stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
Testo in vigore dal:  1-4-2022
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona arancione, alla lettera c) la Zona rossa e alla lettera d) la Zona gialla;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, prevedendo la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
Considerata la necessità di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la continuità operativa per i servizi aerei di trasporto passeggeri;
Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nelle riunioni del 16 e 20 aprile 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 MARZO 2022, N. 24))