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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

DECRETO 22 dicembre 2020, n. 192

Modifiche al decreto 24 dicembre 2019, n. 177, concernente i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. (21G00039)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2021
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Testo in vigore dal: 1-4-2021
 
                IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' 
                     CULTURALI E PER IL TURISMO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni,  recante  «Disciplina  dell'attivita'   di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (Legge
finanziaria 2008); 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia  per
l'Italia digitale; 
  Visto l'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre  2015,
n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato»; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, la  Tabella
n. 13  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle  attivita'
culturali e del turismo che al  capitolo  1430  ha  stanziato,  nella
sezione II, per gli anni 2018 e 2019 e per  le  stesse  finalita'  la
dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 979,  della  legge
n. 208 del 2015; 
  Visto l'articolo 1, comma 604, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, ai sensi del quale «a tutti i residenti nel territorio nazionale
in possesso, ove previsto, di  permesso  di  soggiorno  in  corso  di
validita', i quali compiono  diciotto  anni  di  eta'  nel  2019,  e'
assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240 milioni di
euro, una Carta elettronica, utilizzabile  per  acquistare  biglietti
per rappresentazioni teatrali e  cinematografiche  e  spettacoli  dal
vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre  ed
eventi culturali, monumenti, gallerie, aree  archeologiche  e  parchi
naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di
teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate  con  la  Carta  non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non  rilevano  ai
fini  del  computo  del  valore  dell'indicatore   della   situazione
economica equivalente. Con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze,  sono  definiti  gli  importi  nominali  da  assegnare
nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e  le  modalita'  di
attribuzione e di utilizzo della Carta»; 
  Visto l'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 giugno  2019,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  2019,  n.
81,  che  aggiunge,  tra  i  prodotti  acquistabili  con   la   Carta
elettronica di cui l'articolo 1, comma 604, della legge  30  dicembre
2018, n. 145, i prodotti dell'editoria audiovisiva; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante «Approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
settembre  2016,  n.  187,  e   successive   modificazioni,   recante
«Regolamento recante i criteri e le modalita' di  attribuzione  e  di
utilizzo della Carta elettronica,  prevista  dall'articolo  1,  comma
979,  della  legge  28   dicembre   2015,   n.   208   e   successive
modificazioni»; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, recante «Regolamento recante
i criteri e le modalita' di attribuzione e di  utilizzo  della  Carta
elettronica, prevista dall'articolo 1,  comma  604,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145»; 
  Visto l'articolo 1, comma 357, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160,  come  modificato   dall'articolo   183,   comma   11-ter,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del  quale  «Al  fine  di
promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza  del  patrimonio
culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in  possesso,
ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i quali
compiono diciotto anni di eta' nel 2020, e' assegnata, nell'anno  del
compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di
spesa di 190 milioni di euro per l'anno 2020, una Carta  elettronica,
utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche  e  spettacoli  dal  vivo,  libri,   abbonamenti   a
quotidiani anche in formato  digitale,  musica  registrata,  prodotti
dell'editoria audiovisiva, titoli  di  accesso  a  musei,  mostre  ed
eventi culturali, monumenti, gallerie, aree  archeologiche  e  parchi
naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di
teatro o di lingua straniera»; 
  Visto l'articolo 1, comma 358, della citata legge 27 dicembre 2019,
n. 160, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro per i beni e  le
attivita' culturali e per il turismo, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definiti
gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di
cui al comma 357, i criteri e  le  modalita'  di  attribuzione  e  di
utilizzo della Carta»; 
  Tenuto conto dell'incremento,  pari  a  30  milioni  di  euro,  del
capitolo 1430, iscritto nella missione «Tutela e  valorizzazione  dei
beni e attivita' culturali e paesaggistici»,  programma  1.9  «Tutela
del patrimonio culturale» dello stato di previsione del Ministero per
i  beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo,  destinato
all'assegnazione della Carta elettronica ai beneficiari che  compiono
diciotto anni nell'anno 2020, disposto dalla legge 8 ottobre 2020, n.
128, recante «Disposizioni  per  l'assestamento  del  bilancio  dello
Stato per l'anno finanziario 2020»; 
  Tenuto   conto   dell'attuazione   delle   analoghe    misure    di
riconoscimento di  una  Carta  elettronica  ai  neo-diciottenni  gia'
realizzate negli anni 2016, 2017, 2018  e  2019  e,  in  particolare,
della realizzazione di una apposita piattaforma informatica  dedicata
e  della   definizione   e   implementazione   delle   modalita'   di
registrazione dei beneficiari e degli  operatori  commerciali,  della
emissione e validazione dei buoni di spesa, della fatturazione; 
  Rilevato  che  beneficiari  e  beni  acquistabili  con   la   carta
elettronica sono i medesimi gia' previsti nelle  precedenti  analoghe
misure attuate negli anni precedenti e regolate dal sopra  menzionato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre  2016,
n.  187,  con  la  sola  integrazione  dei   prodotti   dell'editoria
audiovisiva  e  degli  abbonamenti  a  quotidiani  anche  in  formato
digitale tra i beni acquistabili; 
  Ritenuto opportuno, al fine di assicurare la  migliore  continuita'
delle  iniziative  e  di  non  determinare   costi   aggiuntivi   per
l'Amministrazione ne' nuovi oneri per gli operatori gia' attivi sulla
predetta  piattaforma  informatica   dedicata,   di   continuare   ad
utilizzare tale strumento; 
  Sentito il garante per la protezione dei dati personali; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, effettuata con nota del 17 dicembre 2020; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
              e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177 
 
  1. Al decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  e
per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «, e dall'articolo 1, comma  357,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160.»; 
    b) all'articolo 2, comma 4, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «, e dall'articolo 1, comma  357,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160.»; 
    c) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «e nell'anno 2020.»; 
    d) all'articolo 5: 
      1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «per
i beneficiari che compiono diciotto anni di  eta'  nell'anno  2019  e
fino al 31 agosto 2021 per i beneficiari che compiono  diciotto  anni
di eta' nell'anno 2020.»; 
      2) dopo  il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  I
beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2020 possono
utilizzare la Carta, oltre che per l'acquisto di quanto  indicato  al
comma 2, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani anche in  formato
digitale.»; 
    e) all'articolo 6, comma 1, le parole: «da parte dei beneficiari»
sono sostituite dalle  seguenti:  «per  i  beneficiari  che  compiono
diciotto anni di eta' nell'anno 2019 ed  entro  e  non  oltre  il  28
febbraio 2022 per i beneficiari che compiono diciotto  anni  di  eta'
nell'anno 2020,»; 
    f) all'articolo 7: 
      1) al comma 4, dopo le  parole  «legge  30  dicembre  2018,  n.
145,», sono inserite le seguenti:  «e  dell'articolo  1,  comma  357,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160,»; 
      2) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Con
decreto del Segretario  generale  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo sono disciplinate  la  tipologia
dei dati trattati con il «registro vendite»,  la  finalita'  di  tale
trattamento e le relative  garanzie,  nel  rispetto  della  normativa
vigente in materia di trattamento dei dati personali.»; 
    g) all'articolo 10, comma 1, le parole «prevista dall'articolo 1,
comma 604, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui al presente regolamento»; 
    h) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
      «1. Alla copertura degli oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente regolamento si provvede: 
        a)  per  l'anno  2019,   mediante   corrispondente   utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui  al  comma  980  dell'articolo  1
della legge n.  208  del  2015,  come  rideterminata  dal  comma  604
dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018  in  misura  pari  a  240
milioni di euro per l'anno 2019; 
        b)  per  l'anno  2020,   mediante   corrispondente   utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui  al  comma  357  dell'articolo  1
della legge n. 160 del 2019, in misura pari a 190 milioni di euro,  e
delle risorse, pari a 30 milioni di  euro,  iscritte  nella  missione
«Tutela  e  valorizzazione  dei  beni   e   attivita'   culturali   e
paesaggistici», programma  1.9  «Tutela  del  patrimonio  culturale»,
capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo. 
      1-bis. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono impegnate
entro il 31 dicembre 2019 e possono essere spese entro il 31 dicembre
2021 e quelle  di  cui  alla  lettera  b)  del  medesimo  comma  sono
impegnate entro il 31 dicembre 2020 e possono essere spese  entro  il
31 dicembre 2022.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 22 dicembre 2020 
 
                                              Il Ministro per i beni  
                                             e le attivita' culturali 
                                                 e per il turismo     
                                                   Franceschini       
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Gualtieri         
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2021 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 310 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri»: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  recante
          «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di  termini»,  e'
          stato convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto
          2009, n. 102. 
              - Si riporta il testo degli articoli da  19  a  22  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 
              «Art.  19  (Istituzione   dell'Agenzia   per   l'Italia
          digitale).  -  1.  E'  istituita  l'Agenzia  per   l'Italia
          digitale, sottoposta  alla  vigilanza  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato. 
              2. L'Agenzia opera sulla base di principi di  autonomia
          organizzativa,    tecnico-operativa,     gestionale,     di
          trasparenza e di economicita' e persegue gli  obiettivi  di
          efficacia,  efficienza,  imparzialita',  semplificazione  e
          partecipazione dei cittadini e delle  imprese.  Per  quanto
          non previsto dal presente decreto all'Agenzia si  applicano
          gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
          n. 300.» 
              «Art.  21  (Organi  e  statuto).  -  1.   Sono   organi
          dell'Agenzia: 
                a) il direttore generale; 
                b) il Comitato di indirizzo; 
                c) il Collegio dei revisori dei conti. 
              2. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  o  il
          Ministro   delegato,   nomina   il    direttore    generale
          dell'Agenzia, tramite procedura di  selezione  ad  evidenza
          pubblica,  tra  persone   di   particolare   e   comprovata
          qualificazione  professionale  in  materia  di  innovazione
          tecnologica e in possesso di una documentata esperienza  di
          elevato livello nella gestione di processi di innovazione. 
              3. Il direttore generale e'  il  legale  rappresentante
          dell'agenzia, la dirige e  ne  e'  responsabile.  Resta  in
          carica tre anni. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, o del Ministro delegato, sentito il  Dipartimento
          della   funzione   pubblica   e'   approvato   lo   statuto
          dell'Agenzia entro quarantacinque giorni dalla  nomina  del
          direttore generale, in conformita' ai  principi  e  criteri
          direttivi previsti dall'articolo 8, comma  4,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in  quanto  compatibili
          con il presente decreto. Lo statuto prevede che il Comitato
          di  indirizzo  sia  composto  da  un  rappresentante  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante
          del   Ministero   dello   sviluppo   economico,    da    un
          rappresentante     del      Ministero      dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, da un rappresentante  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione,  da  un   rappresentante   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  da  due  rappresentanti
          designati dalla Conferenza unificata e  dai  rappresentanti
          delle amministrazioni centrali la  cui  spesa  corrente  di
          previsione per ciascun ministero in materia di  informatica
          e digitalizzazione, assegnata dalle tabelle  allegate  alla
          legge annuale di stabilita', non sia  inferiore  al  trenta
          per cento  della  previsione  annuale  complessiva  per  le
          Amministrazioni  centrali,  affinche'  siano  rappresentate
          sino alla concorrenza di almeno l'ottanta per  cento  della
          spesa corrente di previsione suindicata. Ai componenti  del
          Comitato  di  indirizzo  non  spettano  compensi,  gettoni,
          emolumenti o indennita' comunque definiti ne'  rimborsi  di
          spese e dalla loro partecipazione allo  stesso  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Con lo  statuto  sono  altresi'  disciplinate  le
          modalita'  di  nomina,  le  attribuzioni  e  le  regole  di
          funzionamento del Comitato di indirizzo e le  modalita'  di
          nomina del Collegio dei revisori dei conti. 
              Art. 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per  la
          diffusione delle tecnologie per l'innovazione;  successione
          dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane
          e strumentali). - 1. Dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, DigitPA e  l'Agenzia  per  la  diffusione
          delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi. 
              2. Al fine di garantire la continuita' delle  attivita'
          e dei rapporti facenti capo alle strutture  soppresse,  gli
          organi in carica alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto continuano  a  svolgere
          le rispettive  funzioni  fino  alla  nomina  del  direttore
          generale e deliberano altresi' i bilanci di chiusura  degli
          enti soppressi alla data di cessazione degli  enti  stessi,
          che sono  corredati  della  relazione  redatta  dall'organo
          interno  di  controllo  in  carica  alla  medesima  data  e
          trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del  Consiglio
          dei ministri e al Ministero dell'economia e delle  finanze.
          Il  direttore  generale  esercita  in  via  transitoria  le
          funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento  di
          cui all'articolo 20, comma 2, in  qualita'  di  commissario
          straordinario,  fino  alla  nomina   degli   altri   organi
          dell'Agenzia per l'Italia digitale. 
              3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia digitale il
          personale   di   ruolo   delle   amministrazioni   di   cui
          all'articolo  20,  comma  2,  le  risorse   finanziarie   e
          strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo
          articolo  20,  comma  2,  compresi  i   connessi   rapporti
          giuridici attivi e passivi, senza che sia  esperita  alcuna
          procedura di liquidazione, neppure giudiziale.  Le  risorse
          finanziarie trasferite all'Agenzia e non  ancora  impegnate
          con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata  in
          vigore della  presente  disposizione  sono  destinate  alle
          finalita' di cui all'articolo 20 e utilizzate dalla  stessa
          Agenzia per l'attuazione dei  compiti  ad  essa  assegnati.
          Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo
          1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e  i
          relativi rapporti in essere, nonche' le risorse finanziarie
          a valere  sul  Progetto  operativo  di  assistenza  tecnica
          «Societa'   dell'informazione»   che    permangono    nella
          disponibilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,
          che puo' avvalersi, per il loro utilizzo,  della  struttura
          di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale  italiana
          istituita presso la medesima Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri,  ai  sensi  del  comma  2  dell'articolo  47  del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,   e
          successive modificazioni. E'  fatto  salvo  il  diritto  di
          opzione per il personale in servizio a tempo  indeterminato
          presso  il  Dipartimento  per  la  digitalizzazione   della
          pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e  per  il  personale
          dell'Istituto  superiore  delle   comunicazioni   e   delle
          tecnologie dell'informazione. Per i  restanti  rapporti  di
          lavoro l'Agenzia subentra nella  titolarita'  del  rapporto
          fino alla naturale scadenza. 
              4. Il personale attualmente in servizio in posizione di
          comando presso le amministrazioni di cui  all'articolo  20,
          comma 2,  puo'  optare  per  il  transito  alle  dipendenze
          dell'agenzia.  Il  personale   comandato   non   transitato
          all'Agenzia  ritorna  all'amministrazione  o  all'ente   di
          appartenenza. 
              5.  Nelle  more  della  definizione  dei  comparti   di
          contrattazione, ai sensi dell'articolo  40,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, al  personale  dell'Agenzia  si  applica  il
          contratto collettivo nazionale di lavoro del personale  del
          comparto Ministeri. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, o del  Ministro  delegato,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanarsi  entro
          quarantacinque giorni dalla nomina del  direttore  generale
          dell'Agenzia, e' determinata  la  dotazione  delle  risorse
          umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di  130
          unita',  con  corrispondente  riduzione   delle   dotazioni
          organiche delle amministrazioni di provenienza, nonche'  la
          dotazione   delle   risorse   finanziarie   e   strumentali
          necessarie al funzionamento  dell'Agenzia  stessa,  tenendo
          conto del rapporto  tra  personale  dipendente  e  funzioni
          dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle  risorse
          e di riduzione delle spese per il funzionamento  e  per  le
          collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto  e'  definita
          la tabella di equiparazione del  personale  trasferito  con
          quello appartenente al  comparto  Ministeri.  I  dipendenti
          trasferiti  mantengono  l'inquadramento  previdenziale   di
          provenienza, nonche' il trattamento economico  fondamentale
          e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative.
          Nel  caso  in  cui  il  trattamento  risulti  piu'  elevato
          rispetto a quello  del  comparto  Ministeri,  il  personale
          percepisce  per  la  differenza  un  assegno  ad   personam
          riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. 
              7. 
              8. All'attuazione degli articoli 19, 20,  21  e  22  si
          provvede con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              9.  All'Agenzia  si  applicano  le   disposizioni   sul
          patrocinio   e   sull'assistenza   in   giudizio   di   cui
          all'articolo 1 del testo unico di cui al regio  decreto  30
          ottobre 1933, n. 1611. 
              10.  Il   comma   1   dell'articolo   68   del   codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'  sostituito   dal
          seguente: 
                «1.   Le   pubbliche   amministrazioni   acquisiscono
          programmi informatici o parti di  essi  a  seguito  di  una
          valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
          seguenti soluzioni disponibili sul mercato: 
                  a) software sviluppato  per  conto  della  pubblica
          amministrazione; 
                  b)  riutilizzo  di  software  o   parti   di   esso
          sviluppati per conto della pubblica amministrazione; 
                  c) software libero o a codice sorgente aperto; 
                  d)   software   combinazione    delle    precedenti
          soluzioni. 
              Solo quando la valutazione comparativa di tipo  tecnico
          ed  economico  dimostri  l'impossibilita'  di  accedere   a
          soluzioni open source o gia' sviluppate  all'interno  della
          pubblica  amministrazione  ad  un  prezzo   inferiore,   e'
          consentita l'acquisizione di programmi informatici di  tipo
          proprietario  mediante  ricorso   a   licenza   d'uso.   La
          valutazione di cui al presente comma e' effettuata  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
          digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
          altresi' parere circa il loro rispetto».». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 979 e 980,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato»: 
                «979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura
          e  la  conoscenza  del  patrimonio  culturale,  a  tutti  i
          residenti  nel  territorio  nazionale,  in  possesso,   ove
          previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita'  i
          quali compiono diciotto anni di  eta'  nell'anno  2016,  e'
          assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
          980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale
          massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata
          per    assistere    a    rappresentazioni    teatrali     e
          cinematografiche,  per  l'acquisto  di  libri  nonche'  per
          l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali,  monumenti,
          gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e  spettacoli
          dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono
          reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai  fini
          del computo del  valore  dell'indicatore  della  situazione
          economica  equivalente.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del  turismo  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono definiti i criteri e le  modalita'  di
          attribuzione e di  utilizzo  della  Carta  e  l'importo  da
          assegnare nell'ambito delle risorse disponibili. 
                980.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  979  e'
          autorizzata la spesa di 290  milioni  di  euro  per  l'anno
          2016, da iscrivere nello stato di previsione del  Ministero
          dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          28 giugno 2019, n. 59, recante «Misure urgenti  in  materia
          di  personale  delle  fondazioni  lirico   sinfoniche,   di
          sostegno  del  settore   del   cinema   e   audiovisivo   e
          finanziamento delle attivita' del Ministero per i beni e le
          attivita' culturali, di credito d'imposta per  investimenti
          pubblicitari   nei   settori   editoriale,   televisivo   e
          radiofonico,  di  normativa   antincendio   negli   edifici
          scolastici e per lo svolgimento della  manifestazione  UEFA
          Euro 2020, nonche' misure a favore degli istituti superiori
          musicali e delle accademie  di  belle  arti  non  statali»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  2019,
          n. 81: 
              «Art. 3 (Misure urgenti di semplificazione  e  sostegno
          per il settore cinema  e  audiovisivo).  -  1.  Al  decreto
          legislativo 31  luglio  2005,  n.  177  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 44-bis: 
                  1) al comma 1, le parole: «La quota di cui al primo
          periodo e' innalzata: a) al cinquantatre' per cento, per il
          periodo dal 1° luglio 2019  al  31  dicembre  2019;  b)  al
          cinquantasei per cento, per l'anno 2020; c) al sessanta per
          cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021.» sono soppresse; 
                  2) al comma 2, alinea, le parole:  «dal  1°  luglio
          2019,  alle  opere  audiovisive»  sono   sostituite   dalle
          seguenti: «dal 1° gennaio 2020, alle opere»; le parole  «di
          almeno la meta'»  sono  soppresse;  alla  lettera  b)  sono
          aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «;  tale  quota  e'
          ridotta a un quinto per l'anno 2020»; 
                  3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nella
          fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la  concessionaria  del
          servizio pubblico radiofonico,  televisivo  e  multimediale
          riserva almeno il 12 per cento  del  tempo  di  diffusione,
          escluso il  tempo  destinato  a  notiziari,  manifestazioni
          sportive,  giochi  televisivi,  pubblicita',   servizi   di
          teletext  e  televendite,  a   opere   cinematografiche   e
          audiovisive  di  finzione,   di   animazione,   documentari
          originali  di  espressione  originale   italiana,   ovunque
          prodotte; almeno un quarto di tale  quota  e'  riservata  a
          opere cinematografiche di  espressione  originale  italiana
          ovunque prodotte.»; 
                  4) il comma 4 e' sostituito dal  seguente:  «4.  Le
          percentuali di cui  ai  commi  1,  2  e  3  debbono  essere
          rispettate su base annua»; 
                b) all'articolo 44-ter: 
                  1) al comma 1, le lettere a) e b)  sono  sostituite
          dalle seguenti: «a) all'11,5  per  cento,  da  destinare  a
          opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020;
          b) al 12,5 per cento, da  destinare  a  opere  prodotte  da
          produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021.»; 
                  2) dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:
          «1-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui  all'articolo
          44-sexies prevedono che una percentuale  pari  almeno  alla
          meta' delle quote di cui al comma 1 sia riservata  a  opere
          di  espressione  originale  italiana  ovunque  prodotte  da
          produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»; 
                  3) al comma 2, dopo le parole: «La  percentuale  di
          cui  al  primo  periodo  e'  innalzata»  sono  inserite  le
          seguenti «al 3,5  per  cento  a  decorrere  dal  2020»;  le
          lettere a), b) e c) sono soppresse; e' aggiunto,  in  fine,
          il seguente periodo: «Il regolamento o i regolamenti di cui
          all'articolo 44-sexies prevedono che una  percentuale  pari
          almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a  opere
          di  espressione  originale  italiana  ovunque  prodotte  da
          produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»; 
                  4) al comma 3, alinea, sono aggiunte,  in  fine  le
          seguenti parole: «al 17 per cento, a decorrere  dal  2020»;
          le lettere a) e b) sono soppresse; 
                  5) dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:
          «3-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui  all'articolo
          44-sexies prevedono che una percentuale  pari  almeno  alla
          meta' delle quote di cui al comma 3 sia riservata  a  opere
          di  espressione  originale  italiana  ovunque  prodotte  da
          produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»; 
                  6) al  comma  4,  le  lettere  a),  b)  e  c)  sono
          sostituite dalle seguenti: «a) al 4 per cento nel 2020;  b)
          al 4,2 per cento a decorrere dal 2021.»; 
                  7) dopo  il  comma  4,  e'  inserito  il  seguente:
          «4-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui  all'articolo
          44-sexies prevedono che almeno l'85 per cento  delle  quote
          di cui al comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al
          preacquisto  di  opere  cinematografiche   di   espressione
          originale  italiana,   ovunque   prodotte   da   produttori
          indipendenti.»; 
                  8)  al  comma  5,  le  parole  da:  «di  animazione
          appositamente prodotte» e fino alla  fine  del  comma  sono
          sostituite  dalle   seguenti:   «prodotte   da   produttori
          indipendenti  e  specificamente  destinate  ai  minori  una
          ulteriore sotto quota non inferiore al 7  per  cento  della
          quota prevista per le opere europee di cui al comma  3,  di
          cui  almeno  il  65  per  cento  e'  riservato   ad   opere
          d'animazione»; 
                c) all'articolo 44-quater: 
                  1) al comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine  il
          seguente periodo: «. Per i fornitori di  servizi  di  media
          audiovisivi a richiesta che prevedono il  pagamento  di  un
          corrispettivo  specifico  per  la  fruizione   di   singoli
          programmi, la predetta quota  si  calcola  sui  titoli  del
          catalogo e non si applica l'obbligo  di  programmazione  di
          opere audiovisive europee realizzate  negli  ultimi  cinque
          anni;»; la lettera b) e' sostituita dalla  seguente:  «  b)
          gli obblighi di investimento in opere  audiovisive  europee
          prodotte da produttori indipendenti in misura pari al  12,5
          per cento  dei  propri  introiti  netti  annui  in  Italia,
          secondo quanto  previsto  con  regolamento  dell'Autorita'.
          Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento
          dell'Autorita' di cui  al  comma  1-bis,  gli  obblighi  di
          investimento di cui alla presente lettera, sono fissati  in
          misura pari al 15 per cento.»; 
                  2) dopo il  comma  1,  sono  inseriti  i  seguenti:
          «1-bis. Con regolamento dell'Autorita' da adottare, sentiti
          il Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  il
          Ministero dello sviluppo economico,  la  quota  di  cui  al
          comma 1, lettera b), puo' essere innalzata, in  misura  non
          superiore  al  20  per  cento,  in  relazione  a  modalita'
          d'investimento che non risultino coerenti con una  crescita
          equilibrata del sistema produttivo  audiovisivo  nazionale,
          nonche' sulla base dei seguenti criteri: 
                    a) il mancato stabilimento di una sede  operativa
          in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti  inferiore
          a venti unita', da verificare entro dodici mesi dalla  data
          di  entrata  in  vigore  del  regolamento   dell'Autorita',
          comporta l'aumento della quota di cui al comma  1,  lettera
          b), fino al 3 per cento; 
                    b)  il  mancato   riconoscimento   in   capo   ai
          produttori indipendenti di una quota di  diritti  secondari
          proporzionale  all'apporto   finanziario   del   produttore
          all'opera   in   relazione   alla   quale   e'   effettuato
          l'investimento, ovvero l'adozione di  modelli  contrattuali
          da cui derivi un ruolo meramente esecutivo  dei  produttori
          indipendenti comporta l'aumento della quota di cui al comma
          1, lettera b), fino al 4,5 per cento. 
              1-ter. Il regolamento dell'Autorita' di  cui  al  comma
          1-bis e' aggiornato, sentiti il Ministero per i beni  e  le
          attivita'  culturali  e   il   Ministero   dello   sviluppo
          economico, entro due anni dalla data della sua  entrata  in
          vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione  allo
          sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base
          della relazione annuale di cui  all'articolo  44-quinquies,
          comma 4.»; 
                  3) al comma 2  le  parole  «1°  luglio  2019»  sono
          sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»; 
                  4) al comma 4 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a
          richiesta che prevedono il pagamento  di  un  corrispettivo
          specifico per la fruizione di  singoli  programmi,  tra  le
          modalita' di  assolvimento  degli  obblighi  sono  compresi
          anche il  riconoscimento  al  titolare  del  diritto  della
          remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i
          costi sostenuti per la  distribuzione  digitale  dell'opera
          medesima sulla piattaforma digitale.»; 
                  5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  Una
          quota non inferiore  al  50  per  cento  della  percentuale
          prevista per le opere europee rispettivamente al  comma  1,
          lettere a) e b), e al comma 1-bis, e' riservata alle  opere
          di espressione originale italiana, ovunque  prodotte  negli
          ultimi  cinque  anni,  da   produttori   indipendenti.   Il
          regolamento o i regolamenti di cui  all'articolo  44-sexies
          prevedono che una percentuale  pari  almeno  ad  un  quinto
          della sotto quota di investimento di cui al presente comma,
          sia  riservato  a  opere  cinematografiche  di  espressione
          originale   italiana   ovunque   prodotte   da   produttori
          indipendenti, di cui il 75 per cento riservato  alle  opere
          prodotte negli ultimi cinque anni.»; 
                  6) al comma 6  le  parole  «1°  luglio  2019»  sono
          sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»; 
                d) all'articolo 44-quinquies: 
                  1) al comma 3 le  parole:  «a  decorrere  dall'anno
          2019» sono sostituite  dalle  seguenti:  «a  decorrere  dal
          2020»; le parole da: «assolto gli obblighi di  investimento
          previsti» fino alla fine del  comma  sono  sostitute  dalle
          seguenti: «assolto  gli  obblighi  previsti  nell'anno,  le
          eventuali oscillazioni in difetto, nel limite  massimo  del
          15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo  anno,
          devono essere recuperate nell'anno successivo  in  aggiunta
          agli obblighi dovuti per tale anno.  Nel  caso  in  cui  il
          fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la
          quota dovuta annualmente, la quota  eccedente  puo'  essere
          conteggiata ai fini del raggiungimento della  quota  dovuta
          nell'anno successivo.»; 
                  2) dopo  il  comma  3  sono  inseriti  i  seguenti:
          «3-bis. Ai fini di cui al  comma  3,  l'Autorita'  comunica
          annualmente  a  ciascun  fornitore  di  servizi  di   media
          audiovisivi il raggiungimento della  quota  annuale  ovvero
          l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno
          successivo  ovvero  l'eventuale  superamento  della   quota
          stessa da conteggiare nell'anno successivo. 
              3-ter. Restano ferme le sanzioni  di  cui  all'articolo
          51, in caso di mancato  recupero  della  quota  in  difetto
          nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore  al
          15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.»; 
                e) all'articolo 44-sexies: 
                  1) al comma 1, alinea, le parole «e  le  competenti
          Commissioni parlamentari» sono soppresse; alla lettera  b),
          le parole: «commi 2 e 4» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis»; 
                  2) al comma 3, alinea,  dopo  le  parole:  «44-ter»
          sono inserite le seguenti: «e all'articolo 44-quater»; alla
          lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «.
          In particolare, le modalita' di assolvimento degli obblighi
          e gli assetti contrattuali e produttivi  relativi  a  opere
          cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o
          documentari originali, di  espressione  originale  italiana
          ovunque  prodotte,  devono  assicurare  che  il   ruolo   e
          l'apporto dei produttori  indipendenti  non  sia  un  ruolo
          meramente esecutivo;»; 
                  3)  al  comma  4  le  parole:  «dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «per i beni e le attivita' culturali». 
              2. Il regolamento di cui all'articolo 44-quater,  comma
          1-bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come
          modificato dal comma 1 del presente articolo,  e'  adottato
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto. 
              3. All'articolo 3 del decreto  legislativo  7  dicembre
          2017, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 3: 
                  1)  all'alinea,  primo  periodo,  le   parole   «un
          Presidente  e  da»  sono  soppresse  e  dopo   le   parole:
          «quarantanove membri,» sono inserite le seguenti:  «di  cui
          uno con funzione di Presidente,»; al  secondo  periodo,  le
          parole: «Il Presidente e» sono soppresse; 
                  2) alla lettera a), dopo  la  parola:  «componenti»
          sono inserite le seguenti: «, compreso il Presidente,»; 
                  3)  alla  lettera  b),  la   parola:   «sette»   e'
          sostituita dalla seguente: «quattordici» e dopo  le  parole
          «dei  minori»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «ovvero   tra
          sociologi con particolare  competenza  nella  comunicazione
          sociale    e    nei    comportamenti    dell'infanzia     e
          dell'adolescenza»; 
                  4) la lettera d) e' abrogata; 
                b)  al   comma   6,   le   parole:   «di   tutte   le
          professionalita' di cui al comma 3, lettere b), c),  d)  ed
          e) e» sono  soppresse  e  le  parole:  «,  anche  g)»  sono
          sostituite dalle seguenti: «anche di uno dei componenti  di
          cui al comma 3, lettera g)». 
              4. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                  0a) all'articolo 13, comma 5, le  parole:  «di  cui
          agli articoli 26 e 27 non puo' essere inferiore al  15  per
          cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 26  e  27,
          comma 1, non puo'  essere  inferiore  al  10  per  cento  e
          superiore al 15 per cento del Fondo medesimo»; 
                  a) all'articolo 26, comma 2,  secondo  periodo,  la
          parola: «cinque» e' sostituita dalla parola «quindici»; 
                  b) all'articolo 27, dopo il comma 2 e' aggiunto  il
          seguente: «2-bis. I contributi  di  cui  al  comma  1  sono
          attribuiti dagli esperti di cui all'articolo 26,  comma  2,
          in relazione alla qualita' artistica, al valore culturale e
          all'impatto economico del progetto.»; 
              4-bis. Al comma 604  dell'articolo  1  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «musica registrata,»
          sono  inserite   le   seguenti:   «prodotti   dell'editoria
          audiovisiva,». 
              4-ter. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunti, in fine, i  seguenti
          periodi: «L'installazione di sistemi  di  videosorveglianza
          all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo  da
          parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere
          autorizzata  dal  Garante  per  la  protezione   dei   dati
          personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia
          di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE)
          n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27
          aprile 2016, anche con provvedimento di carattere  generale
          ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice di  cui
          al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196.  In  ogni
          caso,   tale   autorizzazione    puo'    essere    concessa
          esclusivamente al  fine  di  individuare  chi  abusivamente
          registra in locali di pubblico spettacolo, in  tutto  o  in
          parte,  un'opera  cinematografica  o  audiovisiva,  con  le
          modalita' di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione
          adeguata agli utenti. I dati acquisiti  per  effetto  della
          citata autorizzazione sono criptati  e  conservati  per  un
          periodo massimo di trenta  giorni,  decorrenti  dalla  data
          della registrazione, con modalita'  atte  a  garantirne  la
          sicurezza e la protezione da accessi  abusivi.  Decorso  il
          termine di cui al periodo precedente i dati  devono  essere
          distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di  cui
          al presente comma e' vietato, salva la loro acquisizione su
          iniziativa  della  polizia  giudiziaria  o   del   pubblico
          ministero».». 
              - Il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  recante
          «Disposizioni urgenti per il trasferimento  di  funzioni  e
          per la riorganizzazione dei  Ministeri  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, delle politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, dello  sviluppo  economico,  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare  e   dell'istruzione,
          dell'universita'  e   della   ricerca,   nonche'   per   la
          rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
          e delle carriere e per i compensi per lavoro  straordinario
          delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia  di
          qualifiche dei dirigenti e di  tabella  delle  retribuzioni
          del personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e
          per la continuita' delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni»,  e'  stato  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132. 
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  reca:
          «Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  reca:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 5, 6,  7,
          10 e 11 del decreto del Ministro per i beni e le  attivita'
          culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n.  177,  come
          modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto  disciplina
          i criteri e le modalita'  di  attribuzione  e  di  utilizzo
          della  Carta  elettronica,  di  seguito  «Carta»,  prevista
          dall'articolo 1, comma 604, della legge 30  dicembre  2018,
          n. 145, e  dall'articolo  1,  comma  357,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160.». 
              «Art. 2 (Carta elettronica). - 1. Il valore nominale di
          ciascuna Carta e' pari all'importo di 500 euro. 
              2. La Carta e'  realizzata  in  forma  di  applicazione
          informatica,  utilizzabile  tramite   accesso   alla   rete
          Internet, nel rispetto della normativa vigente  in  materia
          di trattamento dei  dati  personali,  con  riferimento,  in
          particolare alle modalita' e ai tempi di conservazione  dei
          dati personali. 
              3.  L'applicazione  richiede   la   registrazione   dei
          beneficiari  della  Carta  secondo  le  modalita'  previste
          dall'articolo  5  e  delle  strutture  e   degli   esercizi
          commerciali presso cui e'  possibile  utilizzare  la  Carta
          secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7. 
              4. L'applicazione  prevede  la  generazione,  nell'area
          riservata di ciascun beneficiario registrato, di  buoni  di
          spesa elettronici, con codice identificativo, associati  ad
          un  acquisto  di  uno  dei  beni   o   servizi   consentiti
          dall'articolo 1, comma 604, della legge 30  dicembre  2018,
          n. 145, e  dall'articolo  1,  comma  357,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160.». 
              «Art. 3 (Beneficiari della Carta). -  1.  La  Carta  e'
          concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso,
          ove  previsto,  di  permesso  di  soggiorno  in  corso   di
          validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno
          2019 e nell'anno 2020. 
              2. I dati anagrafici  dei  beneficiari  sono  accertati
          attraverso   il   Sistema   pubblico   per   la    gestione
          dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di  seguito
          «SPID», gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale.  A  tal
          fine,  gli  interessati  richiedono  l'attribuzione   della
          identita' digitale ai sensi del decreto del Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  24  ottobre  2014.  Attraverso  il
          medesimo sistema SPID, e' acquisito l'indirizzo e-mail  dei
          beneficiari,  che  l'Amministrazione  responsabile   tratta
          secondo   quanto   previsto   dall'articolo   10   per   la
          realizzazione  dei  compiti  attinenti  all'attribuzione  e
          all'utilizzo della Carta elettronica.». 
              «Art. 5 (Attivazione della  Carta).  -  1.  I  soggetti
          beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali
          ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  sulla  piattaforma
          informatica      dedicata,       attiva       all'indirizzo
          https://www.18app.italia.it/.    La    registrazione     e'
          consentita fino al 31 agosto 2020  per  i  beneficiari  che
          compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2019 e fino al  31
          agosto 2021 per i beneficiari che compiono diciotto anni di
          eta' nell'anno 2020. 
              2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11,  a
          ciascun soggetto beneficiario registrato e' attribuita  una
          Carta, per un importo pari a 500 euro, per l'acquisto di: 
                a)  biglietti   per   rappresentazioni   teatrali   e
          cinematografiche e spettacoli dal vivo; 
                b) libri; 
                c) titoli  di  accesso  a  musei,  mostre  ed  eventi
          culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche,  parchi
          naturali; 
                d) musica registrata; 
                e) corsi di musica; 
                f) corsi di teatro; 
                g) corsi di lingua straniera; 
                h) prodotti dell'editoria audiovisiva. 
              2-bis. I beneficiari che compiono diciotto anni di eta'
          nell'anno 2020 possono utilizzare la Carta, oltre  che  per
          l'acquisto di quanto indicato al comma 2, per l'acquisto di
          abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.». 
              «Art.  6  (Uso  della  Carta).  -  1.   La   Carta   e'
          utilizzabile, entro e non oltre il 28 febbraio 2021  per  i
          beneficiari che compiono diciotto anni  di  eta'  nell'anno
          2019 ed entro e  non  oltre  il  28  febbraio  2022  per  i
          beneficiari che compiono diciotto anni  di  eta'  nell'anno
          2020, per acquisti presso le strutture e  gli  esercizi  di
          cui all'articolo 7. 
              2. La Carta e' usata  attraverso  buoni  di  spesa,  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di  spesa  e'
          individuale e nominativo e puo' essere speso esclusivamente
          dal beneficiario registrato. 
              3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che
          inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica, e
          impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresi' essere
          stampati. 
              4. L'accettazione del  buono  di  spesa  da  parte  dei
          soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina  la
          riduzione, pari all'importo del buono  di  spesa  medesimo,
          del credito disponibile in capo al beneficiario. 
              5. I  buoni  di  spesa  generati,  ma  non  spesi,  non
          determinano variazione dell'importo  disponibile  da  parte
          del beneficiario.». 
              «Art. 7 (Registrazione di strutture, imprese e esercizi
          commerciali ed accettazione dei buoni). - 1. Fermo restando
          quanto previsto dall'articolo 12, le imprese e gli esercizi
          commerciali,  le  sale  cinematografiche,  da  concerto   e
          teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i  parchi
          naturali,  le  altre  strutture  ove  si  svolgono   eventi
          culturali  o  spettacoli  dal  vivo,  presso  i  quali   e'
          possibile utilizzare la Carta sono  inseriti,  a  cura  del
          MIBACT,  in  un   apposito   elenco,   consultabile   sulla
          piattaforma  informatica  dedicata,  attiva   all'indirizzo
          https://www.18app.italia.it/ 
              2. L'elenco  dei  parchi  nazionali,  per  i  quali  e'
          previsto un biglietto di ingresso, e' curato dal  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 
              3.  Per  agevolare  la  registrazione   di   specifiche
          categorie  di  esercenti  o  di   determinate   istituzioni
          pubbliche, il MIBACT puo' stipulare  apposite  convenzioni,
          senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello  Stato,
          con regioni e altri enti territoriali e locali, nonche' con
          associazioni di categoria. 
              4. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma
          1, i titolari o i legali rappresentanti delle  strutture  e
          degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre
          il 31 agosto 2020, sulla piattaforma informatica  dedicata.
          La registrazione,  che  avviene  tramite  l'utilizzo  delle
          credenziali fornite  dall'Agenzia  delle  entrate,  prevede
          l'indicazione  della  partita  I.V.A.,  del  codice   ATECO
          dell'attivita' prevalentemente svolta, della  denominazione
          e dei luoghi dove viene svolta l'attivita', della tipologia
          di beni e servizi, la dichiarazione che i  buoni  di  spesa
          saranno   accettati   esclusivamente   per   gli   acquisti
          consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge
          30 dicembre 2018, n. 145, e  dell'articolo  1,  comma  357,
          della   legge   27   dicembre   2019,   n.   160,   nonche'
          l'accettazione delle condizioni di uso e  delle  specifiche
          relative alla fatturazione. 
              5. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte
          dei soggetti accreditati,  di  accettazione  dei  buoni  di
          spesa secondo le modalita' stabilite dal presente  decreto,
          nonche' l'obbligo della tenuta di un «registro vendite», da
          compilare in conformita' a quanto previsto nelle condizioni
          di uso, redatte nel rispetto  della  normativa  vigente  in
          materia di trattamento dei  dati  personali,  accettate  in
          sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni  e  alle
          transazioni  realizzate  con  la  Carta.  Con  decreto  del
          Segretario generale del Ministero per i beni e le attivita'
          culturali e per il turismo sono disciplinate  la  tipologia
          dei dati trattati con il «registro vendite»,  la  finalita'
          di tale trattamento e le relative  garanzie,  nel  rispetto
          della normativa vigente in materia di trattamento dei  dati
          personali.». 
              «Art. 10 (Trattamento dei  dati  personali).  -  1.  Il
          MIBACT assicura il trattamento dei dati personali ai  sensi
          della   normativa   vigente,    limitandolo    alla    sola
          realizzazione  dei  compiti  attinenti  all'attribuzione  e
          all'utilizzo della Carta elettronica  di  cui  al  presente
          regolamento.  SOGEI  e   CONSAP   sono   Responsabili   del
          trattamento dei dati personali cui il MIBACT,  in  qualita'
          di Titolare del trattamento, ricorre. A tal fine, il MIBACT
          provvede  alla  stipula  del  contratto  o  atto  giuridico
          previsto dall'articolo 28 del regolamento (UE) n.  2016/679
          e disciplina, sentito il Garante per la protezione dei dati
          personali,  le  modalita'  e  i  tempi  della  gestione   e
          conservazione dei dati personali, nonche' gli obblighi e le
          responsabilita' reciproche fra il Titolare e i Responsabili
          del trattamento.». 
              «Art. 11 (Norme finanziarie). - 1. Alla copertura degli
          oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento si
          provvede: 
                a) per l'anno 2019, mediante corrispondente  utilizzo
          dell'autorizzazione  di  spesa  di   cui   al   comma   980
          dell'articolo  1  della  legge  n.  208  del   2015,   come
          rideterminata dal comma 604 dell'articolo 1 della legge  n.
          145 del 2018 in misura pari  a  240  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019; 
                b) per l'anno 2020, mediante corrispondente  utilizzo
          dell'autorizzazione  di  spesa  di   cui   al   comma   357
          dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, in misura pari
          a 190 milioni di euro, e delle risorse, pari a  30  milioni
          di euro, iscritte nella missione «Tutela  e  valorizzazione
          dei beni e attivita' culturali e paesaggistici»,  programma
          1.9 «Tutela del patrimonio culturale», capitolo 1430  dello
          stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita'
          culturali e per il turismo. 
              1-bis. Le risorse di cui al comma 1, lettera  a),  sono
          impegnate entro il 31 dicembre 2019 e possono essere  spese
          entro il 31 dicembre 2021 e quelle di cui alla  lettera  b)
          del medesimo comma sono impegnate entro il 31 dicembre 2020
          e possono essere spese entro il 31 dicembre 2022. 
              2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di  cui  al
          comma  1,  SOGEI  provvede  al  monitoraggio  degli   oneri
          derivanti dall'uso della Carta e trasmette  al  MIBACT,  al
          Ministero dell'economia e delle finanze e a  CONSAP,  entro
          il giorno 10 di ciascun mese, la  rendicontazione  riferita
          alla mensilita' precedente delle Carta  attivate  ai  sensi
          dell'articolo  5  e  dei  relativi  oneri.   In   caso   di
          esaurimento delle risorse disponibili SOGEI non  procede  a
          ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo  5,
          comma   2,   e   da'    tempestiva    comunicazione    alle
          Amministrazioni interessate anche al fine  di  adottare  le
          necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del
          beneficio di cui all'articolo 5, comma 2. 
              3.  Le  Amministrazioni   pubbliche   provvedono   alle
          attivita' di cui al presente decreto con le risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.».