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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2015, n. 84

Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche. (15G00097)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/2022)
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Testo in vigore dal:  8-6-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera c), del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, oltre ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali di livello generale, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
((a) Direzione generale del personale: attuazione delle politiche delle risorse umane; assunzione e gestione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria e del personale del comparto funzioni centrali, anche di qualifica dirigenziale; assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria; trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza; relazioni sindacali; procedimenti disciplinari, coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale;))
((a-bis) Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei relativi beni mobili e strumentali; rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; predisposizione dei relativi atti di programmazione e di indirizzo; progettazione in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; progettazione tecnica per l'acquisizione di beni e servizi la cui gestione sia ad essa attribuita; attività di analisi, studio e ricerca per l'innovazione nelle materie di competenza; procedure per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di beni e servizi per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;))

b) Direzione generale dei detenuti e del trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all'esterno dei provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario; attività trattamentali intramurali;
c) Direzione generale della formazione: formazione, aggiornamento e specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi dell'amministrazione penitenziaria secondo le attribuzioni previste dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446 per l'Istituto superiore di studi penitenziari; formazione e aggiornamento professionale del personale amministrativo, di polizia penitenziaria e dei servizi sociali; organizzazione delle strutture della Direzione generale, al fine di svolgere, per aree di competenza omogenee, funzioni di raccordo tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; attività di studio, raccolta, analisi, elaborazione anche statistica dei dati inerenti materie connesse alle funzioni dell'attività penitenziaria e della giustizia di comunità, in raccordo con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, per il necessario supporto delle scelte gestionali; relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria e la giustizia di comunità, in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale; comunicazioni istituzionali e attività informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'ufficio stampa. (2)
3. Il Capo del dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni: compiti inerenti l'attività ispettiva nelle materie di competenza; contenzioso relativo alle materia di competenza delle direzioni generali di cui al comma 2, lettere a)
(( , a-bis) ))
e b).

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che alla lettera c) del comma 2 del presente articolo le parole: «l'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio di Gabinetto».