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DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022) (1)

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2022, n. 18 (in G.U. 08/03/2022, n. 56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2022)
Testo in vigore dal: 9-3-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21
aprile 2021, nonche' gli articoli 1, comma 1,  del  decreto-legge  23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16
settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge  24  dicembre
2021, n. 221, con cui e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica; 
  Considerato  che  l'attuale   contesto   di   rischio   impone   la
prosecuzione delle iniziative di carattere  straordinario  e  urgente
intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni
di pregiudizio per la collettivita'; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  integrare  il
quadro delle vigenti  misure  di  contenimento  alla  diffusione  del
predetto adottando adeguate  e  immediate  misure  di  prevenzione  e
contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  rafforzare  il
quadro delle vigenti misure  di  contenimento  della  diffusione  del
virus, estendendo, tra l'altro, l'obbligo vaccinale ai soggetti ultra
cinquantenni  e  a  settori  particolarmente  esposti,  quali  quello
universitario e dell'istruzione superiore. 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 gennaio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Estensione dell'obbligo vaccinale per la  prevenzione  dell'infezione
                            da SARS-CoV-2 
 
  1.  Al  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  dopo  l'articolo
4-ter sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 4-quater ( Estensione dell'obbligo di vaccinazione  per  la
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2  agli  ((ultracinquantenni))
). - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e
fino al 15 giugno 2022, al fine di  tutelare  la  salute  pubblica  e
mantenere adeguate  condizioni  di  sicurezza  nell'erogazione  delle
prestazioni  di  cura  e  assistenza,  l'obbligo  vaccinale  per   la
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo  3-ter,
si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri  dell'Unione
europea  residenti  nel  territorio  dello  Stato,   nonche'   ((agli
stranieri)) di cui agli articoli 34 e  35  del  ((testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al)) decreto legislativo  25
luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il  cinquantesimo  anno  di
eta', fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter. 
    2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di  accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito
o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del  Ministero
della  salute  in  materia  di  esenzione  dalla  vaccinazione   anti
SARS-CoV-2; in  tali  casi  la  vaccinazione  puo'  essere  omessa  o
differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento  della
vaccinazione fino alla prima data utile  prevista  sulla  base  delle
circolari del Ministero della salute. 
    3. La disposizione di cui al comma 1 si applica  anche  a  coloro
che compiono il cinquantesimo anno  di  eta'  in  data  successiva  a
quella di entrata in vigore della  presente  disposizione,  fermo  il
termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1. 
    Art.  4-quinquies  (Estensione   dell'impiego   dei   certificati
vaccinali e di guarigione ((nei luoghi)) di lavoro). - 1. A decorrere
dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui  agli  articoli  9-quinquies,
commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi  1  e  2,  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  ai  quali  si  applica  l'obbligo
vaccinale di cui all'articolo 4-quater ((del presente decreto)),  per
l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del  territorio  nazionale,
devono possedere e sono tenuti a  esibire  una  delle  certificazioni
verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9,
comma 2, lettere a), b) e c-bis) ((,)) del decreto-legge  n.  52  del
2021. 
    2. I datori di lavoro pubblici di  cui  all'articolo  9-quinquies
del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati  di  cui
all'articolo 9-septies  del  decreto-legge  n.  52  del  2021  ((e  i
responsabili)) della sicurezza  delle  strutture  in  cui  si  svolge
l'attivita'   giudiziaria   di   cui   all'articolo   9-sexies    del
decreto-legge n. 52 del 2021 ((sono tenuti)) a verificare il rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 1 ((del presente articolo)) per  i
soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di  cui  all'articolo
4-quater che svolgono la propria attivita' lavorativa nei  rispettivi
luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di
cui al comma 1 ((del  presente  articolo))  sono  effettuate  con  le
modalita' indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52
del 2021. 
    3. La verifica del possesso delle certificazioni  verdi  COVID-19
di cui al comma 1 da parte dei  soggetti  sottoposti  all'obbligo  di
vaccinazione di  cui  all'articolo  4-quater  che  svolgono  la  loro
attivita' lavorativa, a qualsiasi titolo, nei  luoghi  di  lavoro  e'
effettuata dai soggetti di cui al comma  2,  nonche'  dai  rispettivi
datori di lavoro ((o da soggetti da essi delegati)). 
    4.  I  lavoratori  ((di  cui  al  comma  1)),  nel  caso  in  cui
comunichino di non essere  in  possesso  della  certificazione  verde
COVID-19 di cui al comma 1 ((o  risultino))  privi  della  stessa  al
momento dell'accesso ai luoghi di lavoro,  al  fine  di  tutelare  la
salute e la sicurezza dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro,  sono
considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari  e
con diritto alla conservazione del  rapporto  di  lavoro,  fino  alla
presentazione della  predetta  ((certificazione  e,  comunque,))  non
oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di  assenza  ingiustificata  di
cui al primo periodo, non  sono  dovuti  la  retribuzione  ne'  altro
compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese,  fino  al
15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-septies, comma 7, del ((...))
decreto-legge n. 52 del 2021. 
    5. E' vietato l'accesso ((dei soggetti)) di cui  al  comma  1  ai
luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto  comma
1. 
    6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e  5  e'
sanzionata ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per  quanto  non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni  I  e  II
del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
compatibili. Per le  violazioni  di  cui  al  comma  5,  la  sanzione
amministrativa prevista  dal  comma  1  del  citato  articolo  4  del
decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una  somma
da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze  disciplinari
secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 
    7. Per il periodo in cui la vaccinazione e' omessa  o  differita,
il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater,
comma  2,  a  mansioni  anche  diverse,  senza   decurtazione   della
retribuzione, in  modo  da  evitare  il  rischio  di  diffusione  del
contagio da SARS-CoV-2. 
    8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies, commi 8  e
8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021. 
    9. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). - 1. In caso di inosservanza
dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater,  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei  seguenti
casi: 
      a) soggetti che alla data del  1°  febbraio  2022  non  abbiano
iniziato il ciclo vaccinale primario; 
      b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio  2022  non  abbiano
effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario  nel
rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con  circolare  del
Ministero della salute; 
      c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio  2022  non  abbiano
effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario
entro i termini di  validita'  delle  certificazioni  verdi  COVID-19
previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile  2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.
87. 
    2. La sanzione di cui al comma 1 si  applica  anche  in  caso  di
inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e
4-ter. 
    3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1,  nella  misura
ivi stabilita, e'  effettuata  dal  Ministero  della  salute  per  il
tramite dell'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,  che  vi  provvede,
sulla  base  degli  elenchi  dei  soggetti  inadempienti  all'obbligo
vaccinale  periodicamente  predisposti  e  trasmessi   dal   medesimo
Ministero, anche acquisendo  i  dati  resi  disponibili  dal  Sistema
Tessera Sanitaria  sui  soggetti  assistiti  dal  Servizio  Sanitario
Nazionale vaccinati per COVID-19,  nonche'  su  quelli  per  cui  non
risultano vaccinazioni  comunicate  dal  Ministero  della  salute  al
medesimo sistema e,  ove  disponibili,  sui  soggetti  che  risultano
esenti dalla vaccinazione. Per la finalita' di cui al presente comma,
il Sistema Tessera Sanitaria  e'  autorizzato  al  trattamento  delle
informazioni su  base  individuale  inerenti  alle  somministrazioni,
acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi  dell'articolo  3,
comma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  12  marzo  2021,  n.  29,  nonche'   al
trattamento dei dati relativi agli esenti ((,)) acquisiti secondo  le
modalita' definite con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui all'articolo 9-bis, comma  3,  del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
giugno 2021, n. 87. 
    4. Il Ministero  della  salute,  avvalendosi  dell'Agenzia  delle
entrate-Riscossione ((,)) comunica ai soggetti  inadempienti  l'avvio
del procedimento sanzionatorio e indica  ai  destinatari  il  termine
perentorio  di  dieci  giorni   dalla   ricezione,   per   comunicare
all'Azienda sanitaria locale competente  per  territorio  l'eventuale
certificazione relativa al differimento o all'esenzione  dall'obbligo
vaccinale,   ovvero   altra   ragione   di   assoluta   e   oggettiva
impossibilita'. Entro il medesimo  termine,  gli  stessi  destinatari
danno notizia  all'Agenzia  delle  entrate-Riscossione  dell'avvenuta
presentazione di tale comunicazione. 
    5. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette
all'Agenzia delle  entrate-Riscossione,  nel  termine  perentorio  di
dieci giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  dei  destinatari
prevista  al  comma   4,   previo   eventuale   contraddittorio   con
l'interessato,   un'attestazione    relativa    alla    insussistenza
dell'obbligo vaccinale o all'impossibilita' di adempiervi di  cui  al
comma 4. 
    6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda
sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo
vaccinale, ovvero l'impossibilita' di adempiervi, di cui al comma  4,
provvede, in  deroga  alle  disposizioni  contenute  nella  legge  24
novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602, ((entro)) centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di  un
avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano,  in
quanto   compatibili,   le   disposizioni   dell'articolo   30    del
decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito   ((,   con
modificazioni,)) dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
    7. ln caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso  di
cui al comma 6 resta ferma  la  competenza  del  Giudice  di  Pace  e
l'Avvocatura dello Stato  assume  il  patrocinio  dell'Agenzia  delle
entrate-Riscossione, passivamente legittimata. 
    8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a
cura ((dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)) ad apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  al
((Fondo per le emergenze  nazionali))  di  cui  all'articolo  44  del
((codice della protezione civile, di cui al)) decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilita'
speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27.».