DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal: 24-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
 
                    Certificazioni verdi COVID-19 
 
  1.  Ai  fini  della  normativa  emergenziale  connessa  al  rischio
sanitario della diffusione degli agenti virali da  COVID-19,  valgono
le seguenti definizioni: 
    a) certificazioni verdi COVID-19: le  certificazioni  comprovanti
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione
dall'infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero  l'effettuazione  di  un  test
antigenico  rapido  o  molecolare,  quest'ultimo  anche  su  campione
salivare e nel rispetto  dei  criteri  stabiliti  con  circolare  del
Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; 
    a-bis) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione,  guarigione
o test, cosiddetto green pass base: una delle certificazioni  di  cui
al comma 2; 
    a-ter)  certificazione   verde   COVID-19   da   vaccinazione   o
guarigione,   cosiddetto   green   pass   rafforzato:    una    delle
certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione  per  la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera
a), ovvero l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione, di cui  al
comma 2, lettere b) e c-bis); 
    b)  vaccinazione:  le  vaccinazioni  anti-SARS-CoV-2   effettuate
nell'ambito  del  Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per  la
prevenzione  delle  infezioni  da  SARS-CoV-2   e   le   vaccinazioni
riconosciute come  equivalenti  con  circolare  del  Ministero  della
salute,  somministrate  dalle  autorita'  sanitarie  competenti   per
territorio; 
    c) test molecolare: test molecolare di amplificazione  dell'acido
nucleico (NAAT),  quali  le  tecniche  di  reazione  a  catena  della
polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR),  amplificazione  isotermica
mediata da loop  (LAMP)  e  amplificazione  mediata  da  trascrizione
(TMA), utilizzato per rilevare la  presenza  dell'acido  ribonucleico
(RNA)  del  SARS-CoV-2,  riconosciuto  dall'autorita'  sanitaria   ed
effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati  idonei
dal Ministero della salute; 
    d) test antigenico rapido:  test  basato  sull'individuazione  di
proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale,
riconosciuto dall'autorita'  sanitaria  ed  effettuato  da  operatori
sanitari o da altri soggetti  reputati  idonei  dal  Ministero  della
salute; 
    e) Piattaforma nazionale digital green  certificate  (Piattaforma
nazionale-DGC) per l'emissione  e  validazione  delle  certificazioni
verdi COVID-19: sistema informativo nazionale  per  il  rilascio,  la
verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a
livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso  l'infrastruttura
del Sistema Tessera Sanitaria, dalla societa' di cui all'articolo 83,
comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  gestito  dalla
stessa societa' per conto del Ministero della  salute,  titolare  del
trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma. 
  2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano  una  delle  seguenti
condizioni: 
    a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al  termine  del  ciclo
vaccinale primario o a seguito della somministrazione della  relativa
dose di richiamo; (14) 
    b) avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale  cessazione
dell'isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2,
disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con  le  circolari  del
Ministero della salute; 
    c)  effettuazione  di  test  antigenico  rapido   o   molecolare,
quest'ultimo anche su campione salivare e nel  rispetto  dei  criteri
stabiliti  con  circolare  del  Ministero  della  salute,  con  esito
negativo al virus SARS-CoV-2. 
    c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo  la  somministrazione
della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario
o a seguito della somministrazione della relativa dose  di  richiamo.
(14) 
  3. La certificazione verde COVID-19  rilasciata  sulla  base  della
condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validita' di  sei
mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario ed  e'
rilasciata automaticamente all'interessato,  in  formato  cartaceo  o
digitale,  dalla  struttura  sanitaria   ovvero   dall'esercente   la
professione sanitaria che effettua la vaccinazione e  contestualmente
alla  stessa,  al  termine   del   predetto   ciclo.   In   caso   di
somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale
primario, la certificazione verde COVID-19 ha validita'  a  far  data
dalla medesima somministrazione senza necessita' di ulteriori dosi di
richiamo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo e'
rilasciata anche contestualmente alla  somministrazione  della  prima
dose di vaccino e ha validita'  dal  quindicesimo  giorno  successivo
alla somministrazione fino alla data prevista  per  il  completamento
del  ciclo  vaccinale,  la   quale   deve   essere   indicata   nella
certificazione  all'atto  del  rilascio.  La   certificazione   verde
COVID-19  di  cui   al   primo   periodo   e'   rilasciata   altresi'
contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di  un
vaccino dopo una precedente  infezione  da  SARS-CoV-2,  nei  termini
stabiliti con circolare del Ministero della salute,  e  ha  validita'
dalla medesima  somministrazione.  Contestualmente  al  rilascio,  la
predetta  struttura  sanitaria,  ovvero  il  predetto  esercente   la
professione sanitaria, anche per il tramite dei  sistemi  informativi
regionali, provvede a rendere disponibile  detta  certificazione  nel
fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.  La  certificazione
di cui al presente  comma  cessa  di  avere  validita'  qualora,  nel
periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato  come
caso accertato positivo al SARS-CoV-2. (14) (16) 
  4. La certificazione verde COVID-19  rilasciata  sulla  base  della
condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validita' di  sei
mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma  2,  lettera
b), ed e'  rilasciata,  su  richiesta  dell'interessato,  in  formato
cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale e'  avvenuto  il
ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non
ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di  libera
scelta nonche' dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
locale  territorialmente  competente,  ed  e'  resa  disponibile  nel
fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.  La  certificazione
di cui al presente  comma  cessa  di  avere  validita'  qualora,  nel
periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato  come
caso  accertato  positivo  al  SARS-CoV-2.   Le   certificazioni   di
guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in  vigore
del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla  data
indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 
  4-bis. A coloro che sono stati  identificati  come  casi  accertati
positivi  al  SARS-CoV-2  oltre  il  quattordicesimo   giorno   dalla
somministrazione della  ((prima  dose  di  un  vaccino  con  schedula
vaccinale a due dosi)) e'  rilasciata,  altresi',  la  certificazione
verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita' di
sei mesi a decorrere dall'avvenuta  guarigione.  A  coloro  che  sono
stati identificati come  casi  accertati  positivi  al  SARS-CoV-2  a
seguito del  ((ciclo  vaccinale  primario,  che  comprende  anche  la
somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a  una  dose,))  o
della somministrazione della relativa dose di richiamo e' rilasciata,
altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera
c-bis), che ha validita' a decorrere dall'avvenuta  guarigione  senza
necessita' di ulteriori dosi di richiamo. 
  5. La certificazione verde COVID-19  rilasciata  sulla  base  della
condizione prevista dal comma 2, lettera  c),  ha  una  validita'  di
quarantotto ore dall'esecuzione  del  test  antigenico  rapido  e  di
settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare ed  e'  prodotta,
su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale,  dalle
strutture  sanitarie  pubbliche,  da  quelle  private  autorizzate  o
accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al  comma  1,
lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di
libera scelta. 
  6. Nelle more dell'adozione del decreto di  cui  al  comma  10,  le
certificazioni  verdi  COVID-19  rilasciate  ai  sensi  del  comma  2
riportano i dati indicati nelle  analoghe  certificazioni  rilasciate
secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali. 
  6-bis. L'interessato ha diritto di  chiedere  il  rilascio  di  una
nuova certificazione verde COVID-19 se  i  dati  personali  riportati
nella certificazione non sono, o non sono piu', esatti o  aggiornati,
ovvero se la certificazione non e' piu' a sua disposizione. 
  6-ter.  Le  informazioni  contenute  nelle   certificazioni   verdi
COVID-19 di cui al comma  2,  comprese  le  informazioni  in  formato
digitale, sono  accessibili  alle  persone  con  disabilita'  e  sono
riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese. 
  7. Coloro che abbiano gia' completato il ciclo di vaccinazione alla
data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la
certificazione verde  COVID-19  alla  struttura  che  ha  erogato  il
trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla  Provincia  autonoma
in cui ha sede la struttura stessa. 
  8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate  in  conformita'  al
diritto  vigente  negli  Stati  membri   dell'Unione   europea   sono
riconosciute come equivalenti  a  quelle  disciplinate  dal  presente
articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. Le  certificazioni
rilasciate  in  uno  Stato  terzo  a  seguito  di  una   vaccinazione
riconosciuta nell'Unione europea  e  validate  da  uno  Stato  membro
dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle  disciplinate
dal presente articolo e  valide  ai  fini  del  presente  decreto  se
conformi ai  criteri  definiti  con  circolare  del  Ministero  della
salute. 
  8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati  membri
dell'Unione europea restino  unite,  i  minori  che  accompagnano  il
genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o  ad
autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non  e'  imposto
al genitore o ai genitori perche' in possesso di  un  certificato  di
vaccinazione  o  di  un  certificato  di  guarigione.  L'obbligo   di
sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio
non si applica ai bambini di eta' inferiore a sei anni. 
  9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi  ove
compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021. 
  9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in  possesso  di
un  certificato,  rilasciato  dalle  competenti  autorita'  sanitarie
estere, di  avvenuta  guarigione  o  di  avvenuta  vaccinazione  anti
SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente
in Italia, nel caso in cui siano  trascorsi  piu'  di  sei  mesi  dal
completamento  del  ciclo  vaccinale  primario  anti   SARS-CoV-2   o
dall'avvenuta guarigione dal COVID-19,  e'  consentito  l'accesso  ai
servizi e  alle  attivita'  per  i  quali  nel  territorio  nazionale
sussiste  l'obbligo  di  possedere  una  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere a),
b) e c-bis), cosiddetto green pass rafforzato,  previa  effettuazione
di test antigenico rapido o molecolare con esito  negativo  al  virus
SARS-CoV-2, di cui al  comma  2,  lettera  c),  avente  validita'  di
quarantotto  ore  dall'esecuzione,  se  antigenico   rapido,   o   di
settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del test  di  cui  al
primo periodo non e' obbligatoria  in  caso  di  avvenuta  guarigione
successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di
vaccinazioni con vaccini non  autorizzati  o  non  riconosciuti  come
equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attivita'  di  cui
al primo periodo e' consentito in ogni caso previa  effettuazione  di
test antigenico rapido o  molecolare  con  esito  negativo  al  virus
SARS-CoV-2, di cui al  comma  2,  lettera  c),  avente  validita'  di
quarantotto  ore  dall'esecuzione,  se  antigenico   rapido,   o   di
settantadue ore, se molecolare. 
  9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di  cui
al comma 9-bis sono tenuti a verificare  che  l'accesso  ai  predetti
servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al
medesimo  comma  9-bis.  Le  verifiche  delle  certificazioni   verdi
COVID-19 sono effettuate anche con le modalita' indicate dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma
10. Nelle more della modifica del menzionato decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  sono  autorizzati  gli  interventi  di
adeguamento necessari a consentire le verifiche. 
  10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di  concerto  con  i  Ministri  della   salute,   per   l'innovazione
tecnologica  e  la  transizione  digitale  e  dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,
sono   individuate   le   specifiche    tecniche    per    assicurare
l'interoperabilita'  tra  le  certificazioni  verdi  COVID-19  e   la
Piattaforma  nazionale  -DGC,  nonche'  tra  questa  e  le   analoghe
piattaforme istituite negli altri Stati membri  dell'Unione  europea,
tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono  indicati  i
dati  trattati  dalla  piattaforma  e  quelli  da   riportare   nelle
certificazioni verdi COVID-19, le modalita'  di  aggiornamento  delle
certificazioni, le caratteristiche e le  modalita'  di  funzionamento
della Piattaforma nazionale -DCG,  la  struttura  dell'identificativo
univoco delle certificazioni verdi COVID-19  e  del  codice  a  barre
interoperabile  che  consente  di   verificare   l'autenticita',   la
validita' e l'integrita' delle  stesse,  l'indicazione  dei  soggetti
deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di  conservazione
dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni,  e  le
misure per assicurare la  protezione  dei  dati  personali  contenuti
nelle  certificazioni.  Per  le  finalita'  d'uso  previste  per   le
certificazioni verdi COVID-19 sono validi i  documenti  rilasciati  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai
sensi dei commi 3, 4 e  5,  dalle  strutture  sanitarie  pubbliche  e
private, dalle farmacie, dai laboratori di  analisi,  dai  medici  di
medicina generale e dai pediatri di libera  scelta  che  attestano  o
refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere  a),  b)  e
c). 
  10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere  utilizzate
esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis,  comma
1, 2-quater, 5, 9-bis, 9-bis.1, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del
presente decreto, nonche' all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio  2021,  n.  76.  Ogni   diverso   o   nuovo   utilizzo   delle
certificazioni verdi COVID-19 e' disposto  esclusivamente  con  legge
dello Stato. 
  11. Dal presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri per  la  finanza  pubblica  e  le  amministrazioni  interessate
provvedono  alla  relativa  attuazione  nei  limiti   delle   risorse
disponibili a legislazione vigente. 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 24 dicembre 2021,  n.  221,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11, ha disposto (con l'art. 3, comma 1,
alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1° febbraio 2022. 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 26 novembre 2021,  n.  172,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3, ha disposto (con l'art. 3,  comma  2)
che le presenti modifiche si applicano a decorrere  dal  15  dicembre
2021.