DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal: 24-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 9-bis 
 
Impiego  delle  certificazioni  verdi   COVID-19   da   vaccinazione,
            guarigione o test, cosiddetto green pass base 
 
  1. Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito  sull'intero  territorio
nazionale  esclusivamente   ai   soggetti   muniti   di   una   delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto  green  pass  base,  l'accesso  ai  seguenti   servizi   e
attivita': 
    a) mense e catering continuativo su base contrattuale; 
    b) servizi di ristorazione  svolti  al  banco  o  al  tavolo,  al
chiuso,  da  qualsiasi  esercizio,  ad  eccezione  dei   servizi   di
ristorazione all'interno di alberghi e di altre  strutture  ricettive
riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; 
    c) concorsi pubblici; 
    d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando  quanto
previsto dall'articolo  9-ter.1  ((del  presente  decreto))  e  dagli
articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76;
((26)) 
    e) colloqui visivi in presenza con i detenuti  e  gli  internati,
all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori; 
    f)  partecipazione  del  pubblico  agli  spettacoli   aperti   al
pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni  sportivi,  che  si
svolgono all'aperto. (26) 
  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 MARZO 2022, N. 24, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 MAGGIO 2022, N. 52. 
  1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 MARZO 2022, N. 24, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 MAGGIO 2022, N. 52. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2021, N. 221, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11. 
  2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2021, N. 221, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  ai  soggetti
di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla  campagna
vaccinale sulla  base  di  idonea  certificazione  medica  rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della  salute.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  adottato  di
concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito  il
Garante per la protezione dei dati  personali,  sono  individuate  le
specifiche tecniche per trattare in modalita'  digitale  le  predette
certificazioni,  al  fine  di  consentirne  la   verifica   digitale,
assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in  esse
contenuti. Nelle more dell'adozione  del  predetto  decreto,  per  le
finalita' di cui al presente articolo possono  essere  utilizzate  le
certificazioni rilasciate in formato cartaceo. (14)(26) 
  4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di  cui  al
comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi  e
attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al  medesimo
comma 1.  Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,  comma  10.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2021, N. 221,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 24 DICEMBRE 2021, N. 221, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA  L.
18 FEBBRAIO 2022, N. 11. (14) 
  5. Il Ministro della salute con  propria  ordinanza  puo'  definire
eventuali misure  necessarie  in  fase  di  attuazione  del  presente
articolo. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 ha disposto (con l'art. 1, comma  3)
che la presente modifica si applica dall'11 ottobre 2021. 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 26 novembre 2021,  n.  172,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3, ha disposto (con l'art. 4,  comma  2)
che le modifiche di cui al comma 1,  lettere  a),  a-bis)  e  d)  del
presente articolo si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021. 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L.
19 maggio 2022, n. 52, ha disposto (con l'art. 6,  comma  2,  alinea)
che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° aprile 2022.