DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 38 
    Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea 
(Art.37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato  dall'art.24  del  d.lgs
                           n.80 del 1998) 
 
   1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione  europea  e  i  loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente  possono  accedere  ai   posti   di   lavoro   presso   te
amministrazioni pubbliche  che  non  implicano  esercizio  diretto  o
indiretto di  pubblici  poteri,  ovvero  non  attengono  alla  tutela
dell'interesse nazionale. 
   2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23  agosto  1988,  n.400,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni
per i quali non puo' prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza
italiana,  nonche'  i  requisiti   indispensabili   all'accesso   dei
cittadini di cui al comma 1. 
   ((3. Sino all'adozione di una regolamentazione  della  materia  da
parte dell'Unione europea, al riconoscimento  dei  titoli  di  studio
esteri, aventi  valore  ufficiale  nello  Stato  in  cui  sono  stati
conseguiti,  ai  fini  della  partecipazione  ai  concorsi   pubblici
destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei
concorsi per il personale docente  delle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado,  provvede  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento della funzione  pubblica,  previo  parere  conforme  del
Ministero dell'istruzione ovvero  del  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca. I candidati che presentano domanda  di  riconoscimento
del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo  sono
ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica   conclude   il
procedimento di riconoscimento di cui  al  presente  comma  solo  nei
confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere,  a  pena  di
decadenza, di dare comunicazione  dell'avvenuta  pubblicazione  della
graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero  dell'universita'  e
della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione. 
   3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  luglio  2009,  n.
189, e per le selezioni pubbliche di  personale  non  dipendente,  al
riconoscimento  del  titolo  di  studio  provvede,  con  le  medesime
modalita' di cui al comma  3  del  presente  articolo,  il  Ministero
dell'universita'   e   della   ricerca,    indipendentemente    dalla
cittadinanza posseduta,  anche  per  i  titoli  conseguiti  in  Paesi
diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento  dei
titoli di studio relativi all'insegnamento  superiore  nella  Regione
europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi  della
legge 11 luglio 2002, n. 148. 
   3.2. Al riconoscimento accademico e  al  conferimento  del  valore
legale ai titoli di formazione  superiore  esteri,  ai  dottorati  di
ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti  nel  settore
artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza
posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane
ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002,  n.  148,  anche
per i titoli conseguiti in Paesi diversi da  quelli  firmatari  della
Convenzione  sul  riconoscimento  dei  titoli  di   studio   relativi
all'insegnamento superiore nella Regione  europea,  fatta  a  Lisbona
l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n.  148  del
2002. Il riconoscimento accademico produce  gli  effetti  legali  del
corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei  concorsi  pubblici
per l'accesso al pubblico impiego)). 
  3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  3  si  applicano  ai
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo  periodo  o  che  siano  titolari  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
  3-ter. Sono fatte salve, in  ogni  caso,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
1976, n. 752, in materia di conoscenza della  lingua  italiana  e  di
quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella  provincia
autonoma di Bolzano.