stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 2023, n. 82

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. (23G00093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/2023
nascondi
Testo in vigore dal: 14-7-2023
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR) » e, in particolare, l'articolo  3,  comma  6,  che
prevede,  entro  il   31   dicembre   2022,   l'aggiornamento   delle
disposizioni del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  nel  rispetto  delle   misure
introdotte dal medesimo articolo 3 e  nel  rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi ivi stabiliti; 
  Visto, altresi', l'articolo 5 del decreto-legge n. 36 del 2022,  il
quale stabilisce che, al  fine  di  dare  effettiva  applicazione  al
principio della parita' di genere nell'organizzazione e gestione  del
rapporto di lavoro, le amministrazioni adottino misure attributive di
vantaggi specifici ovvero che evitino o  compensino  svantaggi  nelle
carriere al genere meno  rappresentato,  nonche'  che  i  criteri  di
discriminazione positiva debbano essere proporzionati allo  scopo  da
perseguire ed adottati a parita'  di  qualifica  da  ricoprire  e  di
punteggio conseguito nelle prove concorsuali; 
  Vista  la  legge  28  febbraio  1987,   n.   56,   recante   «Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il  diritto
al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'articolo 16, concernente
la disciplina dei concorsi presso le pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 35, 35-ter
e 35-quater; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»  e,  in  particolare,  l'articolo   247,   concernente   la
semplificazione e lo svolgimento in modalita' decentrata e telematica
delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia» e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis,  concernente
le modalita' di svolgimento delle prove da  parte  dei  soggetti  con
disturbi specifici di apprendimento e le misure che  i  bandi  devono
contenere a pena di nullita' dei concorsi pubblici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487,  concernente  «Regolamento  recante  norme   sull'accesso   agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 ottobre 2022; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di  Conferenza  unificata  nella
riunione del 30 novembre 2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 gennaio  2023
e del 4 aprile 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 giugno 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 
                        9 maggio 1994, n. 487 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.
487, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1 (Modalita' di  accesso).  -  1.  L'assunzione  a  tempo
determinato e indeterminato nelle amministrazioni  pubbliche  avviene
mediante concorsi pubblici, orientati alla massima  partecipazione  e
alla individuazione delle competenze  qualificate,  che  si  svolgono
secondo le modalita' definite nel presente regolamento, nel  rispetto
delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli  35,  35-ter  e
35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
      2. L'amministrazione che indice  il  concorso  adotta,  tra  le
seguenti, la tipologia selettiva  piu'  funzionale  alla  natura  dei
profili professionali richiesti nel bando di concorso: 
        a) concorso per esami; 
        b) concorso per titoli ed esami; 
        c) corso-concorso. 
      3.  Il  concorso  pubblico  si  svolge  con  modalita'  che  ne
garantiscano   l'imparzialita',   l'efficienza,    l'efficacia    nel
soddisfare  i  fabbisogni  dell'amministrazione   reclutante   e   la
celerita' di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio  di
sistemi  automatizzati  diretti   anche   a   realizzare   forme   di
preselezione   e   a   selezioni   decentrate   per    circoscrizione
territoriali. 
      4. Per  le  aree  o  categorie  per  l'accesso  alle  quali  e'
richiesto   il   solo   requisito   dell'assolvimento    dell'obbligo
scolastico,  fatti  salvi  gli  eventuali  ulteriori  requisiti   per
specifiche  professionalita',  si  procede  mediante   avviamento   a
selezione  degli  iscritti  negli  elenchi  tenuti  dai  centri   per
l'impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto  dalla
normativa vigente al momento della pubblicazione dell'avviso. 
      5. Ferma restando la possibilita' di ricorrere  alla  procedura
di cui  all'articolo  11  della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  le
assunzioni obbligatorie  dei  soggetti  ivi  indicati  avvengono  per
chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi
della vigente normativa, previa verifica della  compatibilita'  della
invalidita' con le mansioni da svolgere. 
      6. Per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi
1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  restano
salve  le  disposizioni  previste  dai  rispettivi  ordinamenti.   Le
disposizioni  del  presente   regolamento   non   si   applicano   al
reclutamento del personale del Servizio  sanitario  nazionale  e  dei
segretari comunali.»; 
    b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2 (Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego).
- 1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i
soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: 
        a) cittadinanza italiana o possesso  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 38, commi 1, 2 e  3-bis,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165; 
        b) maggiore eta'; 
        c) godimento dei diritti civili e politici; 
        d) idoneita' fisica allo specifico impiego, ove richiesta per
lo svolgimento della prestazione; 
        e) possesso del titolo di  studio  richiesto  dal  bando  per
accedere  al  concorso  e  dei  titoli  esperienziali   eventualmente
richiesti. 
      2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari  dello
status di rifugiato o di protezione  sussidiaria,  il  godimento  dei
diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), e'  riferito
al Paese di cittadinanza. 
      3. Per le  assunzioni  nel  pubblico  impiego  della  Provincia
autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso,  le  disposizioni
di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e
di quella tedesca. 
      4.  La  partecipazione  ai  concorsi   indetti   da   pubbliche
amministrazioni non e' soggetta  a  limiti  di  eta',  salvo  deroghe
dettate da regolamenti delle singole  amministrazioni  connesse  alla
natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione. 
      5. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita  medica
di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. 
      6.  Le  amministrazioni  individuano,   per   ciascun   profilo
professionale, il titolo di  studio  o  l'abilitazione  professionale
richiesti per accedere al concorso, in  coerenza  con  la  disciplina
vigente in materia di pubblico impiego e di  quanto  stabilito  nella
contrattazione collettiva  del  relativo  comparto,  nonche'  con  il
sistema di classificazione adottato dall'amministrazione o  dall'ente
per le  assunzioni,  comprese  quelle  obbligatorie  delle  categorie
protette. Per l'ammissione a  particolari  profili  professionali  di
qualifica o categoria, gli ordinamenti delle singole  amministrazioni
possono prescrivere ulteriori requisiti. Ai fini delle assunzioni  di
personale  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di  giustizia  ordinaria,
amministrativa, contabile e di difesa in  giudizio  dello  Stato,  si
applica l'articolo 35, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
      7. Non possono essere assunti nelle  pubbliche  amministrazioni
coloro che  siano  stati  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo,
nonche' coloro che siano stati destituiti o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, in forza  di  norme  di  settore,  o  licenziati  per  le
medesime ragioni  ovvero  per  motivi  disciplinari  ai  sensi  della
vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti
per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante  la  produzione
di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile,  nonche'  coloro
che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato  per
reati che costituiscono  un  impedimento  all'assunzione  presso  una
pubblica amministrazione. Coloro  che  hanno  in  corso  procedimenti
penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di  misure  di
sicurezza o di prevenzione  o  precedenti  penali  a  proprio  carico
iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,  ne
danno notizia al momento della candidatura, precisando  la  data  del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. 
      8. I requisiti richiesti dal presente articolo  sono  posseduti
sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso
sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.»; 
    c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 3 (Bando di concorso). -  1.  Il  bando  di  concorso  e'
pubblicato nel Portale unico del reclutamento,  di  cui  all'articolo
35-ter  del  decreto  legislativo  30  marzo   2001,   n.   165.   La
pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti  istituzionali
e sul Portale  unico  del  reclutamento  esonera  le  amministrazioni
pubbliche, inclusi gli enti  locali,  dall'obbligo  di  pubblicazione
delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale. 
      2. Il bando di concorso deve contenere almeno: 
        a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a
10 e non superiore a 30 giorni  dalla  pubblicazione  del  bando  sul
Portale, e le modalita' di presentazione delle domande attraverso  il
medesimo Portale; 
        b) i  requisiti  generali  richiesti  per  l'assunzione  e  i
requisiti  particolari  eventualmente   richiesti   dalla   specifica
posizione da coprire; 
        c) il  numero  e  la  tipologia  delle  prove  previste,  ivi
compreso  l'accertamento  della  conoscenza  di  almeno  una   lingua
straniera ai sensi dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' la struttura delle prove stesse, le  competenze
oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 7,  comma
8, i punteggi  attribuibili  e  il  punteggio  minimo  richiesto  per
l'ammissione  a  eventuali  successive  fasi  concorsuali  e  per  il
conseguimento dell'idoneita'; 
        d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a  precedenza
o a preferenza a parita'  di  punteggio  diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo 5,  rispetto  a  questi  anche  prioritari,  e  comunque
strettamente pertinenti ai posti banditi; 
        e) le percentuali dei posti riservati al  personale  interno,
in conformita' alle normative vigenti  nei  singoli  comparti,  e  le
percentuali dei posti riservati da  leggi  a  favore  di  determinate
categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5; 
        f) fermo restando la disciplina di cui all'articolo 16, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista per i soggetti con  disabilita',
a pena di nullita' dei concorsi, le misure per assicurare a  tutti  i
soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle  prove
scritte, la possibilita' di sostituire tali prove  con  un  colloquio
orale o di utilizzare strumenti compensativi per  le  difficolta'  di
lettura, di scrittura e  di  calcolo,  nonche'  di  usufruire  di  un
prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento  delle  medesime
prove ai sensi dell'articolo 7; 
        g) il numero dei posti, i  profili  e  le  sedi  di  prevista
assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi. 
      3. La Presidenza del Consiglio dei ministri o l'amministrazione
interessata dispongono in ogni momento, con  provvedimento  motivato,
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 
      4. I bandi di concorso danno sempre conto delle percentuali  di
personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui
all'articolo 5, comma 2, nonche' della rappresentativita'  di  genere
nell'amministrazione che bandisce, riferita alle categorie dei  posti
messi a concorso, ai sensi dell'articolo 6. 
      5. Nella valutazione relativa al servizio prestato  le  assenze
per maternita', per allattamento e per paternita' sono equiparate  al
servizio  effettivamente  prestato  e  non  possono  in  alcun   modo
comportare la decurtazione dei relativi punteggi. 
      6.  Il  bando  di  concorso  puo'  fissare  un  contributo   di
partecipazione ai sensi dell'articolo 19, comma 8. 
      7. In ogni caso di malfunzionamento, parziale  o  totale  della
piattaforma digitale, accertato dall'amministrazione che bandisce  il
concorso,  che  impedisca  l'utilizzazione  della   stessa   per   la
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  o   dei   relativi
allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza
per la presentazione della  domanda  corrispondente  a  quello  della
durata del malfunzionamento. Il bando deve  prevedere,  altresi',  la
possibilita', per il candidato, di modificare o integrare la  domanda
fino alla data di scadenza del bando, anche se  gia'  precedentemente
inviata, prevedendo, in tal caso, che sara' presa  in  considerazione
esclusivamente  l'ultima  domanda  presentata  in  ordine  di  tempo.
Ciascuna amministrazione, inoltre,  deve  garantire  un  servizio  di
assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione
della domanda. Nei casi di cui  al  primo  periodo  l'amministrazione
pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del  reclutamento
un  avviso  dell'accertato  malfunzionamento  e  del   corrispondente
periodo di proroga del termine a questo correlato.»; 
    d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 4 (Procedura di partecipazione tramite il Portale  InPA).
- 1. Alle procedure di concorso si  partecipa  esclusivamente  previa
registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo
35-ter del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  di  seguito
denominato   Portale,   disponibile   all'indirizzo   www.InPA.gov.it
sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. La registrazione
allo stesso e'  gratuita  e  puo'  essere  realizzata  esclusivamente
mediante i  sistemi  di  identificazione  SPID,  CIE  e  CNS  di  cui
all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 ovvero mediante  un'identita'  digitale  basata  su
credenziali di livello almeno significativo nell'ambito di un  regime
di identificazione elettronica  oggetto  di  notifica,  conclusa  con
esito positivo, ai sensi dell'articolo 9  del  regolamento  (UE),  n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. 
      2.  All'atto  della  registrazione  al  Portale   l'interessato
compila il proprio curriculum  vitae,  con  valore  di  dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi  dell'articolo  46  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, indicando: 
        a) il cognome, il nome, il codice fiscale; 
        b) il luogo e la data di nascita; 
        c) di essere cittadino  italiano  o  di  altro  Stato  membro
dell'Unione  europea,  ai  sensi   dell'articolo   38   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di  essere  titolare  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria,  o
di essere cittadino di  Paesi  terzi  in  possesso  del  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 2; 
        d) indirizzo di residenza o di domicilio,  se  diverso  dalla
residenza, il proprio indirizzo PEC o un  domicilio  digitale  a  lui
intestato al quale intende  ricevere  le  comunicazioni  relative  al
concorso, unitamente a un recapito telefonico; 
        e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
        f) di non essere stato destituito o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per  aver  conseguito  la  nomina  o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o  viziati  da
nullita'  insanabile,  ovvero  licenziato  ai  sensi  della   vigente
normativa di legge o contrattuale; 
        g)  il  titolo   di   studio   posseduto   o   l'abilitazione
professionale richiesti ai fini della partecipazione  alla  procedura
selettiva, con indicazione dell'universita' o dell'istituzione che lo
ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio  e'
stato conseguito all'estero  il  candidato  indica  gli  estremi  del
provvedimento con il quale il titolo  stesso  e'  stato  riconosciuto
equipollente  al  corrispondente  titolo  italiano  o  dichiara   che
provvedera' a richiedere l'equiparazione; 
        h)  la  specializzazione  posseduta  o  la   professionalita'
esercitata richieste dal bando; 
        i) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli
da valutare in base a quanto previsto dal  bando  e  dalla  normativa
applicabile; 
        l) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato e  di  non  avere  in  corso  procedimenti  penali,  ne'
procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza
o  di  prevenzione,  nonche'  precedenti  penali  a  proprio   carico
iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.  In
caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti  a
carico e ogni eventuale precedente penale,  precisando  la  data  del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. 
      3.  La  registrazione  al  Portale  comporta  il  consenso   al
trattamento dei dati personali  nel  rispetto  della  disciplina  del
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
      4. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte
le indicazioni circa il  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la
registrazione al Portale o dai bandi di concorso. 
      5. Ferme restando  le  conseguenze  sotto  il  profilo  penale,
civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai  sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.  445,  ivi  compresa  la  perdita  degli  eventuali
benefici conseguiti sulla base di  dichiarazioni  non  veritiere,  le
amministrazioni che bandiscono le procedure selettive si riservano di
verificare  la  veridicita'  delle   dichiarazioni   rilasciate   dai
vincitori della procedura. 
      6. Ogni comunicazione ai  candidati  concernente  il  concorso,
compreso il calendario delle relative prove  e  del  loro  esito,  e'
effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi  di  svolgimento
delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da  remoto
attraverso l'identificazione del candidato,  almeno  quindici  giorni
prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. 
      7. Le modalita' di accesso e di utilizzo del Portale  da  parte
delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con il decreto di
cui all'articolo 35-ter, comma 4, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165.»; 
    e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  5  (Categorie  riservatarie,  preferenze  e  parita'  di
genere). - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di
particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non  possono
complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. 
      2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione
dei posti da riservare secondo la legge,  essa  si  attua  in  misura
proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal
bando. 
      3.  Qualora  tra  i   concorrenti   dichiarati   idonei   nella
graduatoria di merito ve ne siano  alcuni  che  appartengono  a  piu'
categorie che danno titolo a differenti riserve di  posti,  si  tiene
conto prima del titolo che da' diritto ad una  maggiore  riserva  nel
seguente ordine: 
        a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono  alle
categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate; 
        b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014  e  678  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
      4. A parita' di titoli e di merito, e in assenza  di  ulteriori
benefici previsti da  leggi  speciali,  l'ordine  di  preferenza  dei
titoli e' il seguente: 
        a) gli insigniti di medaglia al valor  militare  e  al  valor
civile, qualora cessati dal servizio; 
        b) i  mutilati  e  gli  invalidi  per  servizio  nel  settore
pubblico e privato; 
        c) gli orfani dei  caduti  e  i  figli  dei  mutilati,  degli
invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio
nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli  degli  esercenti
le  professioni  sanitarie,  degli  esercenti   la   professione   di
assistente sociale  e  degli  operatori  socio-sanitari  deceduti  in
seguito all'infezione da  SarsCov-2  contratta  nell'esercizio  della
propria attivita'; 
        d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di  preferenza  in
ragione del servizio prestato; 
        e) maggior numero di figli a carico; 
        f) gli invalidi e i mutilati civili che non  rientrano  nella
fattispecie di cui alla lettera b); 
        g) militari volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma; 
        h) gli atleti  che  hanno  intrattenuto  rapporti  di  lavoro
sportivo con i gruppi sportivi militari  e  dei  corpi  civili  dello
Stato; 
        i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento  presso  l'ufficio   per   il   processo   ai   sensi
dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114; 
        l)  avere  completato,  con  esito  positivo,  il   tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari  ai  sensi  dell'articolo  37,
comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50,  comma
1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
        m) avere svolto, con esito  positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'articolo  73,   comma   14,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
        n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione
conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di  quanto  disposto
dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
        o)    appartenenza    al    genere     meno     rappresentato
nell'amministrazione che bandisce  la  procedura  in  relazione  alla
qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto
dall'articolo 6; 
        p) minore eta' anagrafica.»; 
    f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 6 (Equilibrio di genere).  -  1.  Al  fine  di  garantire
l'equilibrio di genere  nelle  pubbliche  amministrazioni,  il  bando
indica,  per  ciascuna  delle  qualifiche  messe   a   concorso,   la
percentuale di rappresentativita' dei generi nell'amministrazione che
lo  bandisce,  calcolata  alla  data  del   31   dicembre   dell'anno
precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30
per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo  5,
comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato. 
      2. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  limitatamente
ai concorsi banditi per singole amministrazioni.»; 
    g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 7 (Svolgimento delle prove e modalita' speciali). - 1. Il
diario delle prove, il relativo punteggio e l'eventuale  convocazione
ad una prova successiva sono comunicati ai candidati con la modalita'
prevista dall'articolo 4, comma 6. 
      2. Le prove selettive non possono  aver  luogo  nei  giorni  di
festivita' religiose rese note, ai sensi della legge di  approvazione
delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione,  con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  nonche'  nei  giorni   festivi
nazionali. 
      3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di
impossibilita' a procedere in tal senso, lo svolgimento  della  prova
puo' avvenire in  videoconferenza,  purche'  sia  garantita  comunque
l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei
partecipanti, la regolarita' e integrita' della prova,  la  sicurezza
delle comunicazioni e la  loro  tracciabilita',  nel  rispetto  della
normativa in materia di trattamento dei dati  personali  e,  in  ogni
caso, la pubblicita' della prova attraverso modalita' digitali. 
      4. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma
digitale, che impedisca la partecipazione ad  uno  o  piu'  candidati
alle prove svolte in modalita' telematica e, la cui causa tecnica non
sia imputabile al candidato, le amministrazioni prevedono, su istanza
dell'interessato, apposite  prove  di  recupero  nel  rispetto  delle
garanzie di cui al comma 3. 
      5. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma
l'elenco  dei  candidati  esaminati  ai  sensi  del  comma   3,   con
l'indicazione dei punteggi conseguiti da  ciascun  candidato  che  ne
riceve immediata comunicazione con le modalita' di  cui  all'articolo
4, comma  6.  L'elenco  viene  pubblicato  contestualmente  sul  sito
dell'amministrazione che ha bandito il concorso. 
      6.  Le  amministrazioni  prevedono,   per   i   candidati   con
disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della  legge
5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi  specifici  di  apprendimento
accertati ai sensi della  legge  8  ottobre  2010,  n.  170,  che  lo
svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione  di
misure compensative  stabilite  dalla  commissione  esaminatrice  nel
rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
      7. Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle  prove,
senza   pregiudizio   alcuno,   alle    candidate    che    risultino
impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa
dello  stato  di  gravidanza  o  allattamento,  anche  attraverso  lo
svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilita'  di
appositi spazi per  consentire  l'allattamento.  In  nessun  caso  il
ricorrere di tali condizioni puo' compromettere la partecipazione  al
concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche  misure
di carattere organizzativo e modalita' di comunicazione preventiva da
parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali  prove
fisiche  le  amministrazioni  possono  richiedere  la  produzione  di
certificazione sanitaria attestante l'idoneita' del candidato al loro
svolgimento. 
      8. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di  esame
danno   particolare   rilievo   all'accertamento   delle    capacita'
comportamentali, incluse quelle relazionali,  e  delle  attitudini  e
sono finalizzate ad accertare il possesso  delle  competenze,  intese
come insieme delle  conoscenze  e  delle  capacita'  logico-tecniche,
comportamentali nonche' manageriali, per i profili che svolgono  tali
compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in
maniera coerente con la natura dell'impiego. 
      9. I bandi di concorso tengono conto delle linee guida  di  cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.»; 
    h) all'articolo 8: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di  assunzione
per determinati profili, la valutazione dei titoli e' effettuata dopo
lo  svolgimento  delle  prove  orali,  a  condizione   della   previa
determinazione dei criteri di valutazione.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita' di cui
agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.»; 
    i) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  9  (Commissioni  esaminatrici).  -  1.  Le   commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da  tecnici  esperti
nelle materie oggetto del concorso, scelti tra  dipendenti  di  ruolo
delle amministrazioni,  docenti  ed  estranei  alle  medesime.  Delle
predette commissioni possono  fare  parte  come  componenti  aggiunti
anche specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni  caso  nella
composizione delle commissioni esaminatrici si applica  il  principio
della parita' di genere, secondo quanto  previsto  dall'articolo  57,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
      2. Per i concorsi di cui  all'articolo  19  le  amministrazioni
pubblicano, attraverso il Portale  di  cui  all'articolo  35-ter  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, specifici  avvisi  per  la
raccolta delle  candidature  a  componente  di  commissione.  Possono
ricorrere a tale modalita' anche le amministrazioni diverse da quelle
di cui  all'articolo  35,  comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
      3.  Non  possono  essere  nominati  componenti  delle  predette
commissioni  i   componenti   dell'organo   di   direzione   politica
dell'amministrazione  interessata,  coloro  che   ricoprono   cariche
politiche o che siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle
confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  o  dalle  associazioni
professionali. 
      4. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano
anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni. 
      5. Nei casi in cui le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi,
in ognuna di esse e' costituito un comitato di vigilanza,  presieduto
da un membro della commissione e composto almeno da due dipendenti di
qualifica o categoria non inferiore a quella per la quale il concorso
e'  stato  bandito.  I   membri   del   comitato   sono   individuati
dall'amministrazione procedente tra il proprio personale in  servizio
presso la sede  di  esame  o,  in  caso  di  comprovate  esigenze  di
servizio, anche tra quello di sedi o amministrazioni diverse. 
      6.  Le  commissioni  esaminatrici  delle  procedure   selettive
previste dal presente  regolamento  sono  nominate  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di cui  all'  articolo
19, e con  provvedimento  adottato  dalla  stessa  autorita'  che  ha
bandito il concorso negli altri casi.  Questi  ne  da'  comunicazione
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica. 
      7. Nel rispetto delle disposizioni del  presente  articolo,  le
commissioni    esaminatrici    prevedono,    con     l'individuazione
preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui
il concorso e' riferito, la partecipazione di: 
        a) personale  dirigenziale  o  equiparato,  con  funzione  di
presidente,  appartenente  all'amministrazione  che  ha  bandito   il
concorso o anche appartenente ad altra amministrazione; 
        b) docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso; 
        c) professionisti esperti o appartenenti a  soggetti  esterni
specializzati  nella   valutazione   delle   capacita',   attitudini,
motivazioni individuali e dello stile comportamentale, ove previsto; 
        d)     personale      non      dirigenziale      appartenente
all'amministrazione che ha bandito il concorso, anche con funzione di
segretario; 
        e) specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto; 
        f) esperti in competenze digitali e trasversali in ambito  di
comunicazione e gestione del personale. 
      8. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per
particolari  esigenze  organizzative  opportunamente   motivate,   le
commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami
possono essere suddivise in sottocommissioni, con  l'integrazione  di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie  e
di un segretario aggiunto. 
      9. Il presidente e  i  membri  delle  commissioni  esaminatrici
possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che  abbia
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta  per  i
concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non e' consentito se
il rapporto di servizio sia stato risolto  per  motivi  disciplinari,
per  ragioni  di  salute  o  per  decadenza   dall'impiego   comunque
determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a
riposo risalga a oltre un triennio dalla data  di  pubblicazione  del
bando di concorso. 
      10. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto
per il presidente quanto per i singoli componenti la  commissione.  I
supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di
impedimento grave e documentato degli effettivi. 
      11. Alle commissioni possono essere aggregati  membri  aggiunti
per gli esami di  lingua  straniera  e  per  le  materie  relative  a
specializzazioni non rinvenibili nelle  amministrazioni,  oltre  agli
specialisti in psicologia e risorse umane di cui al comma 1. 
      12. La commissione  esaminatrice  comunica  i  risultati  delle
prove ai  candidati  all'esito  di  ogni  sessione  di  concorso.  La
commissione esaminatrice e le  sottocommissioni  possono  svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
      13. I componenti delle commissioni il cui rapporto  di  impiego
si risolva per qualsiasi  causa  durante  l'espletamento  dei  lavori
della   commissione    cessano    dall'incarico,    salvo    conferma
dell'amministrazione.»; 
    l) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 11 (Adempimenti della  commissione  esaminatrice).  -  1.
Prima   dell'inizio   delle   prove   concorsuali   la    commissione
esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce,  nel
rispetto del termine di durata di cui al comma 4,  la  programmazione
delle fasi endoprocedimentali  che  dovra'  essere  rispettata  anche
dalle  eventuali  sottocommissioni.  I  componenti,   presa   visione
dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che  non
sussistono situazioni di incompatibilita' tra essi e  i  concorrenti,
ai  sensi  dell'articolo  51  del  codice  di  procedura  civile.  La
commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le  tracce
sono segrete, elaborate con modalita' digitale e  ne  e'  vietata  la
divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai  candidati  e'
effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati. 
      2. L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della  prova
concorsuale e' consentito esclusivamente previa identificazione degli
stessi. 
      3. In ogni fase  della  procedura  la  commissione  addotta  le
necessarie misure di sicurezza  per  garantire  la  segretezza  delle
tracce e dei testi delle prove scritte, affidandole al  presidente  e
al segretario che ne garantiscono  l'integrita'  e  la  riservatezza,
anche attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica. 
      4. Le procedure concorsuali si concludono di  norma  entro  180
giorni dalla data di conclusione delle prove scritte.  L'inosservanza
di tale termine  e'  giustificata  collegialmente  dalla  commissione
esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  o
all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del  bando
di  concorso  e,  per  conoscenza,  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica.   Le   amministrazioni   pubblicano   sul   proprio    sito
istituzionale il dato  relativo  alla  durata  effettiva  di  ciascun
concorso svolto. 
      5. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati  al  termine  di
ogni sessione giornaliera d'esame.  Successivamente  all'espletamento
delle  prove  orali,  ove  previste,  la  commissione   effettua   la
valutazione  dei  titoli  che  si  conclude   entro   trenta   giorni
dall'ultima  sessione  delle  prove  orali.   Nei   quindici   giorni
successivi  alla  conclusione  della  valutazione  dei   titoli,   la
Commissione  elabora   la   graduatoria   finale   del   concorso   e
l'amministrazione procedente la  pubblica  contestualmente,  ad  ogni
effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale»; 
    m) all'articolo 12, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica
12 aprile 2006, n. 184,  e  all'articolo  5,  comma  5,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  si  intendono  assolti  mediante
pubblicazione di un apposito avviso sul Portale di cui all'articolo 4
da parte dell'amministrazione cui e' indirizzata l'istanza di accesso
agli atti e di accesso civico generalizzato.»; 
    n) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Gli elaborati sono redatti in modalita' digitale attraverso
la strumentazione fornita per lo svolgimento  delle  prove.  In  ogni
caso  di  malfunzionamento  della  strumentazione  informatica,   che
ritardi o  impedisca  lo  svolgimento  della  prova  ad  uno  o  piu'
candidati, la commissione  concede  un  tempo  aggiuntivo  pari  alla
durata del mancato funzionamento.  La  commissione  assicura  che  il
documento  salvato  dal  candidato  non  sia  modificabile.  Tutti  i
dispositivi forniti per lo svolgimento  delle  prove  scritte  devono
essere disabilitati alla connessione internet.»; 
    o) all'articolo 15: 
      1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6.  Le  graduatorie  dei  concorsi  di   cui   al   presente
regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle  regioni  e  degli
enti locali, sono  pubblicate  contestualmente  sul  Portale  di  cui
all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e
sul  sito  dell'amministrazione  interessata.  Dalla  data  di   tale
pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.»; 
      2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. Le graduatorie  dei  concorsi  per  il  reclutamento  del
personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per
un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i
periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.»; 
    p) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 16 (Presentazione dei titoli preferenziali e  di  riserva
nella nomina). - 1. L'amministrazione  che  ha  bandito  il  concorso
pubblica sul  Portale  uno  specifico  avviso  indicando  il  termine
perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato  la  prova
orale   devono   far   pervenire   all'amministrazione   stessa    la
documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva,
preferenza  e  precedenza,  gia'   indicati   nella   domanda.   Tale
documentazione non e' prodotta e comunque non puo'  essere  richiesta
nei casi in cui l'amministrazione ne sia gia' in possesso o ne  possa
disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni. 
      2. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge
12 marzo 1999,  n.  68,  che  abbiano  conseguito  l'idoneita',  sono
inclusi  nella  graduatoria  tra  i  vincitori,  purche',  ai   sensi
dell'articolo 8 della  medesima  legge  n.  68  del  1999,  risultino
iscritti  negli  appositi  elenchi  istituiti  presso  i  centri  per
l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande di ammissione al  concorso
sia all'atto dell'immissione in servizio.»; 
    q) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 17 (Assunzione in servizio). - 1. I candidati  dichiarati
vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria  sono
invitati dall'amministrazione procedente ad assumere servizio in  via
provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli  e
dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti  in  prova,
la cui durata e' definita in sede di contrattazione collettiva. Per i
cittadini di Stati terzi, e'  obbligatoria  la  presentazione,  prima
dell'assunzione, dei documenti  comprovanti  tutte  le  dichiarazioni
presentate, con le modalita' di cui  all'articolo  3,  comma  4,  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  ferma  restando  la  tutela  accordata  ai
rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria. 
      2. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  il
numero  dei  candidati  vincitori  ed  idonei  eventualmente  assunti
nell'arco di validita' della  graduatoria  di  cui  all'articolo  15,
comma 7. 
      3. Il vincitore  o  l'idoneo  che  non  assume  servizio  senza
giustificato  motivo  entro  il  termine  stabilito,   decade   dalla
assunzione e dalla  graduatoria.  Qualora  il  vincitore  o  l'idoneo
assuma servizio, per giustificato motivo,  con  ritardo  sul  termine
prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di
servizio.»; 
    r) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 18 (Compensi per le commissioni  di  concorso).  -  1.  I
compensi per i componenti interni  ed  esterni  delle  commissioni  e
delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le
segreterie dei concorsi sono stabiliti con il  provvedimento  di  cui
all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno  2019,  n.  56.  Tali
compensi si applicano, nei limiti delle  risorse  disponibili,  anche
alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati  di  vigilanza  dei
concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali.»; 
    s) l'articolo 18-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 18-bis (Regioni ed enti locali). - 1. Le  regioni  e  gli
enti locali si conformano alle disposizioni del presente  regolamento
ai sensi dell'articolo 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.»; 
    t) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 19 (Concorsi unici per il reclutamento  dei  dirigenti  e
delle  figure  professionali  comuni  a  tutte   le   amministrazioni
pubbliche). -  1.  Il  reclutamento  dei  dirigenti  e  delle  figure
professionali comuni a tutte  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165,  si  svolge  mediante  concorsi  pubblici  unici,
nonche' ai sensi di quanto previsto agli articoli  28  e  28-bis  del
medesimo  decreto  legislativo,  nel   rispetto   dei   principi   di
imparzialita', trasparenza e buon  andamento,  nonche'  dei  principi
selettivi, delle finalita' e delle modalita', in quanto  compatibili,
di cui al capo I. 
      2. Con le modalita' di cui all'articolo 35,  comma  4,  secondo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  o  previste
dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti  ivi  indicati
possono essere autorizzati dal Dipartimento della  funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri a svolgere direttamente i
concorsi pubblici per specifiche professionalita'. 
      3. Le regioni e gli enti locali, le istituzioni universitarie e
gli enti pubblici di ricerca possono aderire  alla  ricognizione  dei
fabbisogni per l'indizione dei concorsi unici di cui all'articolo 21,
comma 1, e, in caso di  adesione,  si  obbligano  ad  attingere  alle
relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei  vincoli
finanziari loro applicabili in materia di assunzioni. 
      4.  Al  fine  di  assicurare  la  massima   trasparenza   delle
procedure, il Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
del Consiglio  dei  ministri  garantisce,  mediante  il  Portale,  la
diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura  di
reclutamento e selezione. 
      5. Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento  delle
prove  concorsuali  e  le  connesse  procedure,   ivi   compreso   lo
scioglimento  dell'anonimato  anche  con   modalita'   digitali,   il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, anche per il tramite di  FormezPA,  puo'  avvalersi  di
CINECA  Consorzio  Interuniversitario,  con  oneri  a  carico   delle
amministrazioni interessate alle  procedure  concorsuali  nei  limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
      6. La commissione esaminatrice e  le  sottocommissioni  possono
svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque
la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
      7. Per le procedure di cui  al  presente  articolo,  i  termini
previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti,  rispettivamente,  in  otto  e
venti giorni. 
      8. Per lo svolgimento delle procedure  dei  concorsi  unici  il
bando di concorso  puo'  fissare  un  contributo  di  ammissione  per
ciascun candidato non superiore a 10  euro  per  i  concorsi  per  il
personale non dirigenziale e di importo compreso tra i 10 e i 15 euro
per i concorsi per il personale dirigenziale.»; 
    u) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 20 (Sedi di esame). - 1. Il Dipartimento  della  funzione
pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,   nella
ricognizione del fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 1, verifica
le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti  nella
medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una  singola
regione, il concorso unico  si  svolge  in  ambito  regionale,  ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. 
      2. In caso di svolgimento  delle  prove  di  concorso  in  sedi
decentrate, il Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza
del Consiglio dei ministri individua le  sedi  di  svolgimento  delle
prove concorsuali anche sulla base della provenienza  geografica  dei
candidati, utilizzando idonei locali di  plessi  scolastici  di  ogni
ordine e grado, di sedi  universitarie  e  di  ogni  altra  struttura
pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei  prefetti
territorialmente   competenti.   L'individuazione   da   parte    del
Dipartimento della funzione pubblica delle strutture  disponibili  di
cui al  presente  comma  avviene  tenendo  conto  delle  esigenze  di
economicita' delle procedure concorsuali e nei limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie
delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono  posti
gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.»; 
    v) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 21 (Adempimenti per il concorso unico). - 1.  I  concorsi
unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  previa  ricognizione  del
fabbisogno presso le amministrazioni interessate. 
      2. Le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo
attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte  presso  il
Dipartimento della  funzione  pubblica,  fino  al  loro  esaurimento,
provvedendo a programmare le quote  annuali  di  assunzioni.  Restano
ferme le disposizioni di cui  all'articolo  35,  commi  3  e  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  quelle  in  materia  di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai
sensi  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.»; 
    z) ai capi III e IV: 
      1)   le   parole:   «sezione   circoscrizionale»   e   «sezioni
circoscrizionali», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente
dalle seguenti: «centro» e «centri»; 
      2) le  parole:  «lista»  e  «liste»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: «elenco» e «elenchi»; 
      3) le  parole:  «della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»; 
      4) le  parole:  «direzione  provinciale  del  lavoro»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «centro per l'impiego»; 
      5) le parole: «direzione  provinciale  del  lavoro  -  servizio
politiche del  lavoro»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «centro per l'impiego»; 
      6) le parole: «direzioni  provinciali  del  lavoro  -  servizio
politiche del  lavoro»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «centri per l'impiego»; 
    aa) all'articolo 24: 
      1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «I
centri per l'impiego formano una graduatoria relativa a ciascuna area
o categoria e profili generici e diverse  graduatorie,  distinte  per
area   o   categoria,   e   profili   che    richiedono    specifiche
professionalita',  nelle  quali  l'inserimento,  a  differenza  della
prima, e' operato sulla base del possesso di  qualifica  riconosciuta
con  attestati  o  sulla  base  di   precedenti   lavorativi,   anche
nell'impiego privato.»; 
      2) al comma 4, le parole: «all'art. 30 della  legge  31  maggio
1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della  legge  24  dicembre
1986, n. 958» sono sostituite dalle seguenti: «agli  articoli  678  e
1014  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; 
      3) al comma 5, le parole: «dell'art. 19 della legge 24 dicembre
1986, n. 958» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli  678  e
1014  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; 
      4) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: 
        «6-bis. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6  sono  approvate
dal centro per l'impiego competente a formulare  la  graduatoria,  ai
sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2.»; 
    bb) all'articolo 25: 
      1)  al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «alla  sezione
medesima» sono sostituite dalle seguenti: «al centro medesimo»; 
      2) al comma 2, primo periodo, le  parole:  «ciascuna  di  dette
sezioni» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno di detti centri»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Le amministrazioni e gli enti richiedenti indicano  nella
richiesta di avviamento il numero dei posti riservati  ai  lavoratori
aventi diritto  ai  sensi  degli  articoli  678  e  1014  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66.»; 
    cc) all'articolo 27, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. La selezione consiste nello svolgimento di  prove  pratiche
attitudinali ovvero in sperimentazioni  lavorative  i  cui  contenuti
sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie
di area o categoria dei comparti  di  appartenenza  od  eventualmente
anche del profilo definito dalle singole amministrazioni  e  comunque
con riferimento ai contenuti ed alle modalita' stabilite per le prove
di  idoneita'  relative   al   conseguimento   degli   attestati   di
professionalita'   della    regione    nel    cui    ambito    ricade
l'amministrazione  che  deve  procedere  alla  selezione,  ai   sensi
dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.»; 
    dd) l'articolo 29 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  29  (Ambito  di  applicazione).  -  1.   Le   assunzioni
obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici dei  soggetti
appartenenti alle categorie protette ai sensi della  legge  12  marzo
1999, n. 68, avvengono secondo le modalita' di  cui  all'articolo  30
del presente regolamento.»; 
    ee) l'articolo 30 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 30 (Modalita' di iscrizione e requisiti). - 1. I soggetti
appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizione
al centro per l'impiego ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 marzo
1999, n. 68,  dichiarando  il  possesso  dei  requisiti  generali  di
ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti  dalla  normativa
vigente, secondo quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
      2. E' comunque riservata all'amministrazione o ente che procede
all'assunzione la facolta' di provvedere all'accertamento dei  titoli
e dei requisiti nei modi di legge. 
      3. Il titolo di studio richiesto e' quello  delle  declaratorie
di area o categoria nelle quali e' prevista l'assunzione.»; 
    ff) all'articolo 31, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Il centro per  l'impiego  dispone  la  cancellazione  dagli
elenchi del lavoratore nei casi previsti dall'articolo 10,  comma  6,
della legge 12 marzo 1999, n. 68.»; 
    gg) all'articolo 32: 
      1) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Tali richieste sono rese pubbliche  mediante  le  modalita'  di  cui
all'articolo 4, comma 7, del presente regolamento.»; 
      2) al comma 7, le parole: «di cui all'articolo 9, comma 1,  del
decreto-legge  12   settembre   1983,   n.   463,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638» sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo
1999, n. 68»; 
    hh) dopo l'articolo 32 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
      «Art. 32-bis (Clausola di salvaguardia). - 1.  Le  disposizioni
del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle  regioni  a  statuto
speciale  e  nelle  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con  le  relative
norme di attuazione.». 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR) » e, in particolare, l'articolo  3,  comma  6,  che
prevede,  entro  il   31   dicembre   2022,   l'aggiornamento   delle
disposizioni del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  nel  rispetto  delle   misure
introdotte dal medesimo articolo 3 e  nel  rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi ivi stabiliti; 
  Visto, altresi', l'articolo 5 del decreto-legge n. 36 del 2022,  il
quale stabilisce che, al  fine  di  dare  effettiva  applicazione  al
principio della parita' di genere nell'organizzazione e gestione  del
rapporto di lavoro, le amministrazioni adottino misure attributive di
vantaggi specifici ovvero che evitino o  compensino  svantaggi  nelle
carriere al genere meno  rappresentato,  nonche'  che  i  criteri  di
discriminazione positiva debbano essere proporzionati allo  scopo  da
perseguire ed adottati a parita'  di  qualifica  da  ricoprire  e  di
punteggio conseguito nelle prove concorsuali; 
  Vista  la  legge  28  febbraio  1987,   n.   56,   recante   «Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il  diritto
al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'articolo 16, concernente
la disciplina dei concorsi presso le pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 35, 35-ter
e 35-quater; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»  e,  in  particolare,  l'articolo   247,   concernente   la
semplificazione e lo svolgimento in modalita' decentrata e telematica
delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia» e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis,  concernente
le modalita' di svolgimento delle prove da  parte  dei  soggetti  con
disturbi specifici di apprendimento e le misure che  i  bandi  devono
contenere a pena di nullita' dei concorsi pubblici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487,  concernente  «Regolamento  recante  norme   sull'accesso   agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 ottobre 2022; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di  Conferenza  unificata  nella
riunione del 30 novembre 2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 gennaio  2023
e del 4 aprile 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 giugno 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 
                        9 maggio 1994, n. 487 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.
487, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1 (Modalita' di  accesso).  -  1.  L'assunzione  a  tempo
determinato e indeterminato nelle amministrazioni  pubbliche  avviene
mediante concorsi pubblici, orientati alla massima  partecipazione  e
alla individuazione delle competenze  qualificate,  che  si  svolgono
secondo le modalita' definite nel presente regolamento, nel  rispetto
delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli  35,  35-ter  e
35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
      2. L'amministrazione che indice  il  concorso  adotta,  tra  le
seguenti, la tipologia selettiva  piu'  funzionale  alla  natura  dei
profili professionali richiesti nel bando di concorso: 
        a) concorso per esami; 
        b) concorso per titoli ed esami; 
        c) corso-concorso. 
      3.  Il  concorso  pubblico  si  svolge  con  modalita'  che  ne
garantiscano   l'imparzialita',   l'efficienza,    l'efficacia    nel
soddisfare  i  fabbisogni  dell'amministrazione   reclutante   e   la
celerita' di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio  di
sistemi  automatizzati  diretti   anche   a   realizzare   forme   di
preselezione   e   a   selezioni   decentrate   per    circoscrizione
territoriali. 
      4. Per  le  aree  o  categorie  per  l'accesso  alle  quali  e'
richiesto   il   solo   requisito   dell'assolvimento    dell'obbligo
scolastico,  fatti  salvi  gli  eventuali  ulteriori  requisiti   per
specifiche  professionalita',  si  procede  mediante   avviamento   a
selezione  degli  iscritti  negli  elenchi  tenuti  dai  centri   per
l'impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto  dalla
normativa vigente al momento della pubblicazione dell'avviso. 
      5. Ferma restando la possibilita' di ricorrere  alla  procedura
di cui  all'articolo  11  della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  le
assunzioni obbligatorie  dei  soggetti  ivi  indicati  avvengono  per
chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi
della vigente normativa, previa verifica della  compatibilita'  della
invalidita' con le mansioni da svolgere. 
      6. Per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi
1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  restano
salve  le  disposizioni  previste  dai  rispettivi  ordinamenti.   Le
disposizioni  del  presente   regolamento   non   si   applicano   al
reclutamento del personale del Servizio  sanitario  nazionale  e  dei
segretari comunali.»; 
    b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2 (Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego).
- 1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i
soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: 
        a) cittadinanza italiana o possesso  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 38, commi 1, 2 e  3-bis,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165; 
        b) maggiore eta'; 
        c) godimento dei diritti civili e politici; 
        d) idoneita' fisica allo specifico impiego, ove richiesta per
lo svolgimento della prestazione; 
        e) possesso del titolo di  studio  richiesto  dal  bando  per
accedere  al  concorso  e  dei  titoli  esperienziali   eventualmente
richiesti. 
      2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari  dello
status di rifugiato o di protezione  sussidiaria,  il  godimento  dei
diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), e'  riferito
al Paese di cittadinanza. 
      3. Per le  assunzioni  nel  pubblico  impiego  della  Provincia
autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso,  le  disposizioni
di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e
di quella tedesca. 
      4.  La  partecipazione  ai  concorsi   indetti   da   pubbliche
amministrazioni non e' soggetta  a  limiti  di  eta',  salvo  deroghe
dettate da regolamenti delle singole  amministrazioni  connesse  alla
natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione. 
      5. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita  medica
di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. 
      6.  Le  amministrazioni  individuano,   per   ciascun   profilo
professionale, il titolo di  studio  o  l'abilitazione  professionale
richiesti per accedere al concorso, in  coerenza  con  la  disciplina
vigente in materia di pubblico impiego e di  quanto  stabilito  nella
contrattazione collettiva  del  relativo  comparto,  nonche'  con  il
sistema di classificazione adottato dall'amministrazione o  dall'ente
per le  assunzioni,  comprese  quelle  obbligatorie  delle  categorie
protette. Per l'ammissione a  particolari  profili  professionali  di
qualifica o categoria, gli ordinamenti delle singole  amministrazioni
possono prescrivere ulteriori requisiti. Ai fini delle assunzioni  di
personale  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di  giustizia  ordinaria,
amministrativa, contabile e di difesa in  giudizio  dello  Stato,  si
applica l'articolo 35, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
      7. Non possono essere assunti nelle  pubbliche  amministrazioni
coloro che  siano  stati  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo,
nonche' coloro che siano stati destituiti o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, in forza  di  norme  di  settore,  o  licenziati  per  le
medesime ragioni  ovvero  per  motivi  disciplinari  ai  sensi  della
vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti
per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante  la  produzione
di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile,  nonche'  coloro
che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato  per
reati che costituiscono  un  impedimento  all'assunzione  presso  una
pubblica amministrazione. Coloro  che  hanno  in  corso  procedimenti
penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di  misure  di
sicurezza o di prevenzione  o  precedenti  penali  a  proprio  carico
iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,  ne
danno notizia al momento della candidatura, precisando  la  data  del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. 
      8. I requisiti richiesti dal presente articolo  sono  posseduti
sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso
sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.»; 
    c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 3 (Bando di concorso). -  1.  Il  bando  di  concorso  e'
pubblicato nel Portale unico del reclutamento,  di  cui  all'articolo
35-ter  del  decreto  legislativo  30  marzo   2001,   n.   165.   La
pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti  istituzionali
e sul Portale  unico  del  reclutamento  esonera  le  amministrazioni
pubbliche, inclusi gli enti  locali,  dall'obbligo  di  pubblicazione
delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale. 
      2. Il bando di concorso deve contenere almeno: 
        a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a
10 e non superiore a 30 giorni  dalla  pubblicazione  del  bando  sul
Portale, e le modalita' di presentazione delle domande attraverso  il
medesimo Portale; 
        b) i  requisiti  generali  richiesti  per  l'assunzione  e  i
requisiti  particolari  eventualmente   richiesti   dalla   specifica
posizione da coprire; 
        c) il  numero  e  la  tipologia  delle  prove  previste,  ivi
compreso  l'accertamento  della  conoscenza  di  almeno  una   lingua
straniera ai sensi dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' la struttura delle prove stesse, le  competenze
oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 7,  comma
8, i punteggi  attribuibili  e  il  punteggio  minimo  richiesto  per
l'ammissione  a  eventuali  successive  fasi  concorsuali  e  per  il
conseguimento dell'idoneita'; 
        d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a  precedenza
o a preferenza a parita'  di  punteggio  diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo 5,  rispetto  a  questi  anche  prioritari,  e  comunque
strettamente pertinenti ai posti banditi; 
        e) le percentuali dei posti riservati al  personale  interno,
in conformita' alle normative vigenti  nei  singoli  comparti,  e  le
percentuali dei posti riservati da  leggi  a  favore  di  determinate
categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5; 
        f) fermo restando la disciplina di cui all'articolo 16, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista per i soggetti con  disabilita',
a pena di nullita' dei concorsi, le misure per assicurare a  tutti  i
soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle  prove
scritte, la possibilita' di sostituire tali prove  con  un  colloquio
orale o di utilizzare strumenti compensativi per  le  difficolta'  di
lettura, di scrittura e  di  calcolo,  nonche'  di  usufruire  di  un
prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento  delle  medesime
prove ai sensi dell'articolo 7; 
        g) il numero dei posti, i  profili  e  le  sedi  di  prevista
assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi. 
      3. La Presidenza del Consiglio dei ministri o l'amministrazione
interessata dispongono in ogni momento, con  provvedimento  motivato,
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 
      4. I bandi di concorso danno sempre conto delle percentuali  di
personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui
all'articolo 5, comma 2, nonche' della rappresentativita'  di  genere
nell'amministrazione che bandisce, riferita alle categorie dei  posti
messi a concorso, ai sensi dell'articolo 6. 
      5. Nella valutazione relativa al servizio prestato  le  assenze
per maternita', per allattamento e per paternita' sono equiparate  al
servizio  effettivamente  prestato  e  non  possono  in  alcun   modo
comportare la decurtazione dei relativi punteggi. 
      6.  Il  bando  di  concorso  puo'  fissare  un  contributo   di
partecipazione ai sensi dell'articolo 19, comma 8. 
      7. In ogni caso di malfunzionamento, parziale  o  totale  della
piattaforma digitale, accertato dall'amministrazione che bandisce  il
concorso,  che  impedisca  l'utilizzazione  della   stessa   per   la
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  o   dei   relativi
allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza
per la presentazione della  domanda  corrispondente  a  quello  della
durata del malfunzionamento. Il bando deve  prevedere,  altresi',  la
possibilita', per il candidato, di modificare o integrare la  domanda
fino alla data di scadenza del bando, anche se  gia'  precedentemente
inviata, prevedendo, in tal caso, che sara' presa  in  considerazione
esclusivamente  l'ultima  domanda  presentata  in  ordine  di  tempo.
Ciascuna amministrazione, inoltre,  deve  garantire  un  servizio  di
assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione
della domanda. Nei casi di cui  al  primo  periodo  l'amministrazione
pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del  reclutamento
un  avviso  dell'accertato  malfunzionamento  e  del   corrispondente
periodo di proroga del termine a questo correlato.»; 
    d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 4 (Procedura di partecipazione tramite il Portale  InPA).
- 1. Alle procedure di concorso si  partecipa  esclusivamente  previa
registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo
35-ter del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  di  seguito
denominato   Portale,   disponibile   all'indirizzo   www.InPA.gov.it
sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. La registrazione
allo stesso e'  gratuita  e  puo'  essere  realizzata  esclusivamente
mediante i  sistemi  di  identificazione  SPID,  CIE  e  CNS  di  cui
all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 ovvero mediante  un'identita'  digitale  basata  su
credenziali di livello almeno significativo nell'ambito di un  regime
di identificazione elettronica  oggetto  di  notifica,  conclusa  con
esito positivo, ai sensi dell'articolo 9  del  regolamento  (UE),  n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. 
      2.  All'atto  della  registrazione  al  Portale   l'interessato
compila il proprio curriculum  vitae,  con  valore  di  dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi  dell'articolo  46  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, indicando: 
        a) il cognome, il nome, il codice fiscale; 
        b) il luogo e la data di nascita; 
        c) di essere cittadino  italiano  o  di  altro  Stato  membro
dell'Unione  europea,  ai  sensi   dell'articolo   38   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di  essere  titolare  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria,  o
di essere cittadino di  Paesi  terzi  in  possesso  del  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 2; 
        d) indirizzo di residenza o di domicilio,  se  diverso  dalla
residenza, il proprio indirizzo PEC o un  domicilio  digitale  a  lui
intestato al quale intende  ricevere  le  comunicazioni  relative  al
concorso, unitamente a un recapito telefonico; 
        e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
        f) di non essere stato destituito o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per  aver  conseguito  la  nomina  o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o  viziati  da
nullita'  insanabile,  ovvero  licenziato  ai  sensi  della   vigente
normativa di legge o contrattuale; 
        g)  il  titolo   di   studio   posseduto   o   l'abilitazione
professionale richiesti ai fini della partecipazione  alla  procedura
selettiva, con indicazione dell'universita' o dell'istituzione che lo
ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio  e'
stato conseguito all'estero  il  candidato  indica  gli  estremi  del
provvedimento con il quale il titolo  stesso  e'  stato  riconosciuto
equipollente  al  corrispondente  titolo  italiano  o  dichiara   che
provvedera' a richiedere l'equiparazione; 
        h)  la  specializzazione  posseduta  o  la   professionalita'
esercitata richieste dal bando; 
        i) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli
da valutare in base a quanto previsto dal  bando  e  dalla  normativa
applicabile; 
        l) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato e  di  non  avere  in  corso  procedimenti  penali,  ne'
procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza
o  di  prevenzione,  nonche'  precedenti  penali  a  proprio   carico
iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.  In
caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti  a
carico e ogni eventuale precedente penale,  precisando  la  data  del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. 
      3.  La  registrazione  al  Portale  comporta  il  consenso   al
trattamento dei dati personali  nel  rispetto  della  disciplina  del
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
      4. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte
le indicazioni circa il  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la
registrazione al Portale o dai bandi di concorso. 
      5. Ferme restando  le  conseguenze  sotto  il  profilo  penale,
civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai  sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.  445,  ivi  compresa  la  perdita  degli  eventuali
benefici conseguiti sulla base di  dichiarazioni  non  veritiere,  le
amministrazioni che bandiscono le procedure selettive si riservano di
verificare  la  veridicita'  delle   dichiarazioni   rilasciate   dai
vincitori della procedura. 
      6. Ogni comunicazione ai  candidati  concernente  il  concorso,
compreso il calendario delle relative prove  e  del  loro  esito,  e'
effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi  di  svolgimento
delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da  remoto
attraverso l'identificazione del candidato,  almeno  quindici  giorni
prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. 
      7. Le modalita' di accesso e di utilizzo del Portale  da  parte
delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con il decreto di
cui all'articolo 35-ter, comma 4, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165.»; 
    e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  5  (Categorie  riservatarie,  preferenze  e  parita'  di
genere). - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di
particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non  possono
complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. 
      2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione
dei posti da riservare secondo la legge,  essa  si  attua  in  misura
proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal
bando. 
      3.  Qualora  tra  i   concorrenti   dichiarati   idonei   nella
graduatoria di merito ve ne siano  alcuni  che  appartengono  a  piu'
categorie che danno titolo a differenti riserve di  posti,  si  tiene
conto prima del titolo che da' diritto ad una  maggiore  riserva  nel
seguente ordine: 
        a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono  alle
categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate; 
        b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014  e  678  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
      4. A parita' di titoli e di merito, e in assenza  di  ulteriori
benefici previsti da  leggi  speciali,  l'ordine  di  preferenza  dei
titoli e' il seguente: 
        a) gli insigniti di medaglia al valor  militare  e  al  valor
civile, qualora cessati dal servizio; 
        b) i  mutilati  e  gli  invalidi  per  servizio  nel  settore
pubblico e privato; 
        c) gli orfani dei  caduti  e  i  figli  dei  mutilati,  degli
invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio
nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli  degli  esercenti
le  professioni  sanitarie,  degli  esercenti   la   professione   di
assistente sociale  e  degli  operatori  socio-sanitari  deceduti  in
seguito all'infezione da  SarsCov-2  contratta  nell'esercizio  della
propria attivita'; 
        d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di  preferenza  in
ragione del servizio prestato; 
        e) maggior numero di figli a carico; 
        f) gli invalidi e i mutilati civili che non  rientrano  nella
fattispecie di cui alla lettera b); 
        g) militari volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma; 
        h) gli atleti  che  hanno  intrattenuto  rapporti  di  lavoro
sportivo con i gruppi sportivi militari  e  dei  corpi  civili  dello
Stato; 
        i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento  presso  l'ufficio   per   il   processo   ai   sensi
dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114; 
        l)  avere  completato,  con  esito  positivo,  il   tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari  ai  sensi  dell'articolo  37,
comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50,  comma
1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
        m) avere svolto, con esito  positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'articolo  73,   comma   14,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
        n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione
conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di  quanto  disposto
dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
        o)    appartenenza    al    genere     meno     rappresentato
nell'amministrazione che bandisce  la  procedura  in  relazione  alla
qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto
dall'articolo 6; 
        p) minore eta' anagrafica.»; 
    f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 6 (Equilibrio di genere).  -  1.  Al  fine  di  garantire
l'equilibrio di genere  nelle  pubbliche  amministrazioni,  il  bando
indica,  per  ciascuna  delle  qualifiche  messe   a   concorso,   la
percentuale di rappresentativita' dei generi nell'amministrazione che
lo  bandisce,  calcolata  alla  data  del   31   dicembre   dell'anno
precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30
per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo  5,
comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato. 
      2. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  limitatamente
ai concorsi banditi per singole amministrazioni.»; 
    g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 7 (Svolgimento delle prove e modalita' speciali). - 1. Il
diario delle prove, il relativo punteggio e l'eventuale  convocazione
ad una prova successiva sono comunicati ai candidati con la modalita'
prevista dall'articolo 4, comma 6. 
      2. Le prove selettive non possono  aver  luogo  nei  giorni  di
festivita' religiose rese note, ai sensi della legge di  approvazione
delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione,  con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  nonche'  nei  giorni   festivi
nazionali. 
      3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di
impossibilita' a procedere in tal senso, lo svolgimento  della  prova
puo' avvenire in  videoconferenza,  purche'  sia  garantita  comunque
l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei
partecipanti, la regolarita' e integrita' della prova,  la  sicurezza
delle comunicazioni e la  loro  tracciabilita',  nel  rispetto  della
normativa in materia di trattamento dei dati  personali  e,  in  ogni
caso, la pubblicita' della prova attraverso modalita' digitali. 
      4. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma
digitale, che impedisca la partecipazione ad  uno  o  piu'  candidati
alle prove svolte in modalita' telematica e, la cui causa tecnica non
sia imputabile al candidato, le amministrazioni prevedono, su istanza
dell'interessato, apposite  prove  di  recupero  nel  rispetto  delle
garanzie di cui al comma 3. 
      5. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma
l'elenco  dei  candidati  esaminati  ai  sensi  del  comma   3,   con
l'indicazione dei punteggi conseguiti da  ciascun  candidato  che  ne
riceve immediata comunicazione con le modalita' di  cui  all'articolo
4, comma  6.  L'elenco  viene  pubblicato  contestualmente  sul  sito
dell'amministrazione che ha bandito il concorso. 
      6.  Le  amministrazioni  prevedono,   per   i   candidati   con
disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della  legge
5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi  specifici  di  apprendimento
accertati ai sensi della  legge  8  ottobre  2010,  n.  170,  che  lo
svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione  di
misure compensative  stabilite  dalla  commissione  esaminatrice  nel
rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
      7. Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle  prove,
senza   pregiudizio   alcuno,   alle    candidate    che    risultino
impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa
dello  stato  di  gravidanza  o  allattamento,  anche  attraverso  lo
svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilita'  di
appositi spazi per  consentire  l'allattamento.  In  nessun  caso  il
ricorrere di tali condizioni puo' compromettere la partecipazione  al
concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche  misure
di carattere organizzativo e modalita' di comunicazione preventiva da
parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali  prove
fisiche  le  amministrazioni  possono  richiedere  la  produzione  di
certificazione sanitaria attestante l'idoneita' del candidato al loro
svolgimento. 
      8. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di  esame
danno   particolare   rilievo   all'accertamento   delle    capacita'
comportamentali, incluse quelle relazionali,  e  delle  attitudini  e
sono finalizzate ad accertare il possesso  delle  competenze,  intese
come insieme delle  conoscenze  e  delle  capacita'  logico-tecniche,
comportamentali nonche' manageriali, per i profili che svolgono  tali
compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in
maniera coerente con la natura dell'impiego. 
      9. I bandi di concorso tengono conto delle linee guida  di  cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.»; 
    h) all'articolo 8: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di  assunzione
per determinati profili, la valutazione dei titoli e' effettuata dopo
lo  svolgimento  delle  prove  orali,  a  condizione   della   previa
determinazione dei criteri di valutazione.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita' di cui
agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.»; 
    i) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  9  (Commissioni  esaminatrici).  -  1.  Le   commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da  tecnici  esperti
nelle materie oggetto del concorso, scelti tra  dipendenti  di  ruolo
delle amministrazioni,  docenti  ed  estranei  alle  medesime.  Delle
predette commissioni possono  fare  parte  come  componenti  aggiunti
anche specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni  caso  nella
composizione delle commissioni esaminatrici si applica  il  principio
della parita' di genere, secondo quanto  previsto  dall'articolo  57,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
      2. Per i concorsi di cui  all'articolo  19  le  amministrazioni
pubblicano, attraverso il Portale  di  cui  all'articolo  35-ter  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, specifici  avvisi  per  la
raccolta delle  candidature  a  componente  di  commissione.  Possono
ricorrere a tale modalita' anche le amministrazioni diverse da quelle
di cui  all'articolo  35,  comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
      3.  Non  possono  essere  nominati  componenti  delle  predette
commissioni  i   componenti   dell'organo   di   direzione   politica
dell'amministrazione  interessata,  coloro  che   ricoprono   cariche
politiche o che siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle
confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  o  dalle  associazioni
professionali. 
      4. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano
anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni. 
      5. Nei casi in cui le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi,
in ognuna di esse e' costituito un comitato di vigilanza,  presieduto
da un membro della commissione e composto almeno da due dipendenti di
qualifica o categoria non inferiore a quella per la quale il concorso
e'  stato  bandito.  I   membri   del   comitato   sono   individuati
dall'amministrazione procedente tra il proprio personale in  servizio
presso la sede  di  esame  o,  in  caso  di  comprovate  esigenze  di
servizio, anche tra quello di sedi o amministrazioni diverse. 
      6.  Le  commissioni  esaminatrici  delle  procedure   selettive
previste dal presente  regolamento  sono  nominate  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di cui  all'  articolo
19, e con  provvedimento  adottato  dalla  stessa  autorita'  che  ha
bandito il concorso negli altri casi.  Questi  ne  da'  comunicazione
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica. 
      7. Nel rispetto delle disposizioni del  presente  articolo,  le
commissioni    esaminatrici    prevedono,    con     l'individuazione
preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui
il concorso e' riferito, la partecipazione di: 
        a) personale  dirigenziale  o  equiparato,  con  funzione  di
presidente,  appartenente  all'amministrazione  che  ha  bandito   il
concorso o anche appartenente ad altra amministrazione; 
        b) docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso; 
        c) professionisti esperti o appartenenti a  soggetti  esterni
specializzati  nella   valutazione   delle   capacita',   attitudini,
motivazioni individuali e dello stile comportamentale, ove previsto; 
        d)     personale      non      dirigenziale      appartenente
all'amministrazione che ha bandito il concorso, anche con funzione di
segretario; 
        e) specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto; 
        f) esperti in competenze digitali e trasversali in ambito  di
comunicazione e gestione del personale. 
      8. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per
particolari  esigenze  organizzative  opportunamente   motivate,   le
commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami
possono essere suddivise in sottocommissioni, con  l'integrazione  di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie  e
di un segretario aggiunto. 
      9. Il presidente e  i  membri  delle  commissioni  esaminatrici
possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che  abbia
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta  per  i
concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non e' consentito se
il rapporto di servizio sia stato risolto  per  motivi  disciplinari,
per  ragioni  di  salute  o  per  decadenza   dall'impiego   comunque
determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a
riposo risalga a oltre un triennio dalla data  di  pubblicazione  del
bando di concorso. 
      10. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto
per il presidente quanto per i singoli componenti la  commissione.  I
supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di
impedimento grave e documentato degli effettivi. 
      11. Alle commissioni possono essere aggregati  membri  aggiunti
per gli esami di  lingua  straniera  e  per  le  materie  relative  a
specializzazioni non rinvenibili nelle  amministrazioni,  oltre  agli
specialisti in psicologia e risorse umane di cui al comma 1. 
      12. La commissione  esaminatrice  comunica  i  risultati  delle
prove ai  candidati  all'esito  di  ogni  sessione  di  concorso.  La
commissione esaminatrice e le  sottocommissioni  possono  svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
      13. I componenti delle commissioni il cui rapporto  di  impiego
si risolva per qualsiasi  causa  durante  l'espletamento  dei  lavori
della   commissione    cessano    dall'incarico,    salvo    conferma
dell'amministrazione.»; 
    l) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 11 (Adempimenti della  commissione  esaminatrice).  -  1.
Prima   dell'inizio   delle   prove   concorsuali   la    commissione
esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce,  nel
rispetto del termine di durata di cui al comma 4,  la  programmazione
delle fasi endoprocedimentali  che  dovra'  essere  rispettata  anche
dalle  eventuali  sottocommissioni.  I  componenti,   presa   visione
dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che  non
sussistono situazioni di incompatibilita' tra essi e  i  concorrenti,
ai  sensi  dell'articolo  51  del  codice  di  procedura  civile.  La
commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le  tracce
sono segrete, elaborate con modalita' digitale e  ne  e'  vietata  la
divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai  candidati  e'
effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati. 
      2. L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della  prova
concorsuale e' consentito esclusivamente previa identificazione degli
stessi. 
      3. In ogni fase  della  procedura  la  commissione  addotta  le
necessarie misure di sicurezza  per  garantire  la  segretezza  delle
tracce e dei testi delle prove scritte, affidandole al  presidente  e
al segretario che ne garantiscono  l'integrita'  e  la  riservatezza,
anche attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica. 
      4. Le procedure concorsuali si concludono di  norma  entro  180
giorni dalla data di conclusione delle prove scritte.  L'inosservanza
di tale termine  e'  giustificata  collegialmente  dalla  commissione
esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  o
all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del  bando
di  concorso  e,  per  conoscenza,  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica.   Le   amministrazioni   pubblicano   sul   proprio    sito
istituzionale il dato  relativo  alla  durata  effettiva  di  ciascun
concorso svolto. 
      5. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati  al  termine  di
ogni sessione giornaliera d'esame.  Successivamente  all'espletamento
delle  prove  orali,  ove  previste,  la  commissione   effettua   la
valutazione  dei  titoli  che  si  conclude   entro   trenta   giorni
dall'ultima  sessione  delle  prove  orali.   Nei   quindici   giorni
successivi  alla  conclusione  della  valutazione  dei   titoli,   la
Commissione  elabora   la   graduatoria   finale   del   concorso   e
l'amministrazione procedente la  pubblica  contestualmente,  ad  ogni
effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale»; 
    m) all'articolo 12, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica
12 aprile 2006, n. 184,  e  all'articolo  5,  comma  5,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  si  intendono  assolti  mediante
pubblicazione di un apposito avviso sul Portale di cui all'articolo 4
da parte dell'amministrazione cui e' indirizzata l'istanza di accesso
agli atti e di accesso civico generalizzato.»; 
    n) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Gli elaborati sono redatti in modalita' digitale attraverso
la strumentazione fornita per lo svolgimento  delle  prove.  In  ogni
caso  di  malfunzionamento  della  strumentazione  informatica,   che
ritardi o  impedisca  lo  svolgimento  della  prova  ad  uno  o  piu'
candidati, la commissione  concede  un  tempo  aggiuntivo  pari  alla
durata del mancato funzionamento.  La  commissione  assicura  che  il
documento  salvato  dal  candidato  non  sia  modificabile.  Tutti  i
dispositivi forniti per lo svolgimento  delle  prove  scritte  devono
essere disabilitati alla connessione internet.»; 
    o) all'articolo 15: 
      1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6.  Le  graduatorie  dei  concorsi  di   cui   al   presente
regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle  regioni  e  degli
enti locali, sono  pubblicate  contestualmente  sul  Portale  di  cui
all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e
sul  sito  dell'amministrazione  interessata.  Dalla  data  di   tale
pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.»; 
      2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. Le graduatorie  dei  concorsi  per  il  reclutamento  del
personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per
un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i
periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.»; 
    p) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 16 (Presentazione dei titoli preferenziali e  di  riserva
nella nomina). - 1. L'amministrazione  che  ha  bandito  il  concorso
pubblica sul  Portale  uno  specifico  avviso  indicando  il  termine
perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato  la  prova
orale   devono   far   pervenire   all'amministrazione   stessa    la
documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva,
preferenza  e  precedenza,  gia'   indicati   nella   domanda.   Tale
documentazione non e' prodotta e comunque non puo'  essere  richiesta
nei casi in cui l'amministrazione ne sia gia' in possesso o ne  possa
disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni. 
      2. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge
12 marzo 1999,  n.  68,  che  abbiano  conseguito  l'idoneita',  sono
inclusi  nella  graduatoria  tra  i  vincitori,  purche',  ai   sensi
dell'articolo 8 della  medesima  legge  n.  68  del  1999,  risultino
iscritti  negli  appositi  elenchi  istituiti  presso  i  centri  per
l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande di ammissione al  concorso
sia all'atto dell'immissione in servizio.»; 
    q) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 17 (Assunzione in servizio). - 1. I candidati  dichiarati
vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria  sono
invitati dall'amministrazione procedente ad assumere servizio in  via
provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli  e
dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti  in  prova,
la cui durata e' definita in sede di contrattazione collettiva. Per i
cittadini di Stati terzi, e'  obbligatoria  la  presentazione,  prima
dell'assunzione, dei documenti  comprovanti  tutte  le  dichiarazioni
presentate, con le modalita' di cui  all'articolo  3,  comma  4,  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  ferma  restando  la  tutela  accordata  ai
rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria. 
      2. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  il
numero  dei  candidati  vincitori  ed  idonei  eventualmente  assunti
nell'arco di validita' della  graduatoria  di  cui  all'articolo  15,
comma 7. 
      3. Il vincitore  o  l'idoneo  che  non  assume  servizio  senza
giustificato  motivo  entro  il  termine  stabilito,   decade   dalla
assunzione e dalla  graduatoria.  Qualora  il  vincitore  o  l'idoneo
assuma servizio, per giustificato motivo,  con  ritardo  sul  termine
prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di
servizio.»; 
    r) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 18 (Compensi per le commissioni  di  concorso).  -  1.  I
compensi per i componenti interni  ed  esterni  delle  commissioni  e
delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le
segreterie dei concorsi sono stabiliti con il  provvedimento  di  cui
all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno  2019,  n.  56.  Tali
compensi si applicano, nei limiti delle  risorse  disponibili,  anche
alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati  di  vigilanza  dei
concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali.»; 
    s) l'articolo 18-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 18-bis (Regioni ed enti locali). - 1. Le  regioni  e  gli
enti locali si conformano alle disposizioni del presente  regolamento
ai sensi dell'articolo 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.»; 
    t) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 19 (Concorsi unici per il reclutamento  dei  dirigenti  e
delle  figure  professionali  comuni  a  tutte   le   amministrazioni
pubbliche). -  1.  Il  reclutamento  dei  dirigenti  e  delle  figure
professionali comuni a tutte  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165,  si  svolge  mediante  concorsi  pubblici  unici,
nonche' ai sensi di quanto previsto agli articoli  28  e  28-bis  del
medesimo  decreto  legislativo,  nel   rispetto   dei   principi   di
imparzialita', trasparenza e buon  andamento,  nonche'  dei  principi
selettivi, delle finalita' e delle modalita', in quanto  compatibili,
di cui al capo I. 
      2. Con le modalita' di cui all'articolo 35,  comma  4,  secondo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  o  previste
dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti  ivi  indicati
possono essere autorizzati dal Dipartimento della  funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri a svolgere direttamente i
concorsi pubblici per specifiche professionalita'. 
      3. Le regioni e gli enti locali, le istituzioni universitarie e
gli enti pubblici di ricerca possono aderire  alla  ricognizione  dei
fabbisogni per l'indizione dei concorsi unici di cui all'articolo 21,
comma 1, e, in caso di  adesione,  si  obbligano  ad  attingere  alle
relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei  vincoli
finanziari loro applicabili in materia di assunzioni. 
      4.  Al  fine  di  assicurare  la  massima   trasparenza   delle
procedure, il Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
del Consiglio  dei  ministri  garantisce,  mediante  il  Portale,  la
diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura  di
reclutamento e selezione. 
      5. Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento  delle
prove  concorsuali  e  le  connesse  procedure,   ivi   compreso   lo
scioglimento  dell'anonimato  anche  con   modalita'   digitali,   il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, anche per il tramite di  FormezPA,  puo'  avvalersi  di
CINECA  Consorzio  Interuniversitario,  con  oneri  a  carico   delle
amministrazioni interessate alle  procedure  concorsuali  nei  limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
      6. La commissione esaminatrice e  le  sottocommissioni  possono
svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque
la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
      7. Per le procedure di cui  al  presente  articolo,  i  termini
previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti,  rispettivamente,  in  otto  e
venti giorni. 
      8. Per lo svolgimento delle procedure  dei  concorsi  unici  il
bando di concorso  puo'  fissare  un  contributo  di  ammissione  per
ciascun candidato non superiore a 10  euro  per  i  concorsi  per  il
personale non dirigenziale e di importo compreso tra i 10 e i 15 euro
per i concorsi per il personale dirigenziale.»; 
    u) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 20 (Sedi di esame). - 1. Il Dipartimento  della  funzione
pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,   nella
ricognizione del fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 1, verifica
le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti  nella
medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una  singola
regione, il concorso unico  si  svolge  in  ambito  regionale,  ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. 
      2. In caso di svolgimento  delle  prove  di  concorso  in  sedi
decentrate, il Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza
del Consiglio dei ministri individua le  sedi  di  svolgimento  delle
prove concorsuali anche sulla base della provenienza  geografica  dei
candidati, utilizzando idonei locali di  plessi  scolastici  di  ogni
ordine e grado, di sedi  universitarie  e  di  ogni  altra  struttura
pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei  prefetti
territorialmente   competenti.   L'individuazione   da   parte    del
Dipartimento della funzione pubblica delle strutture  disponibili  di
cui al  presente  comma  avviene  tenendo  conto  delle  esigenze  di
economicita' delle procedure concorsuali e nei limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie
delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono  posti
gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.»; 
    v) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 21 (Adempimenti per il concorso unico). - 1.  I  concorsi
unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  previa  ricognizione  del
fabbisogno presso le amministrazioni interessate. 
      2. Le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo
attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte  presso  il
Dipartimento della  funzione  pubblica,  fino  al  loro  esaurimento,
provvedendo a programmare le quote  annuali  di  assunzioni.  Restano
ferme le disposizioni di cui  all'articolo  35,  commi  3  e  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  quelle  in  materia  di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai
sensi  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.»; 
    z) ai capi III e IV: 
      1)   le   parole:   «sezione   circoscrizionale»   e   «sezioni
circoscrizionali», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente
dalle seguenti: «centro» e «centri»; 
      2) le  parole:  «lista»  e  «liste»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: «elenco» e «elenchi»; 
      3) le  parole:  «della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»; 
      4) le  parole:  «direzione  provinciale  del  lavoro»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «centro per l'impiego»; 
      5) le parole: «direzione  provinciale  del  lavoro  -  servizio
politiche del  lavoro»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «centro per l'impiego»; 
      6) le parole: «direzioni  provinciali  del  lavoro  -  servizio
politiche del  lavoro»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «centri per l'impiego»; 
    aa) all'articolo 24: 
      1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «I
centri per l'impiego formano una graduatoria relativa a ciascuna area
o categoria e profili generici e diverse  graduatorie,  distinte  per
area   o   categoria,   e   profili   che    richiedono    specifiche
professionalita',  nelle  quali  l'inserimento,  a  differenza  della
prima, e' operato sulla base del possesso di  qualifica  riconosciuta
con  attestati  o  sulla  base  di   precedenti   lavorativi,   anche
nell'impiego privato.»; 
      2) al comma 4, le parole: «all'art. 30 della  legge  31  maggio
1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della  legge  24  dicembre
1986, n. 958» sono sostituite dalle seguenti: «agli  articoli  678  e
1014  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; 
      3) al comma 5, le parole: «dell'art. 19 della legge 24 dicembre
1986, n. 958» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli  678  e
1014  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; 
      4) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: 
        «6-bis. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6  sono  approvate
dal centro per l'impiego competente a formulare  la  graduatoria,  ai
sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2.»; 
    bb) all'articolo 25: 
      1)  al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «alla  sezione
medesima» sono sostituite dalle seguenti: «al centro medesimo»; 
      2) al comma 2, primo periodo, le  parole:  «ciascuna  di  dette
sezioni» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno di detti centri»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Le amministrazioni e gli enti richiedenti indicano  nella
richiesta di avviamento il numero dei posti riservati  ai  lavoratori
aventi diritto  ai  sensi  degli  articoli  678  e  1014  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66.»; 
    cc) all'articolo 27, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. La selezione consiste nello svolgimento di  prove  pratiche
attitudinali ovvero in sperimentazioni  lavorative  i  cui  contenuti
sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie
di area o categoria dei comparti  di  appartenenza  od  eventualmente
anche del profilo definito dalle singole amministrazioni  e  comunque
con riferimento ai contenuti ed alle modalita' stabilite per le prove
di  idoneita'  relative   al   conseguimento   degli   attestati   di
professionalita'   della    regione    nel    cui    ambito    ricade
l'amministrazione  che  deve  procedere  alla  selezione,  ai   sensi
dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.»; 
    dd) l'articolo 29 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  29  (Ambito  di  applicazione).  -  1.   Le   assunzioni
obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici dei  soggetti
appartenenti alle categorie protette ai sensi della  legge  12  marzo
1999, n. 68, avvengono secondo le modalita' di  cui  all'articolo  30
del presente regolamento.»; 
    ee) l'articolo 30 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 30 (Modalita' di iscrizione e requisiti). - 1. I soggetti
appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizione
al centro per l'impiego ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 marzo
1999, n. 68,  dichiarando  il  possesso  dei  requisiti  generali  di
ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti  dalla  normativa
vigente, secondo quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
      2. E' comunque riservata all'amministrazione o ente che procede
all'assunzione la facolta' di provvedere all'accertamento dei  titoli
e dei requisiti nei modi di legge. 
      3. Il titolo di studio richiesto e' quello  delle  declaratorie
di area o categoria nelle quali e' prevista l'assunzione.»; 
    ff) all'articolo 31, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Il centro per  l'impiego  dispone  la  cancellazione  dagli
elenchi del lavoratore nei casi previsti dall'articolo 10,  comma  6,
della legge 12 marzo 1999, n. 68.»; 
    gg) all'articolo 32: 
      1) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Tali richieste sono rese pubbliche  mediante  le  modalita'  di  cui
all'articolo 4, comma 7, del presente regolamento.»; 
      2) al comma 7, le parole: «di cui all'articolo 9, comma 1,  del
decreto-legge  12   settembre   1983,   n.   463,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638» sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo
1999, n. 68»; 
    hh) dopo l'articolo 32 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
      «Art. 32-bis (Clausola di salvaguardia). - 1.  Le  disposizioni
del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle  regioni  a  statuto
speciale  e  nelle  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con  le  relative
norme di attuazione.».