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DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2017, n. 203

Riforma delle diposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220. (17G00217)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2023)
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Testo in vigore dal:  30-6-2019
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Art. 3

Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche
1. Presso la Direzione generale Cinema, di seguito: «DG Cinema», del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito: «Ministero», è istituita la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, di seguito Commissione.
La Commissione opera quale organismo di controllo della classificazione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera b), della legge n. 220 del 2016.
2. La Commissione verifica la corretta classificazione, proposta dagli operatori nel settore cinematografico, delle opere cinematografiche.
3. La Commissione è composta da
((...))
quarantanove membri,
((di cui uno con funzione di Presidente,))
nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per una durata di tre anni, rinnovabili una sola volta.
((...))
i membri sono scelti tra esperti, anche in quiescenza, di comprovata qualificazione professionale e competenza nel settore cinematografico o negli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori o nella comunicazione sociale. In particolare, i membri sono così individuati:
a) quattordici componenti
((, compreso il Presidente,))
scelti tra professori universitari in materie giuridiche, avvocati, magistrati assegnati a incarichi presso il tribunale dei minori, magistrati amministrativi, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari;
b)
((quattordici))
componenti scelti tra esperti con particolari competenze sugli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori
((ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza))
;
c) sette componenti scelti tra professori universitari di psicologia, psichiatria o pedagogia, pedagogisti e educatori professionali;
d)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 28 GIUGNO 2019, N. 59))
;
e) sette componenti designati dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative;
f) quattro componenti scelti tra esperti di comprovata qualificazione nel settore cinematografico, quali critici, studiosi o autori.
g) tre componenti designati dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative;
4. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede alla comunicazione dei nominativi dei componenti della Commissione alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti designati.
5. Ai componenti della Commissione non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento della Commissione sono assicurate dalla DG Cinema nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. La Commissione adotta un proprio regolamento di funzionamento, approvato con decreto del direttore generale Cinema, sentito il Consiglio superiore del cinema e l'audiovisivo, entro trenta giorni dalla data di insediamento della Commissione. Il regolamento prevede altresì l'organizzazione dei lavori della Commissione in sottocommissioni, fermo restando che in ogni sottocommissione, presieduta da uno degli esperti di cui al comma 3, lettera a), deve essere assicurata la presenza
((...))
, nel caso di verifica della classificazione di opere riferite a, o in cui vi è uso di, animali
((anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera g))
.