DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 (Raccolta 2018) (1)

Codice della protezione civile. (18G00011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2018
La presente legge è stata erroneamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "224".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2023)
Testo in vigore dal: 12-3-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 27 
 
Contabilita' speciali per la  gestione  delle  emergenze  di  rilievo
  nazionale  e  altre  disposizioni  in  materia   amministrativa   e
  procedimentale (Articoli 5  legge  225/1992;  Articoli  107  e  108
  decreto legislativo 112/1998; Articolo 6,  comma  1,  decreto-legge
  263/2006, conv. legge 290/2006) 
 
  1. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai  sensi
di quanto previsto dall'articolo 44-ter,  comma  8,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, puo' essere autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali, le  quali  possono  essere  mantenute  per  un
periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di  deliberazione  dei
relativi stati di emergenza. 
  2. Le risorse stanziate a valere sul Fondo emergenze  nazionali  di
cui alla delibera prevista dall'articolo 24, comma 1, sono trasferite
integralmente a seguito della nomina del commissario  delegato  sulla
contabilita' speciale aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme
previste dalla delibera di cui  all'articolo  24,  comma  2,  vengono
corrisposte nella misura del 50 per cento a  seguito  dell'emanazione
della  delibera  medesima,  mentre   il   restante   50   per   cento
all'attestazione  dello  stato   di   attuazione   degli   interventi
finanziati. 
  3. Sulle contabilita' speciali di cui  al  presente  articolo  puo'
essere autorizzato  il  versamento  di  eventuali  ulteriori  risorse
finanziarie  finalizzate  al  superamento  dello  specifico  contesto
emergenziale, diverse da quelle stanziate a valere sul Fondo  per  le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44, e rese disponibili  dalle
Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite
ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il  Ministero
dell'economia e delle finanze. Sulle medesime  contabilita'  possono,
altresi', confluire le risorse finanziarie eventualmente  provenienti
da  donazioni,  da  altre  amministrazioni,  nonche'  dal  Fondo   di
solidarieta' dell'Unione europea. 
  4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60  e  61  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440,  e  dell'articolo  333  del  regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni,  ai  fini
del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i  Commissari  delegati
titolari   di   contabilita'   speciali,   rendicontano,   entro   il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine
della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese
riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione,  indicando
la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e  la  tipologia  di
spesa, secondo uno schema  da  stabilire  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il   Dipartimento   della
protezione civile, che contenga, altresi', l'indicazione dei  crediti
e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi  eventualmente
affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli  obblighi  in
materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini
di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14  marzo
2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo
nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto  23
maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza  dei  flussi
finanziari e della rendicontazione di  cui  al  presente  comma  sono
vietati  girofondi  tra  le  contabilita'   speciali.   ((Qualora   i
Commissari delegati non producano  la  rendicontazione  prevista  dal
presente comma, a tale attivita' provvedono le autorita'  individuate
per  favorire  e  regolare  il  proseguimento  dell'esercizio   delle
funzioni commissariali in via ordinaria, ai sensi  dell'articolo  26,
comma 2)). 
  5. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e  delle
attivita' previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25
ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di
rilievo nazionale la durata della contabilita' speciale  puo'  essere
prorogata per un periodo  di  tempo  determinato  fermo  restando  il
limite di cui al comma 1. Per gli ulteriori interventi  ed  attivita'
da porre in essere secondo le ordinarie procedure  di  spesa  con  le
disponibilita'  che  residuano  alla  chiusura   della   contabilita'
speciale, le risorse ivi  giacenti  possono  essere  trasferite  alla
regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali  preposte  allo
svolgimento  della  funzione  di  protezione  civile  o  ai  soggetti
attuatori competenti. Per gli interventi e le  attivita'  di  cui  al
presente comma di  competenza  di  Amministrazioni  dello  Stato,  le
risorse finanziarie relative che residuano sono  versate  all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. 
  6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita'  speciali
di cui al presente codice sono  vincolate  alla  realizzazione  degli
interventi previsti nei piani di attuazione delle ordinanze  adottate
ai sensi dell'articolo 25 e sono utilizzate secondo le modalita' e  i
termini previsti dalle ordinanze di cui all'articolo 26. Le eventuali
somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per
la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze  nazionali  di
cui all'articolo 44, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. Al fine di favorire l'utilizzo  delle
risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali  di  cui
al presente comma secondo le procedure ordinarie di spesa, si applica
quanto previsto dall'articolo 1, commi 787,  788,  789  e  790  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  7. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  1  del  decreto-legge  25
maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
luglio 1994,  n.  460,  fino  alla  cessazione  degli  effetti  delle
ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione  esecutiva,
ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di
procedura civile e quelle di cui agli  articoli  91  e  seguenti  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto  i
pignoramenti comunque notificati. 
  8.  Il  comma  7,  si  applica  alle  risorse  comunque  dirette  a
finanziare  le  contabilita'  speciali  istituite  con  ordinanze  di
protezione civile; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o
sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilita'
speciali. 
  9.  Le  controversie  relative  all'esecuzione  di  interventi   ed
attivita' realizzati in base alle ordinanze di cui all'articolo 25  o
comprese in  programmi  di  ricostruzione  di  territori  colpiti  da
calamita' naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. 
  10. Al fine di assicurare risparmi di spesa,  i  compromessi  e  le
clausole compromissorie  inserite  nei  contratti  stipulati  per  la
realizzazione d'interventi o per l'espletamento di attivita' connessi
alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi  dell'articolo  24,
sono nulli. 
  11. Per l'esecuzione dei  provvedimenti  giurisdizionali  emessi  a
seguito delle controversie relative all'esecuzione di  interventi  ed
attivita'  derivanti  dal  presente  decreto,  il  termine   previsto
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,  n.
30, e' fissato in centottanta giorni.