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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. 196

Regolamento di organizzazione del Ministero della salute. (23G00203)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/01/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024)
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    Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del
    bilancio
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    sanitarie
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    farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale
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  • Articolazione periferica e dotazione organica
  • 22
  • 23
  • Disposizioni finali
  • 24
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-1-2024

		
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. Per gli  atti  dell'Unione
          europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  recante:  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1998,  n.
          214, S.O.: 
                 «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta  l'articolo  6-bis  del  decreto-legge  11
          novembre 2022, n. 173,  recante  "Disposizioni  urgenti  in
          materia di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri",
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre
          2022,  n.  204,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
          novembre 2022, n. 264: 
                «Art. 6-bis (Ministero della salute). - La  dotazione
          organica della dirigenza di livello generale del  Ministero
          della salute e' incrementata di una unita', con contestuale
          riduzione  di  quattro  posizioni  di  dirigente  sanitario
          complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e
          di un corrispondente  ammontare  di  facolta'  assunzionali
          disponibili a legislazione vigente. 
                Il  comma  1  dell'articolo  47-quater  del   decreto
          legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  "1.   Il   Ministero   si   articola   in   quattro
          dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4  e  5.
          Il numero degli "uffici dirigenziali  generali  e'  pari  a
          12". 
                Fino alla data di entrata in vigore  dei  regolamenti
          di organizzazione, da adottare ai  sensi  dell'articolo  13
          del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui
          al decreto del Presidente  della  Repubblica  17  settembre
          2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 11 febbraio 2014, n. 59. 
                Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - La legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  pubblicata  nella
          Gazzetta  ufficiale  14  gennaio   1994,   n.   10,   reca:
          «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
          Corte dei conti». 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193,
          reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e  strumenti
          di monitoraggio e valutazione dei costi, dei  rendimenti  e
          dei risultati dell'attivita' svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'articolo 11 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59». 
              - Si riporta l'articolo 47-quater, comma 1, del decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante  "Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della  legge  15  marzo  1997,  n.  59",  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: 
                «Art. 47-quater (Ordinamento).- 1.  Il  Ministero  si
          articola in quattro  dipartimenti,  disciplinati  ai  sensi
          degli articoli 4 e 5. Il numero degli "uffici  dirigenziali
          generali e' pari a 12.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          S.O., reca: «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». 
              - Il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  ottobre  2009,  n.
          254, S.O., reca: «Attuazione della legge 4 marzo  2009,  n.
          15, in materia di ottimizzazione  della  produttivita'  del
          lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza   delle
          pubbliche amministrazioni»; 
              - Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  19  ottobre  2012,  n.
          245, S.O., reca: «Ulteriori misure urgenti per la  crescita
          del Paese»; 
              - Il  decreto  legislativo  28  giugno  2012,  n.  106,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170,
          reca: «Riorganizzazione degli enti vigilati  dal  Ministero
          della  salute,  a  norma  dell'articolo  2  della  legge  4
          novembre 2010, n. 183»; 
              - La legge 6 novembre 2012, n.  190,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  13  novembre  2012,  n.   265,   reca:
          «Disposizioni per la prevenzione  e  la  repressione  della
          corruzione    e     dell'illegalita'     nella     pubblica
          amministrazione»; 
              -  Il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.   33,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013,  n.  80,
          reca: «Riordino della disciplina riguardante il diritto  di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni»; 
              -  Il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.   39,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n.  92,
          reca:  «Disposizioni  in  materia  di  inconferibilita'   e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'articolo 1, commi  49  e  50,  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  28  marzo
          2013, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  aprile
          2013, n. 98, reca: «Riordino  degli  organi  collegiali  ed
          altri organismi operanti presso il Ministero della  salute,
          ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge  4  novembre
          2010, n. 183»; 
                - Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
          settembre 2013, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          16  dicembre  2013,   n.   294,   reca:   «Regolamento   di
          organizzazione degli Uffici di diretta  collaborazione  del
          Ministero della salute  e  dell'Organismo  indipendente  di
          valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»; 
               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          11  febbraio  2014,  n.  59,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 aprile  2014,  n.  82,  reca:  «Regolamento  di
          organizzazione del Ministero della salute»; 
               - Si riporta l'articolo  17  della  legge  11  gennaio
          2018, n. 3, recante:  "Delega  al  Governo  in  materia  di
          sperimentazione clinica di medicinali nonche'  disposizioni
          per il  riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la
          dirigenza sanitaria del Ministero della salute", pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2018, n. 25: 
                 «Art. 17 (Dirigenza sanitaria  del  Ministero  della
          salute).  -  1.  Al  fine   di   assicurare   un   efficace
          assolvimento dei compiti primari  di  tutela  della  salute
          affidati  al  Ministero  della  salute,  i  dirigenti   del
          Ministero della salute con  professionalita'  sanitaria  di
          cui all'articolo 18, comma 8, del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e quelli
          successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche,
          sono collocati, a decorrere dal 1° gennaio 2019,  in  unico
          livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del  Ministero
          della  salute.  La  contrattazione   collettiva   nazionale
          successiva  a  quella  relativa  al  quadriennio  2006-2009
          estende ai dirigenti sanitari del  Ministero  della  salute
          gli istituti previsti dal decreto legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio
          sanitario  nazionale  e  recepiti  nei  relativi  contratti
          collettivi nazionali di lavoro. Nelle more  dell'attuazione
          di quanto previsto dal periodo precedente e fermo  restando
          quanto previsto al  comma  4,  ai  dirigenti  sanitari  del
          Ministero della salute continua a spettare  il  trattamento
          giuridico ed economico attualmente in godimento.  I  titoli
          di servizio maturati presso il Ministero della  salute  nei
          profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro
          a tempo determinato sono equiparati ai titoli  di  servizio
          del Servizio sanitario nazionale. 
                2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge,  nei  limiti  delle  dotazioni   organiche
          vigenti,  sono  individuati  il   contingente   dei   posti
          destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del  Ministero
          della salute e i principi generali in materia di  incarichi
          conferibili e modalita' di  attribuzione  degli  stessi.  I
          posti e gli incarichi di cui  al  periodo  precedente  sono
          individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro
          della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed
          economiche dei dirigenti collocati  nel  ruolo  di  cui  al
          comma 1, gia' inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei
          dirigenti del Ministero della salute alla data  di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  anche  ai   fini   del
          conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5. 
                3. L'accesso al ruolo della dirigenza  sanitaria  del
          Ministero della salute avviene mediante  pubblico  concorso
          per titoli ed  esami,  in  coerenza  con  la  normativa  di
          accesso prevista per la dirigenza  sanitaria  del  Servizio
          sanitario   nazionale,   e   nell'ambito   delle   facolta'
          assunzionali vigenti per il Ministero della  salute.  Fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  gli   incarichi
          corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni, e individuati ai sensi  del  comma  2,  sono
          attribuiti in conformita' con le disposizioni  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. 
                3-bis. Le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  3  si
          applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico
          e  finanziario,   ai   dirigenti   delle   professionalita'
          sanitarie  dell'Agenzia   italiana   del   farmaco   (AIFA)
          destinatari  della  disciplina  contrattuale  di  cui  agli
          articoli 74 e 80  del  contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro relativo al personale dirigente dell'Area 1  del  21
          aprile 2006, pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  118
          alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006. 
                4. Nei limiti del contingente di  posti  quantificato
          ai sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici
          dirigenziali di livello non  generale  corrispondenti  agli
          incarichi  di  struttura  complessa  previsti  dal  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base  ai
          requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del  Servizio
          sanitario nazionale previa procedura selettiva  interna  ai
          sensi  dell'articolo   19,   comma   1-bis,   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  La  procedura   di
          conferimento e' attivata in relazione alle posizioni che si
          rendono  disponibili  e  il  differenziale  retributivo  da
          corrispondere ai soggetti incaricati  grava  per  la  prima
          volta sulle risorse finanziarie del Ministero della  salute
          come  previste  dalla  normativa  vigente  in  materia   di
          assunzioni. 
                5. I dirigenti sanitari del  Ministero  della  salute
          che abbiano ricoperto  incarichi  di  direzione  di  uffici
          dirigenziali di livello non  generale  corrispondenti  agli
          incarichi di struttura complessa o di direzione di  aziende
          sanitarie o di enti del Servizio  sanitario  nazionale  per
          almeno  cinque  anni,  anche  non   continuativi,   possono
          partecipare alle procedure per l'attribuzione di  incarichi
          dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, che in caso di primo conferimento
          hanno durata  pari  a  tre  anni,  nonche'  partecipare  al
          concorso previsto dall'articolo 28-bis del predetto decreto
          legislativo n. 165 del  2001.  Si  applica  l'articolo  23,
          comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
                6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico del bilancio dello Stato.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 358,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145,  recante:  "Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2019-2021",  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.: 
                «358. Per le finalita' di cui ai commi 355 e 356,  la
          dotazione organica del Ministero della salute di  cui  alla
          tabella A allegata al regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014,  n.
          59, e'  incrementata  di  210  posizioni  dirigenziali  non
          generali delle professionalita'  sanitarie  nonche'  di  80
          unita' di personale non dirigenziale appartenenti  all'Area
          III, posizione economica F1, e di 28  unita'  di  personale
          non  dirigenziale  appartenenti  all'Area   II,   posizione
          economica F1.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  17,  comma  2-quater,   del
          decreto-legge  25  marzo  2019,  n.  22,  recante:  "Misure
          urgenti per assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria  e
          integrita' dei mercati, nonche' tutela della salute e della
          liberta' di soggiorno dei cittadini italiani  e  di  quelli
          del  Regno  Unito,  in  caso  di  recesso  di  quest'ultimo
          dall'Unione europea", convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2019,  n.  41,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 marzo 2019, n. 71: 
                «Art. 17 (Disposizioni in materia di  prestazioni  di
          sicurezza sociale e sanitarie nell'ambito  dei  sistemi  di
          sicurezza sociale). - (omissis) 
                2-quater. Per le finalita' di cui al comma 2-bis,  la
          dotazione organica  di  cui  alla  tabella  A  allegata  al
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 11  febbraio  2014,  n.  59,  come  modificata
          dall'articolo 1, comma 358, della legge 30  dicembre  2018,
          n. 145, e' incrementata  di  67  unita'  di  personale  non
          dirigenziale appartenenti all'area III, posizione economica
          F1.». 
              -  Si  riporta   l'articolo   1,   comma   5-ter,   del
          decreto-legge  30   dicembre   2019,   n.   162,   recante:
          "Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni,  nonche'  di   innovazione   tecnologica",
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
          2019, n. 305: 
                «Art. 1 (Proroga di termini in materia  di  pubbliche
          amministrazioni). - (omissis) 
                5-ter. Il Ministero della salute e'  autorizzato,  in
          aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
          vigente, senza il previo espletamento  delle  procedure  di
          mobilita' e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei
          fabbisogni di cui agli  articoli  6  e  6-ter  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ad  assumere  a  tempo
          indeterminato,  mediante  appositi  concorsi  pubblici  per
          esami, tredici dirigenti di livello non  generale,  di  cui
          cinque medici e un chimico, da  imputare  all'aliquota  dei
          dirigenti   sanitari,   due   economisti   sanitari,    due
          statistici,   un   ingegnere   biomedico,   un    ingegnere
          industriale  e  un  ingegnere   ambientale,   da   imputare
          all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonche'  cinquanta
          unita' di personale non dirigenziale  con  professionalita'
          tecniche, appartenenti all'area  III,  posizione  economica
          F1, del comparto funzioni centrali. La  dotazione  organica
          del   Ministero   della   salute   e'   corrispondentemente
          incrementata di 13 unita'  con  qualifica  dirigenziale  di
          livello non generale  e  di  50  unita'  di  personale  non
          dirigenziale appartenenti all'area  III.  Per  fare  fronte
          agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma  e'
          autorizzata la spesa di euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di
          euro 4.480.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri
          derivanti dall'attuazione del presente  comma  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero   della   salute.   I   pertinenti   fondi    per
          l'incentivazione   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale    del    Ministero    della    salute    sono
          corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia
          e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              (omissis)». 
              - Si riporta il comma 882 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2021-2023",  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020. N. 322, S.O.: 
                «882. Per far  fronte  agli  accresciuti  compiti  di
          profilassi internazionale e alle  attivita'  connesse  alla
          competitivita' del sistema Paese in  materia  di  controlli
          sanitari e procedure  autorizzatorie,  il  Ministero  della
          salute, in aggiunta alle facolta' assunzionali  previste  a
          legislazione vigente, e' autorizzato, per  gli  anni  2021,
          2022, 2023 e 2024, ad assumere con contratto  di  lavoro  a
          tempo indeterminato, mediante appositi  concorsi  pubblici,
          anche su  base  regionale,  45  dirigenti  di  livello  non
          generale, di cui 20 medici, 10 veterinari, 2  chimici  e  1
          farmacista,  da   imputare   all'aliquota   dei   dirigenti
          sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico  sanitario,  1
          dirigente  ingegnere  biomedico  e  1  dirigente  ingegnere
          ambientale, da  imputare  all'aliquota  dei  dirigenti  non
          sanitari, nonche' complessive 135 unita' di  personale  non
          dirigenziale   con   professionalita'    anche    tecniche,
          appartenenti all'Area  III,  posizione  economica  F1,  del
          comparto  funzioni  centrali.  La  dotazione  organica  del
          Ministero  della  salute  e'  incrementata  di   7   unita'
          dirigenziali  non  generali,  di  22  unita'  di  dirigenti
          sanitari e di 135  unita'  di  personale  non  dirigenziale
          appartenenti all'Area III.». 
              - Si riporta l'articolo 2 del  decreto-legge  24  marzo
          2022,  n.  24,  recante:  "Disposizioni  urgenti   per   il
          superamento  delle  misure  di  contrasto  alla  diffusione
          dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della  cessazione
          dello stato di emergenza, e altre disposizioni  in  materia
          sanitaria", convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
          maggio 2022, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  24
          marzo 2022, n. 70: 
                «Art. 2  (Disposizioni  urgenti  per  il  superamento
          delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia  da
          COVID-19, in conseguenza della cessazione  dello  stato  di
          emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria). - 1.
          Al fine di continuare  a  disporre,  anche  successivamente
          alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con  adeguate
          capacita' di risposta a possibili aggravamenti del contesto
          epidemiologico  nazionale  in  ragione  della  epidemia  di
          COVID-19, nei limiti delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente,  dal  1°
          aprile 2022 e' temporaneamente istituita un'Unita'  per  il
          completamento della campagna vaccinale e per l'adozione  di
          altre misure di contrasto della pandemia, che opera fino al
          30 giugno 2023. Il direttore dell'Unita'  e'  nominato  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
          dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
          pubblica. Il direttore agisce con i  poteri  attribuiti  al
          Commissario straordinario dal  predetto  articolo  122  del
          decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio  provvedimento,
          definisce la  struttura  dell'Unita',  avvalendosi  di  una
          parte  del  personale  della  Struttura  di  supporto  alle
          attivita' del citato Commissario straordinario, nonche'  di
          personale in servizio presso  il  Ministero  della  salute,
          secondo le modalita' indicate dallo stesso Ministero, senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  della  salute,  e'   nominato   un
          dirigente  di  prima  fascia,  appartenente  ai  ruoli  del
          Ministero  della  salute,  al  quale  sono  attribuite   le
          funzioni vicarie, che opera in coordinamento e  a  supporto
          del direttore dell'Unita' di cui al presente  comma,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.
          L'Unita' subentra in tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi
          facenti capo al Commissario straordinario per  l'attuazione
          e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in  raccordo  con
          il  Ministero  della  salute  e  con  il  supporto  tecnico
          dell'Ispettorato generale della sanita' militare,  cura  la
          definizione  e,  ove  possibile,   la   conclusione   delle
          attivita' amministrative, contabili e giuridiche ancora  in
          corso alla data del 31 marzo  2022,  gia'  attribuite  alla
          competenza  del  predetto  Commissario  straordinario.   Al
          direttore dell'Unita' e'  assegnata  la  titolarita'  della
          contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui
          al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge  n.  18  del
          2020. Alla medesima Unita' si applicano,  ove  compatibili,
          le  disposizioni  di  cui  al  citato  articolo   122   del
          decreto-legge n. 18 del 2020. 
                2. A decorrere dal 1° luglio 2023, l'Unita' di cui al
          comma 1 e' soppressa e il Ministero della  salute  subentra
          nelle funzioni e in  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi
          facenti capo alla stessa, ivi inclusa la titolarita'  della
          contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui
          al comma 1. Al 31 dicembre 2023, il Ministero della  salute
          procede alla chiusura della  contabilita'  speciale  e  del
          conto corrente di cui al comma 1,  ai  sensi  dell'articolo
          44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali
          somme ivi giacenti sono versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere riassegnate in  tutto  o  in  parte,
          anche  con  profilo  pluriennale,  mediante   decreto   del
          Ragioniere generale dello Stato,  ai  pertinenti  stati  di
          previsione della  spesa.  Le  eventuali  risorse  non  piu'
          necessarie sono acquisite all'erario. 
                3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle
          proprie strutture per garantire le azioni di  supporto  nel
          contrasto alle pandemie  in  favore  dei  sistemi  sanitari
          regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci  e
          vaccini per la cura  delle  patologie  epidemico-pandemiche
          emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche
          in relazione agli obiettivi ed  agli  interventi  connessi,
          nell'immediato,  alla  attuazione  del   piano   strategico
          nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1,  commi  457  e
          seguenti,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,   il
          Ministero  della  salute  e'  autorizzato  ad  assumere,  a
          decorrere dal 1° ottobre  2022,  con  contratto  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
          facolta' assunzionali, un contingente  di  personale  cosi'
          composto:  3  dirigenti  di  seconda  fascia,  3  dirigenti
          sanitari; 50  unita'  di  personale  non  dirigenziale  con
          professionalita' anche  tecnica,  da  inquadrare  nell'area
          III,  posizione  economica  F1,   del   comparto   funzioni
          centrali. La dotazione organica del Ministero della  salute
          e' incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti
          sanitari e di  50  unita'  di  personale  non  dirigenziale
          appartenenti all'area III. Le assunzioni del presente comma
          sono autorizzate in deroga all'articolo  6,  comma  7,  del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  nonche'
          in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente  comma
          e' autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022  ed
          euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023. 
                4. Al reclutamento del contingente  di  personale  di
          cui al comma 3 si provvede mediante l'indizione di concorsi
          pubblici,  senza  obbligo  di  previo  espletamento   delle
          procedure  di  mobilita',  con  le  modalita'  semplificate
          previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021,
          n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          2021,  n.  76,  anche  avvalendosi  della  Commissione  per
          l'attuazione  del  progetto   di   riqualificazione   delle
          pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5,
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'
          tramite  l'utilizzo  di  vigenti  graduatorie  di  concorsi
          pubblici o attraverso procedure di mobilita' volontaria  ai
          sensi dell'articolo 30 del citato  decreto  legislativo  n.
          165 del 2001.  Il  personale  assunto  e'  progressivamente
          assegnato, fino al 30 giugno 2023, all' Unita'  di  cui  al
          comma 1, in  sostituzione  del  personale  appartenente  ad
          altre  amministrazioni  in  servizio  presso  la   predetta
          Unita'. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata,
          per l'anno 2022, una spesa pari  ad  euro  200.000  per  la
          gestione delle procedure concorsuali e una  spesa  pari  ad
          euro  124.445  per  le  maggiori  spese  di   funzionamento
          derivanti  dall'assunzione  del  predetto  contingente   di
          personale. 
                5. Il Ministero della salute  provvede  entro  il  30
          giugno   2023   alla   definizione   del   nuovo    assetto
          organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero
          dal presente articolo, nelle more  della  riorganizzazione,
          sono  assicurate   dal   Segretariato   generale   di   cui
          all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 11 febbraio 2014,  n.  59  o  da  altra  direzione
          generale individuata con decreto del Ministro della salute. 
                6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e
          4, pari  a  euro  1.085.282  per  l'anno  2022  e  ad  euro
          3.043.347 annui a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero della salute. 
                7. Ai fini  dell'immediata  attuazione  del  presente
          articolo, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                8. All'articolo 47-bis  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, al comma  2,  dopo  le  parole  «degli
          alimenti» sono inserite le seguenti:  «,  di  contrasto  di
          ogni emergenza sanitaria,  nonche'  ogni  iniziativa  volta
          alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti.». 
                8-bis.  All'articolo  1,   comma   2,   del   decreto
          legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera  e-ter)
          e' inserita la seguente: 
                  "e-quater) la somministrazione, con oneri a  carico
          degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti
          opportunamente  formati  a  seguito  del   superamento   di
          specifico corso abilitante e  di  successivi  aggiornamenti
          annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanita', di
          vaccini anti SARS-CoV-2 e  di  vaccini  antinfluenzali  nei
          confronti dei soggetti di eta'  non  inferiore  a  diciotto
          anni, previa presentazione di documentazione comprovante la
          pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini,
          nonche' l'effettuazione di test diagnostici  che  prevedono
          il prelevamento del campione biologico  a  livello  nasale,
          salivare o orofaringeo, da effettuare  in  aree,  locali  o
          strutture, anche esterne, dotate  di  apprestamenti  idonei
          sotto il profilo igienico-sanitario e atti a  garantire  la
          tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture
          esterne  alla  farmacia  devono   essere   compresi   nella
          circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta  organica
          di pertinenza della farmacia stessa".». 
              - Si riporta l'articolo 8, comma 1,  del  decreto-legge
          31 maggio 2021,  n.  77,  recante:  "Governance  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione e snellimento delle  procedure",  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 129,
          edizione straordinaria: 
                «Art. 8 (Coordinamento della fase  attuativa).  -  1.
          Ciascuna amministrazione centrale  titolare  di  interventi
          previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle  relative
          attivita'  di  gestione,  nonche'  al  loro   monitoraggio,
          rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito  della
          propria  autonomia  organizzativa,  individua,  tra  quelle
          esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
          riferimento  ovvero  istituisce  una  apposita  unita'   di
          missione  di  livello   dirigenziale   generale   fino   al
          completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
          2026,  articolata  fino  ad  un  massimo  di   tre   uffici
          dirigenziali di livello non generale, adottando,  entro  30
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
          di organizzazione interna,  con  decreto  del  Ministro  di
          riferimento, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
                (omissis)». 
              - Si riporta l'articolo 4, del decreto-legge 8  ottobre
          2021, n. 139, recante: "Disposizioni urgenti per  l'accesso
          alle attivita' culturali, sportive  e  ricreative,  nonche'
          per l'organizzazione  di  pubbliche  amministrazioni  e  in
          materia di protezione dei dati personali", convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2021, n. 241: 
                «Art.  4  (Riorganizzazione   del   Ministero   della
          salute). - 1. La  dotazione  organica  della  dirigenza  di
          livello generale del Ministero della salute e' incrementata
          di due unita', con contestuale riduzione di 7 posizioni  di
          dirigente sanitario complessivamente equivalenti  sotto  il
          profilo finanziario e di  un  corrispondente  ammontare  di
          facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. 
                2. All'articolo 47-quater del decreto legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
          "1.  Il  Ministero  si  articola  in  direzioni   generali,
          coordinate da  un  segretario  generale.  Il  numero  degli
          uffici dirigenziali generali, incluso quello del segretario
          generale, e' pari a 15.". 
                3. All'attuazione del presente articolo  si  provvede
          nei limiti delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.». 
              - Si riporta l'articolo 14, comma 3, del  decreto-legge
          22 aprile 2023, n. 44, recante: "Disposizioni  urgenti  per
          il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa   delle
          amministrazioni pubbliche", convertito, con  modificazioni,
          dalla  legge  21  giugno  2023,  n.  74,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2023, n. 95: 
                «Art. 14 (Istituzione e riorganizzazione di Unita' di
          missione  finalizzate  al  potenziamento  della   capacita'
          amministrativa delle amministrazioni centrali).- (omissis) 
                3. Fino al 31 dicembre 2026 e' istituita,  presso  la
          Direzione  generale  della  comunicazione  e  dei  rapporti
          europei e internazionali del Ministero  della  salute,  una
          struttura di missione di livello dirigenziale non generale,
          denominata Unita'  per  la  cooperazione  internazionale  a
          tutela  del  diritto  alla  salute   a   livello   globale.
          All'Unita'  sono  assegnati  un  dirigente  sanitario,   un
          dirigente amministrativo e  due  unita'  di  personale  non
          dirigenziale  inquadrate  nella   terza   area   funzionale
          appartenenti ai ruoli del  Ministero  della  salute,  cosi'
          come indicate nella tabella B dell'allegato  2  annesso  al
          presente decreto. L'Unita'  fornisce  supporto  tecnico  in
          ambito sanitario al Ministero degli affari esteri  e  della
          cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana  per  la
          cooperazione allo sviluppo e, ferme restando le  competenze
          di questi, coordina le attivita'  di  programmazione  e  di
          indirizzo  svolte  dal  Ministero  della  salute  ai   fini
          dell'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale
          e sulla politica sanitaria internazionale dell'Italia. 
              (omissis)». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il Capo X-bis del decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, recante  "Riforma  dell'organizzazione
          del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15  marzo
          1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
          1999, n. 203, S.O.: 
                «Capo X-bis. Ministero della salute 
                Art.   47-bis   (Istituzione    del    Ministero    e
          attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero della salute. 
                2. Nell'ambito e con finalita' di salvaguardia  e  di
          gestione  integrata  dei  servizi  socio-sanitari  e  della
          tutela dei diritti alla dignita' della persona umana e alla
          salute, sono attribuite al Ministero le funzioni  spettanti
          allo Stato in materia di  tutela  della  salute  umana,  di
          coordinamento del sistema sanitario nazionale, di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti  i
          profili di carattere finanziario, di  sanita'  veterinaria,
          di tutela della salute nei luoghi di lavoro,  di  igiene  e
          sicurezza degli alimenti, di contrasto  di  ogni  emergenza
          sanitaria, nonche' ogni iniziativa volta  alla  cura  delle
          patologie epidemico-pandemiche emergenti. 
                3.  Al  Ministero  sono  trasferite,   con   inerenti
          risorse,  le  funzioni  del  Ministero  della  sanita'.  Il
          Ministero,  con  modalita'   definite   d'intesa   con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          esercita la vigilanza sull'Agenzia per i  servizi  sanitari
          regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          115. 
                Art. 47-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle
          seguenti aree funzionali: 
                  a)  ordinamento  sanitario:  indirizzi  generali  e
          coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi,  cura  e
          riabilitazione  delle  malattie  umane,  ivi  comprese   le
          malattie infettive e  diffusive;  prevenzione,  diagnosi  e
          cura delle affezioni  animali,  ivi  comprese  le  malattie
          infettive  e  diffusive  e   le   zoonosi;   programmazione
          tecnico-sanitaria  di  rilievo   nazionale   e   indirizzo,
          coordinamento  e  monitoraggio  delle  attivita'   tecniche
          sanitarie  regionali,  di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti
          al concorso  dello  Stato  al  finanziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale,  anche  quanto  ai  piani  di  rientro
          regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali  e
          l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria; 
                  b) tutela della salute umana e sanita' veterinaria:
          tutela  della  salute  umana   anche   sotto   il   profilo
          ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci,  sostanze  e
          prodotti    destinati    all'impiego    in    medicina    e
          sull'applicazione delle biotecnologie; adozione  di  norme,
          linee   guida   e   prescrizioni   tecniche    di    natura
          igienico-sanitaria, relative anche a  prodotti  alimentari;
          organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie,
          concorsi e  stato  giuridico  del  personale  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  per  tutti  i  profili  di
          carattere finanziario; polizia  veterinaria;  tutela  della
          salute nei luoghi di lavoro; 
                  b-bis) monitoraggio della qualita' delle  attivita'
          sanitarie regionali con riferimento ai  livelli  essenziali
          delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro  riferisce
          annualmente al Parlamento. 
                Art. 47-quater (Ordinamento). - 1.  Il  Ministero  si
          articola in quattro  dipartimenti,  disciplinati  ai  sensi
          degli articoli 4 e 5. Il numero degli "uffici  dirigenziali
          generali e' pari a 12. 
                2.». 
              - Si riporta l'articolo  32  della  Costituzione  della
          Repubblica italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
          dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria: 
                «Art. 32. -  La  Repubblica  tutela  la  salute  come
          fondamentale  diritto  dell'individuo  e  interesse   della
          collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
                Nessuno  puo'  essere  obbligato  a  un   determinato
          trattamento sanitario se non per disposizione di legge.  La
          legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti  dal
          rispetto della persona umana.». 
              - Si riporta l'articolo 117 della Costituzione: 
                «Art. 117. - La potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
                Lo Stato ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  b) immigrazione; 
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie; 
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale; 
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                  n) norme generali sull'istruzione; 
                  o) previdenza sociale; 
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                  q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale; 
                  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali. 
                Sono  materie  di  legislazione  concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
                Spetta  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
                Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
                La potesta' regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
                Le  leggi  regionali  rimuovono  ogni  ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
                La legge regionale ratifica le intese  della  Regione
          con altre Regioni per il migliore esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
                Nelle materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  28  marzo
          2013, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  aprile
          2013, n. 98, reca: "Regolamento recante il  riordino  degli
          organi collegiali ed altri  organismi  operanti  presso  il
          Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma  4,
          della legge 4 novembre 2010, n. 183". 
              - Si riporta l'articolo 13 del decreto  legislativo  28
          giugno 2012, n. 106, recante: "Riorganizzazione degli  enti
          vigilati dal Ministero della salute, a norma  dell'articolo
          2 della legge 4 novembre 2010, n.  183",  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170: 
                «Art. 13 (Comitato di  supporto  psicologico).  -  1.
          Entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto  legislativo,  con  decreto  del  Ministro
          della salute, e' costituito, presso il Dipartimento per  la
          sanita' veterinaria, della  sicurezza  alimentare  e  degli
          organi collegiali per la tutela della salute del  Ministero
          della salute, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica,  un  Comitato  presieduto  dal  Capo  del
          Dipartimento  e  composto  dai  Direttori  generali   degli
          Istituti,  dai  Direttori  generali  delle  Direzioni   del
          predetto  Dipartimento  e  dal  Direttore  generale   della
          programmazione  sanitaria.   Alle   sedute   del   Comitato
          partecipano tre rappresentanti scelti tra le Regioni aventi
          maggiore  estensione  territoriale  ed  un   rappresentante
          scelto tra le Regioni con minore  estensione  territoriale.
          L'incarico di componente del Comitato e' a titolo gratuito. 
                2.  Il  Comitato   svolge   attivita'   di   supporto
          strategico ed organizzativo all'azione degli Istituti anche
          attraverso il sostegno di strategie  nazionali  di  sanita'
          pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e  lo  sviluppo
          del ruolo degli  Istituti  nell'ambito  della  cooperazione
          scientifica  con  l'Autorita'  europea  per  la   sicurezza
          alimentare (ESFA) e con altri organismi internazionali. 
                3. Con il decreto di cui al comma 1 sono  determinate
          anche le modalita' di funzionamento del Comitato.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  8,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: "Riordinamento
          del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma  1,
          lettera h), della L. 23 ottobre 1992, n.  421",  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1993, n. 180, S.O.: 
                «Art. 8 (Vigilanza). - (omissis) 
                2. Il Ministro della sanita'  si  avvale  dei  nuclei
          specializzati dell'Arma dei carabinieri per la  repressione
          delle attivita' illecite in materia sanitaria.». 
              - Il decreto del Ministro della difesa 26 febbraio 2008
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5  maggio  2009,  n.
          102.