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DECRETO-LEGGE 11 novembre 2022, n. 173

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (22G00185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204 (in G.U. 04/01/2023, n. 3).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2023)
Testo in vigore dal:  5-1-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 6-bis

(( (Ministero della salute). ))
((
1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di una unità, con contestuale riduzione di quattro posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
2. Il comma 1 dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
"1. Il Ministero si articola in quattro dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero degli "uffici dirigenziali generali è pari a 12".
3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
))