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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1990, n. 75

Concessione di amnistia.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/4/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1997)
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vigente al 30/07/1997
Testo in vigore dal:  12-4-1990 al: 30-7-1997
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia 11 aprile 1990, n. 73;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro di grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1

(Amnistia)
1. È concessa amnistia:
a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;
c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza ad un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
2) 588, comma secondo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
3) 614, comma quarto (violazione di domicilio), limitatamente all'ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;
4) 640, comma secondo (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale;
d) per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorre l'attenuamte di cui all'articolo 5 della predetta legge;
e) per il reato di cui al comma terzo dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerne armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza;
f) per il reato previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commesso a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi, anche se il suddetto reato è aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal numero 1, nonché da quella di cui all'articolo 112, n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;
g) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, della legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;
h) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e della detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;
i) per i reati di cui al secondo capoverso dell'articolo 9 dell'Allegato C al regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1334, ed all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni, limitatamente all'evasione dell'imposta erariale sull'energia elettrica.
2. A seguito dell'applicazione dell'amnistia ad uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, l'imputato o il condannato è esonerato dalla prestazione del servizio di leva.
3. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):
Il testo dell'art. 57 del codice penale, come modificato dall'art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, èil seguente: "Art. 57 (Reati commessi col mezzo della stampa periodica). Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo".
Note all'art. 1, comma 1, lettera c), n. 1:
- Il comma primo dell'art. 336 del codice penale così dispone: "Art. 336, comma primo. - Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".
- Il testo degli articoli 337 e 339 è il seguente:
"Art. 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale). - Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni". "Art. 339 (Circostanze aggravanti). - Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'art. 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'art. 336, della reclusione da due a otto anni".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera c), n. 2):
Il comma secondo dell'art. 588 del codice penale così dispone: "Art. 588, comma secondo. - Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera c), n. 3):
Il comma quarto dell'art. 614 del codice penale così dispone: "Art. 614, comma quarto. - La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato".
Note all'art. 1, comma 1, lettera c), n. 4):
- Il comma secondo dell'art. 640 del codice penale così dispone: "Art. 640, comma secondo. - La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità".
- Il n. 7) dell'art. 61 del codice penale prevede che: "Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: (omissis); 7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera d):
Il testo degli articoli 7, 1, 2, 4 e 5 della legge n. 895/1967 (trascritti nell'ordine in cui sono richiamati), come sostituiti i primi quattro, rispettivamente, dagli articoli 14, 9, 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, è il seguente: "Art. 7. - Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'art. 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi". (L'art. 15 della legge n. 497/1974, con riferimento alle disposizioni sopra riportate, introdotte dall'art. 14 della medesima legge, prevede che: "Le disposizioni contenute nel precedente articolo non si applicano nell'ipotesi di reato di porto d'armi abusivo per mancanza di validità della licenza di porto d'armi anche per uso di caccia conseguente all'omesso pagamento della tassa di concessione governativa"). "Art.
1. - Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni di guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire ottocentomila a lire quattro milioni". (La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689). "Art. 2.
Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni". (La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689). "Art. 4. - Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni. (La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689). La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato". "Art. 5. - Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità. In ogni caso, la reclusione non può essere inferiore a sei mesi".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera e):
Il comma terzo dell'art. 23 della legge n. 110/1975 così dispone: "Art. 23, comma terzo. - Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni". (La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Note all'art. 1, comma 1, lettera f):
- L'art. 1 del D.L. n. 66/1948 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione) prevede che: "Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata od ordinaria o comunque ostruisce od ingombra, allo stesso fine, la strada stessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena anzidetta anche quando il fatto è commesso in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la libera navigazione. La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose".
- Il testo dell'art. 61 del codice penale è il seguente: "Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni).
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi abbietti o futili; 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato; 3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento; 4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone; 5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato; 7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; 8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9) l'avere commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto; 10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; 11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera di coabitazione, o di ospitalità".
- Il n. 2) dell'art. 112 del codice penale prevede che: "La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata: (omissis); 2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo".
Note all'art. 1, comma 1, lettera g):
- Il testo vigente dell'art. 19 del R.D.L. n. 1404/1934 è il seguente: "Art. 19 (Perdono giudiziale). - Se per il reato commesso da minore degli anni 18 il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'art. 14, sia nel giudizio".
- I commi terzo e quarto dell'art. 169 del codice penale così dispongono: "Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell'art. 164. Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta".
Note all'art. 1, comma 1, lettera h):
- Per quanto riguarda le violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi si fa riferimento alla legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi), così come modificata dalla legge 3 gennaio 1951, n. 27 (Modificazioni della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi). - Per quanto riguarda le violazioni delle norme concernenti le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione si fa riferimento al D.L. 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, alla legge 18 giugno 1971, n. 376; al D.P.R. 1' ottobre 1971, n. 1198 ed al D.L. 10 gennaio 1983, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52.
Nota all'art. 1, comma 1, lettera i):
Il comma terzo dell'art. 20 D.M. 8 luglio 1924, aggiunto dall'art. 9 dell'allegato C al R.D.L. 16 gennaio 1936, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1334, così dispone: "Chiunque sottragga o tenti sottrarre in qualunque altro modo, il gas o l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta è punito con la multa non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che potè essere frodata. La multa non potrà mai essere inferiore a lire diecimila". (La multa è stata così aumentata per effetto degli articoli 101 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Nota all'art. 1, comma 2:
Il testo dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è il seguente: "Art. 8. - Chiunque ammesso ai benefici della presente legge, rifiuti il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile è punito, se il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'art. 1. L'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva. L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui al primo comma, o di essere ammessi, nel caso di cui al secondo comma, ad un servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile.
L'imputato e il condannato ai sensi del secondo comma possono far domanda di essere arruolati nelle forze armate.
Sulle domande decide il Ministro per la difesa, sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'art. 4. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare, armato o non armato, o per il servizio sostitutivo civile".
Nota all'art. 1, comma 3:
L'ultimo comma dell'art. 151 del codice penale così dispone: "L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente".