DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-12-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 122 
 
(Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento  delle
misure di  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
                             COVID -19) 
 
  1. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
nominato  un  Commissario  straordinario  per   l'attuazione   e   il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Al fine di assicurare la piu'
elevata risposta sanitaria  all'emergenza,  il  Commissario  attua  e
sovrintende  a  ogni  intervento  utile  a  fronteggiare  l'emergenza
sanitaria, organizzando, acquisendo e  sostenendo  la  produzione  di
ogni genere di bene  strumentale  utile  a  contenere  e  contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in  relazione  alle  misure
adottate per contrastarla, nonche' programmando e  organizzando  ogni
attivita' connessa, individuando e indirizzando il reperimento  delle
risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni,  e
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione  di  farmaci,  delle
apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale.
Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi di soggetti attuatori
e di societa' in  house,  nonche'  delle  centrali  di  acquisto.  Il
Commissario, raccordandosi con le regioni, le province autonome e  le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e
4 del presente decreto,  provvede,  inoltre  al  potenziamento  della
capienza delle strutture ospedaliere,  anche  mediante  l'allocazione
delle dotazioni  infrastrutturali,  con  particolare  riferimento  ai
reparti di terapia intensiva e sub-intensiva. Il Commissario dispone,
anche per il tramite  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile e, ove necessario, del prefetto  territorialmente  competente,
ai sensi dell'articolo 6 del presente  decreto,  la  requisizione  di
beni mobili, mobili registrati  e  immobili,  anche  avvalendosi  dei
prefetti territorialmente competenti, e provvede alla gestione  degli
stessi. Il Commissario pone  in  essere  ogni  intervento  utile  per
preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari  per
il  contrasto  e  il  contenimento  dell'emergenza  anche  ai   sensi
dell'articolo 5. Per la  medesima  finalita',  puo'  provvedere  alla
costruzione di nuovi stabilimenti  e  alla  riconversione  di  quelli
esistenti per la produzione di detti beni tramite il commissariamento
di rami d'azienda, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti
e definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione dei fondi
privati  destinati  all'emergenza,  organizzandone  la   raccolta   e
controllandone l'impiego secondo quanto  previsto  dall'art.  99.  Le
attivita' di protezione civile sono assicurate dal Sistema  nazionale
di protezione civile  e  coordinate  dal  Capo  del  dipartimento  di
protezione civile in raccordo con il Commissario. 
  1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio accesso da  parte  della
popolazione alle mascherine facciali  di  tipo  chirurgico,  ritenute
beni essenziali per fronteggiare  l'emergenza,  il  Commissario  puo'
stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria  delle
imprese distributrici al fine di disciplinare  i  prezzi  massimi  di
vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari  ad  assicurare
l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse le misure
idonee a ristorare gli aderenti dell'eventuale differenza rispetto ai
prezzi di acquisto, ferma restando la facolta' di  cessione  diretta,
da parte del Commissario, ad un prezzo  non  superiore  a  quello  di
acquisto. 
  2.  Nello  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  il
Commissario collabora con le regioni  e  le  supporta  nell'esercizio
delle relative competenze in materia di salute e, anche su  richiesta
delle regioni, puo' adottare  in  via  d'urgenza,  nell'ambito  delle
funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a  fronteggiare
ogni  situazione  eccezionale.  Tali  provvedimenti,  di  natura  non
normativa,   sono   immediatamente   comunicati    alla    Conferenza
Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento  incide,
che possono chiederne il  riesame.  I  provvedimenti  possono  essere
adottati in deroga a ogni disposizione vigente,  nel  rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere  in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita' perseguite. 
  3.  Al  Commissario  competono  altresi'  l'organizzazione   e   lo
svolgimento delle  attivita'  propedeutiche  alla  concessione  degli
aiuti  per  far  fronte  all'emergenza  sanitaria,  da  parte   delle
autorita'  competenti  nazionali  ed  europee,   nonche'   tutte   le
operazioni di  controllo  e  di  monitoraggio  dell'attuazione  delle
misure; il Commissario provvede altresi' alla gestione coordinata del
Fondo  di  solidarieta'  dell'Unione  europea  (FSUE),  di   cui   al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, e
delle  risorse  del  fondo   di   sviluppo   e   coesione   destinato
all'emergenza. 
  4. Il Commissario opera fino alla scadenza del  predetto  stato  di
emergenza e  delle  relative  eventuali  proroghe.  Del  conferimento
dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
nella Gazzetta Ufficiale. (17) (21) (30) (37) (48) ((59)) 
  5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione di attivita'
complesse  e   nella   programmazione   di   interventi   di   natura
straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere
di natura pubblica. L'incarico  di  Commissario  e'  compatibile  con
altri incarichi pubblici o privati ed e' svolto  a  titolo  gratuito,
eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle risorse di cui  al
comma 9. 
  6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1  in  raccordo
con il Capo del Dipartimento della  Protezione  civile,  avvalendosi,
per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative  del
Servizio nazionale della  Protezione  civile,  nonche'  del  Comitato
tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo  del  dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per  l'esercizio
delle funzioni di cui  al  presente  articolo,  il  Commissario  puo'
avvalersi, altresi', di qualificati esperti in  materie  sanitarie  e
giuridiche, nel numero da lui definito. 
  7.  Sull'attivita'  del  Commissario  straordinario  riferisce   al
Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro  da
lui delegato. 
  8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei beni di  cui
al comma 1, nonche' per ogni altro atto  negoziale  conseguente  alla
urgente necessita' di far fronte all'emergenza di  cui  al  comma  1,
posto in essere dal Commissario e  dai  soggetti  attuatori,  non  si
applica l'articolo 29 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  22  novembre  2010,  recante   "Disciplina   dell'autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del  7  dicembre  2010,  e
tutti tali atti sono altresi' sottratti al controllo della Corte  dei
Conti, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione.  Per  gli  stessi
atti  la  responsabilita'  contabile  e  amministrativa  e'  comunque
limitata ai soli  casi  in  cui  sia  stato  accertato  il  dolo  del
funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha  dato
esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono  immediatamente  e
definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per gli atti,
i pareri e le valutazioni  tecnico  scientifiche  resi  dal  Comitato
tecnico scientifico di cui al  comma  6  funzionali  alle  operazioni
negoziali di cui al presente comma. 
  9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui al  comma  1,
per la sottoscrizione dei protocolli di cui al comma 1-bis e  per  le
attivita' di cui al presente  articolo,  provvede  nel  limite  delle
risorse assegnate allo scopo con Delibera del Consiglio dei  Ministri
a valere sul Fondo emergenze nazionali di  cui  all'articolo  44  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1; le risorse sono  versate  su
apposita  contabilita'  speciale   intestata   al   Commissario.   Il
Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura  di  apposito  conto
corrente  bancario  per  consentire  la  celere   regolazione   delle
transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato  delle
forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi
esistenti si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2  gennaio
2018, n. 1. 
 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)
che il  termine  previsto  dal  comma  4  del  presente  articolo  e'
prorogato al 15 ottobre 2020. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 25 settembre 2020, n. 124, come  modificato  dal  D.L.  7  ottobre
2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)  che  il  termine
previsto dal comma  4  del  presente  articolo  e'  prorogato  al  31
dicembre 2020. 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.L. 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art.  19,  comma
1) che il termine previsto dal  comma  4  del  presente  articolo  e'
prorogato fino alla data  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021. 
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AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha disposto (con l'art. 11, comma  1)
che il  termine  previsto  dal  comma  4  del  presente  articolo  e'
prorogato fino al 31 luglio 2021. 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 6, comma  1)
che il  termine  previsto  dal  comma  4  del  presente  articolo  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021. 
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AGGIORNAMENTO (59) 
  Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha disposto (con l'art. 16,  comma
1) che il termine previsto dal  comma  4  del  presente  articolo  e'
prorogato fino al 31 marzo 2022.