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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2015, n. 133

Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (15G00148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015
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Testo in vigore dal:  28-8-2015

Art. 5

Accordi e convenzioni
1. La Conferenza permanente può stipulare accordi o convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di prevedere una collaborazione gestionale per assicurare la continuità dei servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari.
2. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero può stipulare accordi o convenzioni quadro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, finalizzati a definire l'uniformità dei criteri gestionali cui si devono attenere gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1.