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LEGGE 16 ottobre 1991, n. 321

Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia.

note: Entrata in vigore della legge: 17-10-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/09/2008)
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Testo in vigore dal:  17-10-1991

Art. 17

1. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituita dalla seguente:
" l) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile, su domanda dell'interessato, il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età".
2. All'articolo 14, comma 1, lettera c), numero 7), della legge 15 dicembre 1990, n. 395, la lettera b ) è sostituita dalla seguente:
"b) nelle qualifiche di ispettore e di vice ispettore, i marescialli capo e ordinari fino alla copertura delle aliquote previste alle lettere b) e g) del numero 6), secondo l'ordine di anzianità nel ruolo di provenienza".
3. È soppressa la nota in calce alle tabelle A e B, parte I, allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395.
Note all'art. 17:
- Per il testo vigente dell'art. 14 della legge n. 395/1990 si veda in nota all'art. 15.
- La tabella A e la parte I della tabella B allegate alla citata legge n. 395/1990 determinano, rispettivamente, gli organici nel triennio 1993-1995 e nel triennio 1990-1992 del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l'equiparazione delle qualifiche con i gradi del Corpo degli agenti di custodia e con le qualifiche del ruolo delle vigilatrici penitenziarie. La nota in calce alla tabella A e alla parte I della tabella B, soppressa dall'art. 17 della presente legge, relativamente all'istituendo ruolo degli ispettori, così recitava: "Non esiste corrispondenza con gradi e qualifiche del precedente ordinamento".