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DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
Testo in vigore dal:  25-3-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 9-sexies

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari)
1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al
((30 aprile 2022))
, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter
((e 4-ter.2))
del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
((26))
2. L'assenza dall'ufficio conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro . Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche al magistrato onorario e ai giudici popolari, nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia.
5. Il responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo.
8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 6, comma 7) che la modifica di cui al comma 1, primo periodo, si applica a decorrere dal 1° aprile 2022.