stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 ottobre 1967, n. 895

Disposizioni per il controllo delle armi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2023)
Testo in vigore dal:  1-7-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 2


Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.
((5))
------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 2, primo comma, le parole: "la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"".