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LEGGE 14 ottobre 1974, n. 497

Nuove norme contro la criminalità.

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Testo in vigore dal:  6-11-1974

Art. 10


Il testo dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è sostituito dal seguente:
"Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila".