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LEGGE 14 ottobre 1974, n. 497

Nuove norme contro la criminalità.

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Testo in vigore dal:  6-11-1974

Art. 12


Il testo dell'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:
"Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato".