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DECRETO-LEGGE 20 aprile 1971, n. 163

Regime fiscale degli apparecchi di accensione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1971, n. 376 (in G.U. 19/06/1971, n.154).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1993)
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Testo in vigore dal:  20-6-1971
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare la vigente legislazione in materia di apparecchi di accensione;
Sentito, il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e la giustizia; Decreta:

Art. 1

(Imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione)


Agli effetti del presente decreto è considerato apparecchio di accensione qualsiasi oggetto, comunque azionato ed alimentato, completo in ogni sua parte, idoneo a produrre fiamma, scintilla od incandescenza e che nell'uso sostituisca i fiammiferi
((con esclusione degli accendigas per uso domestico anche se incorporati o annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina, e degli accenditori di stufe a kerosene))
.
Per qualsiasi apparecchio di accensione e per ogni parte o pezzo di ricambio principale dello stesso, prodotti in Italia e destinati al consumo nel territorio della Repubblica, è dovuta all'erario una imposta di fabbricazione nelle seguenti misure:
a) lire 300
((...))
per ogni accendisigari per autovetture;
b) lire 400 per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione;
c) lire 800 per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b):
d) lire 100 per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchio di accensione.
L'avvenuta corresponsione dell'imposta è comprovata da appositi contrassegni di Stato.
Non sono soggetti alla tassazione di cui alla lettera d) le parti o pezzi di ricambio principali introdotte in fabbrica ed utilizzate per la produzione degli apparecchi di accensione.
Non sono soggetti all'imposta gli apparecchi di accensione incorporati in impianti e dispositivi di carattere industriale e in caldaie di impianti di riscaldamento.