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DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189

((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)). (16G00205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  22-6-2023
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Art. 30

Legalità e trasparenza
1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, è istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata «Struttura», diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
2. La Struttura, per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura, dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma 1 di qualunque valore o importo e assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unità di indirizzo delle soprarichiamate attività, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate dagli eventi sismici di cui all'articolo 1.
3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche antimafia di cui al comma 2, si conforma alle linee guida adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) è costituita un'apposita sezione specializzata del comitato di cui all'articolo 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, con compiti di monitoraggio, nei Comuni di cui all'articolo 1, delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione; detta sezione è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della programmazione economica e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della Corte dei conti, nonché dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione o suo delegato;
b) sono individuate, altresì, le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della Struttura; ai relativi oneri finanziari si provvede per 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 4, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205.
6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio
((o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del citato decreto legislativo n. 159 del 2011))
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Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinchè vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.
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6-bis. Il direttore della Struttura di cui al comma 1, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, esercita le funzioni e i compiti attribuiti al prefetto ai sensi dell'articolo 94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avvalendosi, d'intesa con il prefetto territorialmente competente, del gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo della sede legale o di residenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla scadenza del termine di durata delle misure prescritte ai sensi del citato articolo 94-bis, il direttore della Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria e procede all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui comma 6
))
7. Gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto o in data successiva, in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe, previa presentazione della relativa domanda. Qualora l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in data anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione nell'Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le modalità di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della tenuta dell'Anagrafe si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013.
8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, sono riportati:
a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;
b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale;
c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie;
d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al comma 13;
e) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura in conformità alle linee guida del comitato di cui al comma 3.
((e-bis) le eventuali misure amministrative di prevenzione collaborativa prescritte in caso di agevolazione occasionale))
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9. Al fine di favorire la massima tempestività delle verifiche e la migliore interazione dei controlli soggettivi e di contesto ambientale, la gestione dei dati avviene con le risorse strumentali di cui al comma 4, lettera b), allocate presso la Struttura e i medesimi dati sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5, dalla Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorità nazionale anticorruzione.
10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima.
11. Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne dà immediata notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione, che è apposta, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La Struttura, adottato il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe, è competente a verificare altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e adotta il relativo provvedimento.
12. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali, di cui all'articolo 86, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, è assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile della Struttura.
13. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. Per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, il comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, propone al comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In deroga all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, è sempre competente all'applicazione delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura.
14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di cui al comma 1, nonché in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la Struttura dispone l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra.
15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le iniziative per il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse nazionale nonché delle aree di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, comportano di regola l'esecuzione delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come definite all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, le stazioni appaltanti possono prevedere che la partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per il risanamento ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano riservate ai soli operatori economici iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge n. 190 del 2012.