelle
scritture  contabili.  Controlla  altresi'  che  il   rendiconto   di
esercizio  sia  conforme  alle  scritture   e   alla   documentazione
contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e  alle  norme
che lo disciplinano. 
  2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione
elettorale  mediante  la  presentazione  di  una  lista   comune   di
candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia  depositato
congiuntamente il contrassegno di lista e'  soggetto  all'obbligo  di
avvalersi della societa' di revisione di cui al comma 1. 
  3. E' istituita la Commissione per la trasparenza  e  il  controllo
dei rendiconti dei partiti  e  dei  movimenti  politici,  di  seguito
denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei
deputati,  che  provvede,  in  pari  misura  con  il   Senato   della
Repubblica, ad assicurarne l'operativita'  attraverso  le  necessarie
dotazioni di personale di segreteria. Per lo svolgimento dei  compiti
ad essa affidati dalla legge la Commissione puo'  altresi'  avvalersi
di cinque unita' di personale,  dipendenti  della  Corte  dei  conti,
addette alle attivita' di revisione, e di due  unita'  di  personale,
dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attivita'
di controllo contabile. I dipendenti di cui  al  terzo  periodo  sono
collocati  fuori  ruolo  dalle  amministrazioni  di  appartenenza   e
beneficiano  del  medesimo  trattamento  economico  lordo  annuo   in
godimento  al  momento  dell'incarico,  ivi  incluse  le   indennita'
accessorie,   corrisposto   a   carico   delle   amministrazioni   di
appartenenza. All'atto del  collocamento  fuori  ruolo  dei  predetti
dipendenti,  e'  reso  indisponibile  per   tutta   la   durata   del
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione  organica
dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto  di  vista
finanziario. La Commissione e' composta da cinque componenti, di  cui
uno designato dal Primo presidente della  Corte  di  cassazione,  uno
designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre  designati  dal
Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti  fra
i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica  non
inferiore a quella di consigliere  di  cassazione  o  equiparata.  La
Commissione e' nominata, sulla base delle designazioni effettuate  ai
sensi del presente comma,  con  atto  congiunto  dei  Presidenti  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.  Con  il  medesimo  atto  e'  individuato  tra  i
componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori.
Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun  compenso  o
indennita' per l'attivita' prestata ai sensi  della  presente  legge.
Per la durata dell'incarico,  i  componenti  della  Commissione  sono
collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza,  secondo
le disposizioni dell'articolo  1,  commi  66  e  68,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190. Il mandato dei componenti della Commissione e'
di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. (5) 
  ((3-bis. La gestione finanziaria della  Commissione  si  svolge  in
base al bilancio di previsione approvato dalla  Commissione  medesima
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si
riferisce. Il rendiconto  della  gestione  finanziaria  e'  approvato
entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione  e
il  rendiconto  della  gestione  finanziaria  sono  pubblicati  nella
sezione relativa alla Commissione del sito  internet  del  Parlamento
italiano. Per l'esercizio delle funzioni ordinarie della  Commissione
e' autorizzata la  spesa  complessiva  di  60.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2022, da ripartire in  egual  misura  ad  integrazione  del
finanziamento di ciascuna Camera)). 
  4. La  Commissione  effettua  il  controllo  di  regolarita'  e  di
conformita' alla legge del rendiconto di  cui  all'articolo  8  della
legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo  modificato  dal  presente
articolo, e dei  relativi  allegati,  nonche'  di  ottemperanza  alle
disposizioni di cui alla presente legge. A  tal  fine,  entro  il  15
giugno di ogni anno,  i  rappresentanti  legali  o  i  tesorieri  dei
partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il  2
per cento dei voti validi espressi  nelle  elezioni  per  il  rinnovo
della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante
eletto alla Camera  medesima  o  al  Senato  della  Repubblica  o  al
Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei  consigli  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti  a  trasmettere
alla  Commissione  il  rendiconto  e  i  relativi  allegati  previsti
dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997,  n.  2,  come  da  ultimo
modificato  dal  presente  articolo,  concernenti  ciascun  esercizio
compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi.
Unitamente agli atti di cui al secondo periodo  del  presente  comma,
sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente  il  giudizio
espresso sul rendiconto dalla societa' di revisione di cui al comma 1
del  presente  articolo,  nonche'  il  verbale  di  approvazione  del
rendiconto medesimo da parte del  competente  organo  del  partito  o
movimento politico. In caso di partecipazione in forma  aggregata  ad
una competizione elettorale mediante la presentazione  di  una  lista
comune di candidati, ciascun partito e movimento politico  che  abbia
depositato congiuntamente il contrassegno di lista e'  soggetto  agli
obblighi di cui al presente comma. Ai partiti e ai movimenti politici
che non ottemperano all'obbligo di trasmissione degli atti di cui  al
secondo e al terzo periodo, nei termini  ivi  previsti  o  in  quelli
eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica una
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000. (6)(7) 
  5.  Nello  svolgimento  della  propria  attivita',  la  Commissione
effettua il controllo anche verificando la  conformita'  delle  spese
effettivamente   sostenute   e   delle   entrate    percepite    alla
documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15
febbraio  dell'anno  successivo  a  quello   di   presentazione   del
rendiconto, invita i partiti e i  movimenti  politici  interessati  a
sanare,  entro  e  non  oltre  il  31   marzo   seguente,   eventuali
irregolarita' contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il  30
aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in  cui
esprime il giudizio di regolarita' e di conformita'  alla  legge,  di
cui al primo periodo del  comma  4.  La  relazione  e'  trasmessa  ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera  dei  deputati,
che ne curano la pubblicazione nei  siti  internet  delle  rispettive
Assemblee. (4) (5) 
  6. Entro e non oltre il 15 luglio  di  ogni  anno,  la  Commissione
trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica  e  della  Camera
dei deputati  gli  elenchi  dei  partiti  e  movimenti  politici  che
risultino,  rispettivamente,  ottemperanti  e   inottemperanti   agli
obblighi di cui al comma 4, con riferimento  all'esercizio  dell'anno
precedente. 
  7.  I  casi  di  inottemperanza  di  cui  al   comma   6,   nonche'
l'inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nei siti  internet  del
rendiconto e dei relativi  allegati,  previsto  dal  comma  20,  sono
contestati  dalla  Commissione  ai  partiti  e   movimenti   politici
interessati nel termine di cui al comma 6. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13. 
  10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013,  N.  149,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13. 
  11. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013,  N.  149,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13. 
  12. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013,  N.  149,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13. 
  13. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013,  N.  149,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13. 
  14. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013,  N.  149,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13. 
  15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013,  N.  149,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13. 
  16. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013,  N.  149,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13. 
  18. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013,  N.  149,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13. 
  19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013,  N.  149,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13. 
  20. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013,  N.  149,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13. 
  21. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013,  N.  149,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13. 
  22. E' fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di  cui  al
comma  1  di  investire  la  propria   liquidita'   derivante   dalla
disponibilita' di risorse pubbliche in strumenti  finanziari  diversi
dai titoli emessi da Stati membri dell'Unione europea. 
  23. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 14 sono abrogati; 
    b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono  inserite  le
seguenti:  «di  esercizio,  redatto  secondo  il   modello   di   cui
all'allegato A,»; 
    c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
      «10-bis. Per le donazioni  di  qualsiasi  importo  e'  annotata
l'identita' dell'erogante». 
  24. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 3  giugno  1999,  n.
157, e' abrogato. Le risorse  del  fondo  di  garanzia  previsto  dal
predetto articolo, nell'importo disponibile in esito al completamento
delle procedure gia' esperite alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  25. Le disposizioni di cui ai commi da  1  a  21  si  applicano  ai
rendiconti  dei  partiti  e   dei   movimenti   politici   successivi
all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria,  il  giudizio  di
regolarita' e conformita' alla legge dei rendiconti dei partiti e dei
movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e  2012  e'
effettuato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della  legge  2
gennaio 1997, n. 2, nel testo vigente il giorno antecedente alla data
di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la Commissione
invita direttamente  i  partiti  e  i  movimenti  politici  a  sanare
eventuali  inottemperanze  ad  obblighi  di  legge  o   irregolarita'
contabili. 
  26.  In  via  transitoria,  i  rapporti  integrativi  relativi   ai
rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono elaborati, fino al  31
ottobre 2012, dal Collegio dei revisori dei rendiconti dei partiti  e
movimenti politici, di cui all'articolo 8, comma 14,  della  legge  2
gennaio 1997, n. 2. 
  27. L'articolo 1, comma 8, della  legge  3  giugno  1999,  n.  157,
nonche' l'articolo 8, commi 11, 12 e 13, della legge 2 gennaio  1997,
n. 2, si  applicano  esclusivamente  con  riferimento  ai  rendiconti
relativi agli esercizi anteriori al 2013. 
  28. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Il  divieto  di  cui  al
precedente periodo si applica anche alle societa' con  partecipazione
di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento,  nonche'  alle
societa'  controllate  da  queste  ultime,  ove  tale  partecipazione
assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della societa'». 
  29. I rimborsi e i contributi  di  cui  alla  presente  legge  sono
strettamente  finalizzati  all'attivita'   politica,   elettorale   e
ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. E' fatto divieto  ai
partiti  e  ai  movimenti  politici  di  prendere  in   locazione   o
acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche  che  siano
state  elette  nel  Parlamento  europeo,  nazionale  o  nei  consigli
regionali nei medesimi partiti  o  movimenti  politici.  Il  medesimo
divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da societa'
possedute o partecipate dagli  stessi  soggetti  di  cui  al  periodo
precedente. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla
L. 27  febbraio  2015,  n.  11  ha  disposto  (con  l'art.  1,  comma
12-quater) che "In considerazione dei tempi necessari per  assicurare
la piena funzionalita' della Commissione di garanzia degli statuti  e
per  la  trasparenza  e  il  controllo  dei  rendiconti  dei  partiti
politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio  2012,
n. 96, per  l'anno  2015,  i  termini  relativi  al  procedimento  di
controllo dei rendiconti dei partiti politici relativi  all'esercizio
2013, di cui all'articolo 9, comma 5, della medesima legge n. 96  del
2012, sono prorogati di sessanta giorni". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 27 ottobre 2015, n. 175 ha disposto (con l'art. 1,  comma  2)
che "Le modalita' per l'effettuazione della verifica  di  conformita'
previste dall'articolo 9, comma  5,  primo  periodo,  della  legge  6
luglio 2012, n. 96, si applicano con riferimento  ai  rendiconti  dei
partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "La Commissione  di
cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96,  come
modificato dal presente articolo,  redige  la  relazione  di  cui  al
medesimo articolo 9, comma 5, terzo  periodo,  dando  applicazione  a
quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e, limitatamente al
controllo effettuato sui rendiconti  dei  partiti  politici  relativi
all'esercizio 2013, l'approva  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 30 dicembre 2015,  n.  210,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con  l'art.  4,  comma
1-ter) che "Il termine  di  cui  all'articolo  9,  comma  4,  secondo
periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e' prorogato al 15  giugno
2016 solo relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con  l'art.  5,  comma
11-bis) che "Il termine di  cui  all'articolo  9,  comma  4,  secondo
periodo, della legge 6  luglio  2012,  n.  96,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015".