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DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 446

Istituzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/12/1992
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Testo in vigore dal:  5-12-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l'articolo 17, comma 1;
ACQUISITO il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;
ACQUISITO il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Istituzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari)
1. È istituita una scuola nazionale per la formazione l'aggiornamento e la specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria.
2. La scuola assume la denominazione di Istituto superiore di studi penitenziari ed ha sede in Roma.
3. L'Istituto superiore di studi penitenziari dipende dal Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge n. 395/1990, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, è stata modificata dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, recante interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia.
Il testo degli articoli 17, comma 1, e 28 della legge n. 395/1990 è il seguente:
"Art. 17 (Istituto superiore di studi penitenziari). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di una scuola nazionale con sede in Roma per la formazione e la specializzazione dei quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, che assume la denominazione di Istituto superiore di studi penitenziari, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione che l'Istituto superiore di studi penitenziari sia sede di indagine sulle problematiche penitenziarie;
b) previsione che l'Istituto abbia il compito di valorizzare le esperienze di settore e di elaborare secondo programmi a livello universitario, integrati da materie professionali, la ricerca e l'approfondimento della cultura giuridica penitenziaria;
c) previsione che l'Istituto sviluppi le metodologie e i modelli di organizzazione del trattamento dei detenuti e degli internati;
d) previsione che l'Istituto provveda alla formazione ed all'aggiornamento dei quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria;
e) determinazione delle strutture e dell'ordinamento dell'Istituto, prevedendo la creazione di tre sezioni, di cui una per i corsi di specializzazione ed una per i corsi di formazione dei quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria;
f) previsione che i corsi si svolgano secondo programmi universitari integrati da materie professionali, secondo piani di studio e programmi di ciascuna materia stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
g) previsione di un concorso riservato per l'accesso al corso di formazione di cui alla lettera h) per la nomina a direttore penitenziario, nel limite di un terzo dei posti disponibili del relativo ruolo, al quale possa partecipare il personale penitenziario di concetto, compreso quello appartenente al ruolo degli ispettori della polizia penitenziaria, che non abbia superato i quaranta anni di età e sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
h) previsione che il corso di formazione per i vincitori del concorso riservato al personale di concetto dell'Amministrazione penitenziaria, di cui alla lettera g), abbia durata biennale; che gli allievi che abbiano superato gli esami previsti dal piano di studio siano ammessi a sostenere l'esame finale dinanzi ad una commissione composta da docenti delle materie universitarie e professionali e presieduta dal preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma o da un docente universitario da lui delegato; che la commissione sia nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
i) previsione di un corso di formazione avente durata semestrale per i vincitori del concorso pubblico per la nomina a direttore penitenziario".
"Art. 28 (Emanazione dei decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tale parere è espresso con le procedure di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400".