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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2022, n. 54

Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia, nonchè dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100. (22G00064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2022
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-6-2022
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 17; 
  Visto l'articolo 35 del decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
e, in particolare, i commi 2, 3, 4, 4-bis e 5; 
  Visti gli articoli 4, comma 4,  5,  16,  17,  18,  19  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'articolo 1, comma 864, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n.
133,  recante  «Regolamento  sulle  misure  organizzative  a  livello
centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni  dei  commi
527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n. 84,  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 99 recante «Regolamento concernente  l'organizzazione
del Ministero della giustizia, di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 100 recante «Regolamento  concernente  organizzazione
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della  giustizia,
nonche'   dell'organismo   indipendente    di    valutazione    della
performance»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre  2020,  n.  175  contenente  «Modifiche  al  regolamento   di
riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  15  giugno  2015,  n.  84,  in
materia di articolazioni decentrate dell'organizzazione giudiziaria»; 
  Sentite le organizzazioni sindacali di settore; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 aprile 2022; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche al decreto del Presidente 
          del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  15  giugno
2015, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo la lettera b) e'  inserita  la  seguente:
«b-bis) Dipartimento per la  transizione  digitale  della  giustizia,
l'analisi statistica e le politiche di coesione;»; 
    b) all'articolo 5, comma 2: 
      1) alla  lettera  b),  secondo  periodo,  dopo  le  parole  «La
Direzione generale»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  salvo  quanto
previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a-bis),»; 
      2) le lettere e) e f) sono abrogate; 
    c) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
      «Art. 5-bis (Dipartimento per  la  transizione  digitale  della
giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione). - 1.  Il
Dipartimento per la transizione digitale della  giustizia,  l'analisi
statistica e le politiche  di  coesione  esercita  le  funzioni  e  i
compiti inerenti alle aree funzionali individuate  dall'articolo  16,
comma 3, lettera d-bis), del decreto legislativo. 
      2. Per l'espletamento delle funzioni del  Dipartimento  per  la
transizione digitale  della  giustizia,  l'analisi  statistica  e  le
politiche di coesione sono istituiti i seguenti  uffici  dirigenziali
generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: 
        a)   Direzione   generale   per   i    sistemi    informativi
automatizzati:   attuazione   delle   linee   strategiche   per    la
riorganizzazione e  la  digitalizzazione  dell'amministrazione  della
giustizia; adempimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, quale ufficio unico responsabile per
la  transizione  digitale  a  norma  della   medesima   disposizione;
programmazione,  progettazione,   sviluppo,   gestione,   accesso   e
disponibilita'   dei   sistemi    informativi    automatizzati,    di
telecomunicazione e fonia per tutti gli  uffici  del  Ministero,  gli
uffici   amministrativi   decentrati   e   gli   uffici   giudiziari;
integrazione  e  interconnessione  dei  sistemi  nel  rispetto  degli
standard; interconnessione con i sistemi  informativi  automatizzati,
di telecomunicazione e fonia delle  altre  amministrazioni;  rilascio
dei pareri di congruita' tecnico-economica sugli acquisti per i quali
non e' richiesto il parere  obbligatorio  dell'Agenzia  per  l'Italia
digitale; predisposizione e  gestione  del  piano  per  la  sicurezza
informatica  dell'Amministrazione  della  giustizia;   promozione   e
sviluppo  degli  strumenti  di  innovazione  tecnologica  in  materia
informatica, telecomunicazione,  telematica  e  fonia;  procedure  di
formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi
informatici  e  dei  connessi  lavori  di  impiantistica  riguardanti
esclusivamente le sale server; 
        b) Direzione generale di statistica e analisi  organizzativa:
compiti previsti dal decreto legislativo 6 settembre  1989,  n.  322,
quale ufficio del  Sistema  statistico  nazionale,  ivi  compresa  la
realizzazione e gestione di banche dati  di  statistica  giudiziaria;
redazione   del    programma    statistico    nazionale    attraverso
l'individuazione  di  criteri  unici  e   omogenei   sul   territorio
nazionale,  assicurando  a  livello  centrale,  per  i  rapporti  con
l'ISTAT, il coordinamento con gli uffici del  Ministero,  gli  uffici
amministrativi decentrati  e  gli  uffici  giudiziari;  rapporti  con
organismi europei e internazionali di settore; 
        c) Direzione generale per il coordinamento delle politiche di
coesione: funzioni di coordinamento delle  attivita'  della  politica
regionale e nazionale finanziata o cofinanziata  dall'Unione  europea
inerenti al perseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali
del  Ministero  della  giustizia,  a  supporto  delle   articolazioni
ministeriali  interessate;  coordinamento,  gestione,   monitoraggio,
rendicontazione, nell'ambito di tali funzioni, dei programmi e  degli
interventi; coordinamento e gestione delle  attivita'  inerenti  alla
materia degli aiuti di Stato.»; 
        d) all'articolo  6,  comma  2,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
          1)  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «a)
Direzione generale del personale: attuazione  delle  politiche  delle
risorse umane; assunzione e gestione  del  personale  della  carriera
dirigenziale penitenziaria e  del  personale  del  comparto  funzioni
centrali, anche di qualifica dirigenziale; assunzione e gestione  del
personale dirigenziale  e  non  dirigenziale  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria; trattamento giuridico, economico, previdenziale  e  di
quiescenza;   relazioni   sindacali;    procedimenti    disciplinari,
coordinamento del servizio delle traduzioni e dei  piantonamenti  sul
territorio nazionale;»; 
          2) dopo la lettera a)  e'  inserita  la  seguente:  «a-bis)
Direzione generale per la gestione dei  beni,  dei  servizi  e  degli
interventi in materia di edilizia penitenziaria:  gestione  dei  beni
demaniali e patrimoniali, dei  beni  immobili  e  dei  relativi  beni
mobili e strumentali; rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e
servizi e degli interventi in materia  di  edilizia  penitenziaria  e
residenziale  di  servizio;  predisposizione  dei  relativi  atti  di
programmazione e di indirizzo; progettazione in materia  di  edilizia
penitenziaria e residenziale di servizio; progettazione  tecnica  per
l'acquisizione di  beni  e  servizi  la  cui  gestione  sia  ad  essa
attribuita; attivita' di analisi, studio e ricerca per  l'innovazione
nelle materie di competenza; procedure per l'affidamento di lavori  e
l'acquisizione di beni e servizi per  le  esigenze  del  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria; espletamento dei compiti e  delle
funzioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
settembre 2002, n. 254;»; 
        e) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole «di cui  al  comma
2, lettere a)» sono inserite le seguenti: «, a-bis)»; 
        f) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 16 (Disposizioni  finali).  -  1.  All'individuazione
degli uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale  nonche'  alla
definizione dei relativi compiti e alla  distribuzione  dei  predetti
tra le strutture di livello dirigenziale  generale  si  provvede  con
decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988 n. 400, e dell'articolo  4,  comma  4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  Non  possono  essere
individuati uffici dirigenziali non generali in  numero  superiore  a
quello dei posti di dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun
dipartimento, nelle tabelle D), E), F) e  G),  allegate  al  presente
decreto. 
          2. Con uno o piu' decreti del Ministro,  nell'ambito  delle
dotazioni  organiche  del  Ministero,  sono  determinate  le   piante
organiche del personale  amministrativo  degli  uffici  giudiziari  e
delle  strutture  centrali  e  periferiche   in   cui   si   articola
l'Amministrazione. 
          3. La tabella E) allegata alla legge 15 dicembre  1990,  n.
395, e' sostituita dalla tabella B) allegata al  presente  decreto  e
che ne costituisce parte integrante. 
          4. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e  non
dirigenziale  dell'Amministrazione  giudiziaria,   del   Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia
minorile  e  di  comunita'  e  dell'Amministrazione   degli   archivi
notarili, sono previste dalle tabelle C), D), E), F) e G) allegate al
presente  decreto  che  ne  costituiscono   parte   integrante.   Con
successivi  decreti  il  Ministro  della   giustizia   ripartisce   i
contingenti  di  personale  come  sopra  rideterminati  nelle   fasce
retributive e nei profili professionali. 
          5.   Il   Ministro    provvede    con    proprio    decreto
all'attribuzione delle risorse ai dipartimenti. 
          6. Le dotazioni organiche del Ministero sono  definite  dal
presente decreto ad ogni effetto di legge.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegrati di Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza elle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   35   del
          decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti
          per  l'attuazione  del  Piano  nazionale   di   ripresa   e
          resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle  infiltrazioni
          mafiose), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
          dicembre 2021, n. 233: 
              «Art. 35 (Rafforzamento  organizzativo  in  materia  di
          Giustizia).  -  1.  All'articolo  14,  comma  12-bis,   del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2021,  n.  113,  il
          secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  bando
          indica in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari
          siti nella Provincia autonoma di Bolzano i posti  riservati
          al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e
          al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per  la
          partecipazione il possesso dell'attestato di conoscenza,  o
          di altro  titolo  equipollente,  delle  lingue  italiana  e
          tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma,  numero
          4), del decreto del Presidente dalla Repubblica  26  luglio
          1976, n. 752.». 
              2. Al fine di incrementare il livello di  efficacia  ed
          efficienza dell'azione  del  Ministero  della  giustizia  a
          livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione  del
          processo  di  riforma  e  di  innovazione  tecnologica  dei
          servizi, nonche'  al  fine  di  garantire  un  monitoraggio
          effettivo dei servizi  connessi  all'amministrazione  della
          giustizia attraverso una gestione piu'  efficace  di  tutti
          gli elementi conoscitivi di natura statistica,  al  decreto
          legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 16, comma 3: 
                  1) alla lettera b), le parole  «anche  informatici»
          sono soppresse; 
                  2) alla lettera d) le  parole  «dei  beni  ad  essi
          relativi.» sono sostituite dalle  seguenti:  «dei  beni  ad
          essi relativi;»; 
                  3) dopo la lettera d),  e'  aggiunta  la  seguente:
          «d-bis)  servizi  per   la   transizione   digitale   della
          giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione:
          gestione  dei  processi  e  delle  risorse  connessi   alle
          tecnologie dell'informazione, della comunicazione  e  della
          innovazione;  gestione  della  raccolta,  organizzazione  e
          analisi dei  dati  relativi  a  tutti  i  servizi  connessi
          all'amministrazione  della  giustizia;   attuazione   delle
          procedure  di  raccolta   dei   dati   e   della   relativa
          elaborazione statistica  secondo  criteri  di  completezza,
          affidabilita',  trasparenza  e  pubblicita';   monitoraggio
          dell'efficienza  del  servizio  giustizia  con  particolare
          riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi
          di definizione dei procedimenti  negli  uffici  giudiziari;
          coordinamento della programmazione  delle  attivita'  della
          politica  regionale,   nazionale   e   comunitaria   e   di
          coesione.»; 
                b) all'articolo 16, dopo il comma 3, e'  inserito  il
          seguente: 
              «3-bis. Per l'esercizio delle funzioni  e  dei  compiti
          indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il
          disposto dell'articolo 4, comma 10,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 febbraio  2010,  n.  24,  provvede  ad  effettuare
          l'accesso diretto  ai  dati  relativi  a  tutti  i  servizi
          connessi  all'amministrazione  della  giustizia,  anche  se
          raccolti dagli uffici giudiziari.»; 
                c) all'articolo 17, la parola «quattro» e' sostituita
          dalla seguente: «cinque». 
              3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          2,  con  decorrenza  non  anteriore  al  1°   marzo   2022,
          nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria  e'  istituito
          un posto di  Capo  dipartimento,  un  posto  di  vice  Capo
          dipartimento e un posto di funzione per l'Ufficio del  Capo
          dipartimento ed e' resa stabile la  struttura  dirigenziale
          di livello generale per il coordinamento delle politiche di
          coesione di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 15  giugno  2015,  n.
          84, inclusi  i  due  uffici  dirigenziali  di  livello  non
          generale.  Conseguentemente,  la  dotazione  organica   del
          personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria  e'
          incrementata di tre posizioni di livello generale e di  tre
          posizioni di livello non generale. 
              4.  Per  il  compiuto  svolgimento   delle   specifiche
          attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria  e
          per il potenziamento dei  relativi  servizi  istituzionali,
          con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, e' istituita
          una apposita struttura di livello dirigenziale generale per
          la gestione dei beni, dei servizi  e  degli  interventi  in
          materia di  edilizia  penitenziaria.  Conseguentemente,  la
          dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario
          e'  aumentata  di  una   unita'   di   dirigente   generale
          penitenziario. 
              4-bis.   Per   il   potenziamento   funzionale    delle
          attribuzioni demandate all'amministrazione della  giustizia
          minorile e di comunita', con decorrenza non anteriore al 1°
          luglio 2022, e' istituito presso  il  Dipartimento  per  la
          giustizia minorile  e  di  comunita'  del  Ministero  della
          giustizia un ufficio di livello dirigenziale  non  generale
          di seconda fascia del comparto Funzioni  centrali,  per  la
          gestione  dell'area  contrattuale,  per  l'acquisizione  di
          beni,  di  servizi   e   di   lavori,   con   funzioni   di
          programmazione e  di  coordinamento.  Conseguentemente,  la
          dotazione organica dei dirigenti di  seconda  fascia  della
          carriera amministrativa del medesimo  Dipartimento  per  la
          giustizia  minorile  e  di  comunita'   e'   aumentata   di
          un'unita'. 
              5. Al fine di dare attuazione  a  quanto  disposto  dai
          commi 2, 3, 4 e 4-bis, a decorrere dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto e fino al 30  giugno  2022,  il
          regolamento   di   organizzazione   del   Ministero   della
          giustizia, ivi  incluso  quello  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, e' adottato con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          giustizia, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri.
          Sullo stesso regolamento il Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri ha facolta' di richiedere il parere del  Consiglio
          di Stato. 
              6.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.351.521
          per l'anno 2022, di euro 1.674.739 per l'anno 2023, di euro
          1.678.545 per ciascuno degli anni  2024  e  2025,  di  euro
          1.682.350 per ciascuno degli anni  2026  e  2027,  di  euro
          1.686.156 per ciascuno degli anni  2028  e  2029,  di  euro
          1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e  2031  e  di  euro
          1.693.767  annui  a  decorrere  dall'anno  2032,   cui   si
          provvede, quanto a euro 1.351.521 per l'anno 2022, mediante
          corrispondente    riduzione    delle    proiezioni    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero della giustizia,  e,  quanto  a  euro
          1.674.739 per l'anno 2023, a euro  1.678.545  per  ciascuno
          degli anni 2024 e 2025, a euro 1.682.350 per ciascuno degli
          anni 2026 e 2027, a euro 1.686.156 per ciascuno degli  anni
          2028 e 2029, a euro 1.689.961 per ciascuno degli anni  2030
          e 2031 e a euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014,  n.
          190. 
              7. Al fine di conseguire gli obiettivi  di  complessiva
          riduzione  dell'arretrato  della  Giustizia  amministrativa
          stabiliti  dal  Piano  nazionale  per  la  ripresa   e   la
          resilienza,  qualora  i   concorsi   espletati   ai   sensi
          dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge del  9  giugno
          2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2021, n. 113,  non  abbiano  consentito  di  coprire
          tutti i posti  messi  a  concorso,  l'Amministrazione  puo'
          coprire i  posti  rimasti  vacanti,  a  parita'  di  spesa,
          mediante  scorrimento  delle  graduatorie   dei   candidati
          risultati idonei, non vincitori, anche  di  altro  profilo,
          tenuto    conto     dell'effettivo     fabbisogno     delle
          professionalita'  dei  candidati  idonei   presenti   nelle
          graduatorie,   oppure   mediante   una   nuova    procedura
          concorsuale  alla  quale  sono  ammessi  a  partecipare   i
          candidati che abbiano presentato domanda per  la  procedura
          indetta   dal   Segretario   generale    della    Giustizia
          amministrativa in data 21 giugno 2021,  ma  che  non  siano
          stati  ammessi  a  partecipare  alla  prova   scritta   del
          corrispondente  profilo  perche'   non   rientranti   nella
          percentuale prevista dall'articolo 8 del bando. Alla  nuova
          procedura e' ammesso un numero di candidati pari  a  cinque
          volte i posti messi a  concorso  per  ciascun  profilo.  La
          procedura concorsuale e' unica per ogni Ufficio giudiziario
          previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 80
          del 2021 ed e' costituita da una prova scritta.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, comma 4, 5, 16,
          17, 18 e 19 del decreto legislativo 30 luglio 999,  n.  300
          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 4  (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.-3.
          (omissis). 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis.-6. (omissis)». 
              «Art. 5 (I dipartimenti).  -  1.  I  dipartimenti  sono
          costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
          delle  funzioni  del  ministero.   Ai   dipartimenti   sono
          attribuiti  compiti  finali  concernenti  grandi  aree   di
          materie omogenee e  i  relativi  compiti  strumentali,  ivi
          compresi quelli di indirizzo e coordinamento  delle  unita'
          di gestione in cui si  articolano  i  dipartimenti  stessi,
          quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 
              2. L'incarico di capo del dipartimento viene  conferito
          in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              3.  Il  capo  del  dipartimento   svolge   compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del Ministro. 
              4. Dal capo del dipartimento  dipendono  funzionalmente
          gli uffici di livello dirigenziale  generale  compresi  nel
          dipartimento stesso. 
              5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
          3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: 
                a) determina i programmi  per  dare  attuazione  agli
          indirizzi del ministro; 
                b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
          disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
          di  economicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'   di
          rispondenza del servizio al pubblico interesse; 
                c) svolge funzioni di propulsione, di  coordinamento,
          di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici  del
          dipartimento; 
                d) promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli  organi
          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; 
                e) adotta gli atti per l'utilizzazione  ottimale  del
          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli
          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del
          dipartimento; 
                f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del
          potere di proposta per il conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
          sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29; 
                g)  puo'  proporre   al   ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli
          uffici  di  livello   dirigenziale   generale,   ai   sensi
          dell'articolo  19,  comma  7,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29  e,  comunque,  viene  sentito  nel
          relativo procedimento; 
                h) e' sentito  dal  ministro  per  l'esercizio  delle
          attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma  1,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
              6. Con le modalita' di cui all'articolo  16,  comma  5,
          del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  possono
          essere   definiti   ulteriori   compiti   del   capo    del
          dipartimento.». 
              «Art. 16 (Attribuzioni). - 1. Il ministero di grazia  e
          giustizia e il ministero di  grazia  e  giustizia  assumono
          rispettivamente  la   denominazione   di   ministro   della
          giustizia e ministero della giustizia. 
              2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e  i
          compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle  leggi
          e dai regolamenti  in  materia  di  giustizia  e  attivita'
          giudiziaria ed  esecuzione  delle  pene,  rapporti  con  il
          consiglio  superiore   della   magistratura,   attribuzioni
          concernenti i magistrati ordinari, vigilanza  sugli  ordini
          professionali,     archivi      notarili,      cooperazione
          internazionale in materia civile e penale. 
              3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i
          compiti concernenti le seguenti aree funzionali: 
                a)  servizi  relativi  alla  attivita'   giudiziaria:
          gestione  amministrativa  della  attivita'  giudiziaria  in
          ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
          da parte del  ministro  delle  sue  competenze  in  materia
          processuale;    casellario     giudiziale;     cooperazione
          internazionale  in  materia  civile  e  penale;  studio   e
          proposta di interventi normativi nel settore di competenza; 
                b)  organizzazione   e   servizi   della   giustizia:
          organizzazione e funzionamento dei  servizi  relativi  alla
          giustizia;   gestione    amministrativa    del    personale
          amministrativo e dei mezzi e strumenti necessari; attivita'
          relative  alle  competenze  del  ministro  in   ordine   ai
          magistrati; studio e proposta di interventi  normativi  nel
          settore di competenza; 
                c)   servizi   dell'amministrazione    penitenziaria:
          gestione amministrativa del  personale  e  dei  beni  della
          amministrazione  penitenziaria;  svolgimento  dei   compiti
          relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene
          e delle misure  di  sicurezza  detentive;  svolgimento  dei
          compiti  previsti  dalle  leggi  per  il  trattamento   dei
          detenuti e degli internati; 
                d)  servizi   relativi   alla   giustizia   minorile:
          svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al  ministero
          della  giustizia  in   materia   di   minori   e   gestione
          amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi; 
                d-bis) servizi  per  la  transizione  digitale  della
          giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione:
          gestione  dei  processi  e  delle  risorse  connessi   alle
          tecnologie dell'informazione, della comunicazione  e  della
          innovazione;  gestione  della  raccolta,  organizzazione  e
          analisi dei  dati  relativi  a  tutti  i  servizi  connessi
          all'amministrazione  della  giustizia;   attuazione   delle
          procedure  di  raccolta   dei   dati   e   della   relativa
          elaborazione statistica  secondo  criteri  di  completezza,
          affidabilita',  trasparenza  e  pubblicita';   monitoraggio
          dell'efficienza  del  servizio  giustizia  con  particolare
          riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi
          di definizione dei procedimenti  negli  uffici  giudiziari;
          coordinamento della programmazione  delle  attivita'  della
          politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione. 
              3-bis. Per l'esercizio delle  funzioni  e  dei  compiti
          indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il
          disposto dell'articolo 4, comma 10,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 febbraio  2010,  n.  24,  provvede  ad  effettuare
          l'accesso diretto  ai  dati  relativi  a  tutti  i  servizi
          connessi  all'amministrazione  della  giustizia,  anche  se
          raccolti dagli uffici giudiziari. 
              4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve
          le disposizioni della legge  12  agosto  1962,  n.  1311  e
          successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo
          8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.». 
              «Art. 17 (Ordinamento). - 1. Il ministero  si  articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
          del presente decreto. Il numero dei dipartimenti  non  puo'
          essere  superiore  a  cinque,  in  riferimento  alle   aree
          funzionali definite nel precedente articolo.». 
              «Art. 18 (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici  di
          diretta collaborazione con il ministro ed ai  dipartimenti,
          sono preposti  i  dirigenti  di  cui  all'articolo  23  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
          dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
          80,  i   magistrati   delle   giurisdizioni   ordinarie   e
          amministrative, i professori  e  ricercatori  universitari,
          gli avvocati dello Stato, gli  avvocati;  quando  ricorrono
          specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono
          essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione
          ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, come  sostituito  dall'articolo  23
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 
              2.  Agli   uffici   dirigenziali   generali   istituiti
          all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti  di
          cui all'articolo 23  del  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 80,  ed  i  magistrati  della
          giurisdizione  ordinaria;   quando   ricorrono   specifiche
          esigenze di servizio, ai  medesimi  uffici  possono  essere
          preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.». 
              «Art. 19 (Magistrati).  -  1.  Il  numero  massimo  dei
          magistrati  collocati  fuori  dal  ruolo   organico   della
          magistratura e destinati al Ministero non deve superare  le
          65 unita'.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          recante: «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento
          ordinario. 
              - Si riporta il comma 864 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2020, n.  178  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2021  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2021-2023): 
              «864. Per  il  compiuto  svolgimento  delle  specifiche
          attribuzioni demandate  all'amministrazione  penitenziaria,
          la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia
          -  Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria   e'
          aumentata di 100 unita' di personale appartenente  all'Area
          III.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  2,  5  e  6  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
          2015, n. 84 (Regolamento di riorganizzazione del  Ministero
          della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
          delle  dotazioni  organiche),  cosi'  come  modificati  dal
          presente regolamento: 
              «Art.  2  (Dipartimenti  del  Ministero).  -   1.   Per
          l'espletamento  delle  proprie  funzioni  il  Ministero  si
          articola  nei  seguenti   uffici   centrali   di   gestione
          amministrativa: 
                a) Dipartimento per gli affari di giustizia; 
                b) Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,  del
          personale e dei servizi; 
                b-bis) Dipartimento per la transizione digitale della
          giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione; 
                c) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; 
                d)  Dipartimento  per  la  giustizia  minorile  e  di
          comunita'.». 
              «Art. 5 (Dipartimento dell'organizzazione  giudiziaria,
          del  personale  e  dei  servizi).  -  1.  Il   Dipartimento
          dell'organizzazione  giudiziaria,  del  personale   e   dei
          servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti  le  aree
          funzionali individuate dall'articolo 16, comma  3,  lettera
          b), del decreto legislativo. 
              2. Per l'espletamento delle funzioni  del  Dipartimento
          dell'organizzazione  giudiziaria,  del  personale   e   dei
          servizi  sono  istituiti  i  seguenti  uffici  dirigenziali
          generali,  con  le  competenze  per  ciascuno  di   seguito
          indicate: 
                a)  Direzione  generale   del   personale   e   della
          formazione: ruolo e matricola del personale dirigenziale  e
          non dirigenziale; reclutamento, nomina e prima assegnazione
          del   personale    dirigenziale    e    non    dirigenziale
          dell'amministrazione centrale  e  degli  uffici  giudiziari
          nazionali; reclutamento, nomina e  prima  assegnazione  del
          personale     dirigenziale     e      non      dirigenziale
          dell'amministrazione periferica e degli  uffici  giudiziari
          diversi da quelli nazionali nei casi previsti dall'articolo
          35, comma 5, secondo periodo, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165; reclutamento per mobilita'; piano delle
          assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999,
          n. 68; gestione del personale dell'amministrazione centrale
          e degli  uffici  giudiziari  nazionali;  trasferimento  del
          personale amministrativo da e  per  altre  amministrazioni;
          comandi verso altre amministrazioni  e  collocamenti  fuori
          ruolo;  provvedimenti   disciplinari   piu'   gravi   della
          sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
          per piu' di  dieci  giorni;  formazione  professionale  dei
          dirigenti; formazione e riqualificazione professionale  del
          personale  dell'amministrazione  centrale  e  degli  uffici
          giudiziari nazionali; relazioni sindacali; provvedimenti in
          materia pensionistica, ferme le competenze della  Direzione
          generale  dei  magistrati;  Cassa   di   previdenza   degli
          ufficiali  giudiziari.  Restano  ferme  le  competenze  del
          Dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria  e  quelle
          del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'; 
                b) Direzione generale delle risorse materiali e delle
          tecnologie: determinazione del fabbisogno di beni e servizi
          dell'amministrazione centrale  e  degli  uffici  giudiziari
          nazionali; attivita' connesse all'onere delle spese per  la
          gestione degli uffici giudiziari a norma  dell'articolo  1,
          secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392;  stipula
          degli  accordi  e   delle   convenzioni   quadro   di   cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 18  agosto  2015,  n.  133;  elaborazione  degli
          indirizzi e delle  linee  di  pianificazione  strategica  e
          adozione delle misure organizzative di cui  all'articolo  6
          del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 133
          del 2015; elaborazione dei  programmi,  degli  indirizzi  e
          delle  direttive  da  impartire  agli   uffici   periferici
          dell'organizzazione    giudiziaria    in     materia     di
          organizzazione e funzionamento dei  servizi  relativi  alla
          giustizia di  cui  alla  presente  lettera;  acquisti,  per
          importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 35
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  di  beni  e
          servizi omogenei ovvero comuni a piu' distretti di corte di
          appello;    acquisizione    di    veicoli;    acquisizione,
          progettazione e gestione dei beni mobili,  immobili  e  dei
          servizi  dell'amministrazione  centrale  e   degli   uffici
          giudiziari  nazionali;  emissione   del   parere   previsto
          dall'articolo  19  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119;
          predisposizione    degli    elementi     necessari     alla
          determinazione  delle  priorita'  di  intervento  ai  sensi
          dell'articolo 50 della legge  23  dicembre  1998,  n.  448;
          espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002,  n.  254;
          servizio di documentazione degli atti processuali  a  norma
          dell'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
          271;  predisposizione  e  attuazione  dei   programmi   per
          l'acquisto, la costruzione,  la  permuta,  la  vendita,  la
          ristrutturazione di beni immobili; competenze  residue  del
          Ministero in materia di predisposizione e attuazione  degli
          atti in materia di procedimenti relativi  alla  concessione
          ai comuni di contributi per  le  spese  di  gestione  degli
          uffici giudiziari. La Direzione  generale  ,  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a-bis), esercita
          altresi' una competenza generale in  materia  di  procedure
          contrattuali  del  Ministero  e  a  tal  fine   si   avvale
          dell'attivita' istruttoria svolta dalle direzioni  generali
          interessate all'esecuzione dei contratti; sono comprese  le
          procedure   di   formazione   dei   contratti   riguardanti
          l'acquisizione di beni e  servizi  di  telecomunicazione  e
          fonia in coerenza con le misure di coordinamento strategico
          e   di   indirizzo   dello   sviluppo   dei   sistemi    di
          telecomunicazione e fonia adottate a norma dell'articolo 17
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I raccordi con
          le competenze in materia  di  risorse  e  tecnologie  degli
          altri dipartimenti sono  definiti  con  i  decreti  di  cui
          all'articolo 16, comma 2; 
                c)  Direzione   generale   del   bilancio   e   della
          contabilita':  adempimenti  connessi  alla  formazione  del
          bilancio di previsione, al disegno di legge di assestamento
          del  bilancio  dello   Stato   e   al   conto   consuntivo;
          predisposizione del budget economico per centri di costo  e
          rilevazione   dei   costi;    variazioni    di    bilancio;
          predisposizione   del   conto   annuale;   erogazione   del
          trattamento  economico   fondamentale   e   accessorio   al
          personale  dell'amministrazione  centrale;  erogazione  del
          trattamento  economico  fondamentale  al  personale   degli
          Uffici giudiziari centrali; gestione dei fondi relativi  al
          trattamento  economico  accessorio;  rimborso  degli  oneri
          relativi  al   trattamento   economico   fondamentale   del
          personale  comandato  da  altre  amministrazioni  ed  enti;
          servizio  dei   buoni   pasto   spettanti   ai   dipendenti
          dell'amministrazione giudiziaria; liquidazione di interessi
          e rivalutazione sulle somme spettanti al personale; 
                d)  Direzione  generale  dei  magistrati:   attivita'
          preparatorie   e   preliminari    relative    all'esercizio
          dell'azione disciplinare  e  altre  attivita'  di  supporto
          nelle materie di  competenza  del  Ministro  in  ordine  ai
          magistrati professionali e  onorari,  salve  le  competenze
          dell'Ispettorato  generale  del  Ministero,  e  conseguenti
          rapporti con il  Consiglio  superiore  della  magistratura;
          gestione  del  personale  di   magistratura   ordinaria   e
          onoraria; tabelle di composizione degli uffici  giudiziari;
          gestione dei concorsi  per  l'ammissione  in  magistratura;
          provvedimenti  in   materia   pensionistica   relativi   al
          personale  di   magistratura;   contenzioso   relativo   al
          personale di magistratura; 
                e) (abrogata); 
                f) (abrogata). 
              3. Il Capo del dipartimento svolge altresi' le seguenti
          funzioni: 
                a) rilevazione dei fabbisogni e programmazione  degli
          interventi su circoscrizioni giudiziarie, dotazioni, piante
          organiche di personale da destinare alle varie strutture  e
          articolazioni dell'amministrazione giudiziaria, nel  quadro
          delle dotazioni organiche esistenti; 
                b) gestione dell'Ufficio relazioni con  il  pubblico,
          ai sensi degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c),  e  8,
          della legge 7 giugno 2000, n. 150.». 
              «Art.     6     (Dipartimento      dell'amministrazione
          penitenziaria). - 1. Il  Dipartimento  dell'amministrazione
          penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti  le
          aree funzionali  individuate  dall'articolo  16,  comma  3,
          lettera c), del decreto legislativo. 
              2. Per l'espletamento delle funzioni  del  Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria, oltre ai provveditorati
          regionali dell'Amministrazione penitenziaria  di  cui  alla
          legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono istituiti  i  seguenti
          uffici dirigenziali di livello generale, con le  competenze
          per ciascuno di seguito indicate: 
                a) Direzione generale del personale: attuazione delle
          politiche delle risorse umane; assunzione  e  gestione  del
          personale della carriera dirigenziale penitenziaria  e  del
          personale  del  comparto  finzioni   centrali,   anche   di
          qualifica dirigenziale; assunzione e gestione del personale
          dirigenziale  e  non  dirigenziale  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria;    trattamento     giuridico,     economico,
          previdenziale  e  di   quiescenza;   relazioni   sindacali;
          procedimenti disciplinari, coordinamento del servizio delle
          traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale; 
                a-bis) Direzione generale per la gestione  dei  beni,
          dei servizi e  degli  interventi  in  materia  di  edilizia
          penitenziaria: gestione dei beni demaniali e  patrimoniali,
          dei beni immobili e dei relativi beni mobili e strumentali;
          rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e  servizi  e
          degli interventi in materia  di  edilizia  penitenziaria  e
          residenziale di servizio; predisposizione dei relativi atti
          di programmazione e di indirizzo; progettazione in  materia
          di  edilizia  penitenziaria  e  residenziale  di  servizio;
          progettazione tecnica per l'acquisizione di beni e  servizi
          la cui  gestione  sia  ad  essa  attribuita;  attivita'  di
          analisi, studio e ricerca per l'innovazione  nelle  materie
          di competenza; procedure  per  l'affidamento  di  lavori  e
          l'acquisizione di  beni  e  servizi  per  le  esigenze  del
          Dipartimento      dell'amministrazione       penitenziaria;
          espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254; 
                b) Direzione generale dei detenuti e del trattamento:
          assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati
          all'esterno  dei  provveditorati  regionali;  gestione  dei
          detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario;
          attivita' trattamentali intramurali; 
                c) Direzione generale della  formazione:  formazione,
          aggiornamento e specializzazione del personale appartenente
          ai  quadri  direttivi  dell'amministrazione   penitenziaria
          secondo le attribuzioni previste dal decreto legislativo 30
          ottobre 1992, n. 446  per  l'Istituto  superiore  di  studi
          penitenziari; formazione e aggiornamento professionale  del
          personale amministrativo, di polizia  penitenziaria  e  dei
          servizi  sociali;  organizzazione  delle  strutture   della
          Direzione generale,  al  fine  di  svolgere,  per  aree  di
          competenza  omogenee,   funzioni   di   raccordo   tra   il
          Dipartimento  dell'amministrazione   penitenziaria   e   il
          Dipartimento per la  giustizia  minorile  e  di  comunita';
          attivita' di studio, raccolta, analisi, elaborazione  anche
          statistica dei dati inerenti materie connesse alle funzioni
          dell'attivita'   penitenziaria   e   della   giustizia   di
          comunita', in raccordo con il Dipartimento per la giustizia
          minorile e di comunita', per il necessario  supporto  delle
          scelte gestionali; relazioni internazionali concernenti  la
          materia penitenziaria  e  la  giustizia  di  comunita',  in
          raccordo con  l'Ufficio  legislativo  e  con  l'Ufficio  di
          Gabinetto;   comunicazioni   istituzionali   e    attivita'
          informativa, anche telematica, nelle materie di  competenza
          in raccordo con l'ufficio stampa. 
              3. Il Capo del dipartimento svolge altresi' le seguenti
          funzioni:  compiti  inerenti  l'attivita'  ispettiva  nelle
          materie di competenza; contenzioso relativo alle materia di
          competenza delle direzioni generali  di  cui  al  comma  2,
          lettere a), a-bis) e b).».