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DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 446

Istituzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/12/1992
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Testo in vigore dal: 5-12-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    VISTA  la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria,  ed  in  particolare  l'articolo  17,
comma 1;
    VISTI  l'articolo  19,  comma  1, della legge 16 ottobre 1991, n.
321, e l'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172;
    ACQUISITO il  parere  preliminare  delle  competenti  Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a
norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990;
    VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 ottobre 1992;
    ACQUISITO   il   parere  definitivo  delle  predette  Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 1992;
    SULLA PROPOSTA del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1
     (Istituzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari)
   1.   E'   istituita   una   scuola  nazionale  per  la  formazione
l'aggiornamento e la specializzazione del personale  appartenente  ai
quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria.
   2.  La  scuola  assume  la  denominazione di Istituto superiore di
studi penitenziari ed ha sede in Roma.
   3.  L'Istituto  superiore  di  studi  penitenziari   dipende   dal
Ministero  di  grazia  e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di princi'pi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             - La legge n. 395/1990, recante l'ordinamento del  Corpo
          di   polizia   penitenziaria,  e'  stata  modificata  dagli
          articoli 17, 18 e 19 della legge 16 ottobre 1991,  n.  321,
          recante  interventi straordinari per la funzionalita' degli
          uffici  giudiziari  e per il personale dell'Amministrazione
          della giustizia.
             Il testo degli articoli 17, comma 1, e 28 della legge n.
          395/1990 e' il seguente:
             "Art. 17 (Istituto superiore di studi  penitenziari).  -
          1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro dodici mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  un
          decreto   legislativo   per  l'istituzione  di  una  scuola
          nazionale  con  sede  in  Roma  per  la  formazione  e   la
          specializzazione  dei quadri direttivi dell'Amministrazione
          penitenziaria, che  assume  la  denominazione  di  Istituto
          superiore   di   studi  penitenziari,  secondo  i  seguenti
          princi'pi e criteri direttivi:
              a)  previsione  che  l'Istituto  superiore   di   studi
          penitenziari  sia  sede  di  indagine  sulle  problematiche
          penitenziarie;
              b)  previsione  che  l'Istituto  abbia  il  compito  di
          valorizzare le esperienze di settore e di elaborare secondo
          programmi  a  livello  universitario,  integrati da materie
          professionali, la ricerca e l'approfondimento della cultura
          giuridica penitenziaria;
              c) previsione che l'Istituto sviluppi le metodologie  e
          i  modelli di organizzazione del trattamento dei detenuti e
          degli internati;
              d) previsione che l'Istituto provveda  alla  formazione
          ed      all'aggiornamento      dei     quadri     direttivi
          dell'Amministrazione penitenziaria;
              e) determinazione delle  strutture  e  dell'ordinamento
          dell'Istituto,  prevedendo  la creazione di tre sezioni, di
          cui una per i corsi di specializzazione ed una per i  corsi
          di  formazione  dei  quadri  direttivi dell'Amministrazione
          penitenziaria;
              f) previsione che i corsi si svolgano secondo programmi
          universitari integrati da  materie  professionali,  secondo
          piani  di  studio e programmi di ciascuna materia stabiliti
          con decreto del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  di
          concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
              g) previsione di un concorso riservato per l'accesso al
          corso  di formazione di cui alla lettera h) per la nomina a
          direttore penitenziario, nel limite di un terzo  dei  posti
          disponibili  del relativo ruolo, al quale possa partecipare
          il personale penitenziario  di  concetto,  compreso  quello
          appartenente   al   ruolo  degli  ispettori  della  polizia
          penitenziaria, che non abbia superato i  quaranta  anni  di
          eta'  e  sia  in  possesso del diploma di scuola secondaria
          superiore;
              h)  previsione  che  il  corso  di  formazione  per   i
          vincitori  del  concorso riservato al personale di concetto
          dell'Amministrazione penitenziaria, di cui alla lettera g),
          abbia durata biennale; che gli allievi che abbiano superato
          gli esami previsti dal piano  di  studio  siano  ammessi  a
          sostenere   l'esame   finale  dinanzi  ad  una  commissione
          composta  da  docenti   delle   materie   universitarie   e
          professionali  e  presieduta  dal preside della facolta' di
          giurisprudenza dell'Universita' di Roma  o  da  un  docente
          universitario  da  lui  delegato;  che  la  commissione sia
          nominata  annualmente  con  decreto  del   Ministro   della
          pubblica  istruzione, di concerto con il Ministro di grazia
          e giustizia;
              i) previsione di un corso di formazione  avente  durata
          semestrale  per  i  vincitori  del concorso pubblico per la
          nomina a direttore penitenziario".
             "Art. 28 (Emanazione dei decreti legislativi).  -  1.  I
          decreti  legislativi  previsti  dalla  presente  legge sono
          emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro di grazia  e  giustizia  e  con  il  Ministro  del
          tesoro,  sentito  il  parere  delle  competenti Commissioni
          permanenti della Camera dei deputati  e  del  Senato  della
          Repubblica. Tale parere e' espresso con le procedure di cui
          al  comma  4  dell'art.  14  della legge 23 agosto 1988, n.
          400".