LEGGE 2 ottobre 1967, n. 895

Disposizioni per il controllo delle armi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/2010)
Testo in vigore dal: 1-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di
esse,  le  munizioni,  gli  esplosivi,  gli  aggressivi  chimici  e i
congegni   indicati   nell'articolo   precedente  e'  punito  con  la
reclusione  da  uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a
lire un milione e cinquecentomila.((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma
1, lettera b)) che "all'articolo 2, primo comma, le parole: "la multa
da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da
3.000 euro a 20.000 euro"".