DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 34-bis 
         Disposizioni in materia di mobilita' del personale 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,con
esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3,  comma  1,
ivi compreso il Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  prima  di
avviare le procedure  di  assunzione  di  personale,  sono  tenute  a
comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e  3,  l'area,
il livello e la sede di destinazione per i quali si  intende  bandire
il concorso nonche',  se  necessario,  le  funzioni  e  le  eventuali
specifiche idoneita' richieste. 
  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze e le strutture regionali e provinciali  di  cui  all'articolo
34, comma 3, provvedono, entro ((otto giorni))  dalla  comunicazione,
ad assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel  relativo  elenco
il personale collocato in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e
34.  Le  predette  strutture  regionali  e   provinciali,   accertata
l'assenza negli appositi  elenchi  di  personale  da  assegnare  alle
amministrazioni  che  intendono  bandire  il   concorso,   comunicano
tempestivamente  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica le  informazioni  inviate  dalle
stesse amministrazioni. Entro ((otto giorni)) dal  ricevimento  della
predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto  con  il  Ministero
dell'economia  e  delle   finanze,   provvede   ad   assegnare   alle
amministrazioni  che  intendono  bandire  il  concorso  il  personale
inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma  2.  A  seguito
dell'assegnazione,   l'amministrazione   destinataria   iscrive    il
dipendente in disponibilita' nel  proprio  ruolo  e  il  rapporto  di
lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato  l'intenzione
di  bandire  il  concorso.  L'amministrazione  destinataria  comunica
tempestivamente  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica e  alle  strutture  regionali  e
provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata
accettazione   dell'assegnazione   da   parte   del   dipendente   in
disponibilita'. (100) 
  3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi  di
qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2. 
  4.  Le  amministrazioni,  decorsi   quarantacinque   giorni   dalla
ricezione della  comunicazione  di  cui  al  comma  1  da  parte  del
Dipartimento   della   funzione   pubblica   direttamente   per    le
amministrazioni dello Stato e per gli  enti  pubblici  non  economici
nazionali, comprese le universita', e per  conoscenza  per  le  altre
amministrazioni,  possono   procedere   all'avvio   della   procedura
concorsuale per  le  posizioni  per  le  quali  non  sia  intervenuta
l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2. (100) ((114)) 
  5. Le assunzioni effettuate in  violazione  del  presente  articolo
sono  nulle  di  diritto.  Restano  ferme  le  disposizioni  previste
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e  successive
modificazioni. 
  5-bis. Ove  se  ne  ravvisi  l'esigenza  per  una  piu'  tempestiva
ricollocazione del personale in disponibilita'  iscritto  nell'elenco
di cui all'articolo 34,  comma  2,  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica effettua ricognizioni presso  le  amministrazioni  pubbliche
per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2,  del  decreto-legge  12
maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
luglio 1995, n. 273. 
 
                                                                 (89) 
 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
328) che "Al fine  di  rafforzare  lo  svolgimento  dell'attivita'  a
completamento dell'avvio del Centro di valutazione  e  certificazione
nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive  attribuite  al  Ministero
dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione,
di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti  e  dei
processi  produttivi,  di  crisi  di  impresa,   di   amministrazioni
straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali  in  materia
di  energia,  di  vigilanza  e  controllo  del  corretto  uso   delle
frequenze, il Ministero dello sviluppo  economico  e'  autorizzato  a
bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad  assumere  a  tempo
indeterminato, in aggiunta alle settantasette unita' gia' autorizzate
ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  21  settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
2019, n. 133, e in deroga all'articolo 6, commi 1, 2, 3,  4  e  6,  e
all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31  agosto  2013  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
nonche' ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, con  conseguente  incremento  della  vigente  dotazione
organica  nel  limite  delle  unita'  eccedenti,  in  aggiunta   alle
ordinarie facolta' assunzionali, trecentonove unita' di personale  da
inquadrare nella III area del personale non  dirigenziale,  posizione
economica F1, e trecentodiciotto unita' di  personale  da  inquadrare
nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1,
con professionalita' pertinenti alle  funzioni  di  cui  al  presente
comma". 
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AGGIORNAMENTO (100) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art.  247,  comma
12) che "Per le procedure di cui  al  presente  articolo,  i  termini
previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente,  in  sette  e
quindici giorni". 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art. 3, comma  3-quater)
che "al comma  4,  le  parole:  "entro  quarantacinque  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro venti giorni"".