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DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. (23G00054)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 (in S.O. n. 23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n. 143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  22-6-2023
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Art. 14

Istituzione e riorganizzazione di Unità di missione finalizzate al potenziamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali
1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Per le finalità di cui
((al comma 1 del presente articolo nonché))
per le finalità di cui all'articolo 25 è istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la struttura denominata Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale. L'Unità di missione è coordinata dal dirigente di livello generale già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di cui all'articolo 25, comma 2. L'Unità di missione è composta dal personale di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»;
b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
«1-ter. L'Unità di missione di cui al comma 1-bis svolge la propria attività anche con il supporto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.».
2. I due dirigenti di livello non generale di cui al comma 1, lettera a), assegnati all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, sono indicati nella tabella A dell'allegato 1
((annesso al presente decreto))
.
((
2-bis. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del made in Italy sono incrementate di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy
))
3. Fino al 31 dicembre 2026 è istituita, presso la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali del Ministero della salute, una struttura di missione di livello dirigenziale non generale, denominata Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale.
All'Unità sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e due unità di personale non dirigenziale inquadrate nella terza area funzionale appartenenti ai ruoli del Ministero della salute, così come indicate nella
((tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto))
.
((L'Unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e, ferme restando le competenze di questi, coordina le attività di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della salute ai fini dell'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale dell'Italia))
.
4. All'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: «è autorizzato, per l'anno 2021,» fino a «da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato, per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici, anche su base regionale, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 20 medici, 10 veterinari, 2 chimici e 1 farmacista, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «di 7 unità dirigenziali non generali» sono aggiunte le seguenti: «, di 22 unità di dirigenti sanitari».
((
4-bis. Il Ministero della salute, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, di venti unità. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per l'anno 2023 e a euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Al di fuori del contingente di personale di cui al primo periodo, possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione fino a dieci esperti e consulenti, che svolgono la loro attività a titolo gratuito
))
5. Al fine di rafforzare le capacità di supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) può istituire, fino al 31 dicembre 2026, nell'ambito della propria organizzazione, un'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale. Per l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale è autorizzata la spesa di euro 107.317 per l'anno 2023 e di euro 214.634 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. L'ISPRA conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente sulla base della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia di cui alla tabella 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013. In ogni caso, la durata degli incarichi di cui al primo periodo non può superare il 31 dicembre 2026.
((
6-bis. Alla Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito anche lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, secondo le procedure previste dal medesimo articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dall'evento sportivo. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, la composizione della Struttura di cui al primo periodo, che assume la denominazione di "Struttura per la prevenzione antimafia", e sono individuate le aliquote di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui la stessa può avvalersi, nel limite massimo complessivo di 80 unità di livello non dirigenziale, con oneri relativi al trattamento accessorio a carico del Ministero dell'interno. Il personale di cui al secondo periodo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 si applicano altresì le procedure e le modalità di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle relative opere, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 39, comma 9, del citato codice individua, attraverso l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 30, comma 3, del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, anche le misure per accelerare le procedure di controllo e verifica antimafia, che trovano applicazione fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono, nonché l'ambito delle attività esenti. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 165.000 per l'anno 2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6-ter. All'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del citato decreto legislativo n. 159 del 2011";
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
6-bis. Il direttore della Struttura di cui al comma 1, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, esercita le funzioni e i compiti attribuiti al prefetto ai sensi dell'articolo 94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avvalendosi, d'intesa con il prefetto territorialmente competente, del gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo della sede legale o di residenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla scadenza del termine di durata delle misure prescritte ai sensi del citato articolo 94-bis, il direttore della Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria e procede all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui comma 6";
c) al comma 8, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) le eventuali misure amministrative di prevenzione collaborativa prescritte in caso di agevolazione occasionale"
))