DECRETO-LEGGE 28 giugno 2019, n. 59

Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attivita' del Ministero per i beni e le attivita' culturali ((, di credito d'imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici)) e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 ((, nonche' misure a favore degli istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali)). (19G00067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 81 (in G.U. 12/08/2019, n. 188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 13-8-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema  e
                             audiovisivo 
 
  1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 44-bis: 
      1) al comma 1, le parole: «La quota di cui al primo periodo  e'
innalzata: a) al cinquantatre' per  cento,  per  il  periodo  dal  1°
luglio 2019 al 31 dicembre 2019; b) al cinquantasei  per  cento,  per
l'anno 2020; c) al sessanta per cento, a  decorrere  dal  1°  gennaio
2021.» sono soppresse; 
      2) al comma 2, alinea, le parole: «dal  1°  luglio  2019,  alle
opere audiovisive» sono sostituite dalle seguenti:  «dal  1°  gennaio
2020, alle opere»; le parole «di almeno  la  meta'»  sono  soppresse;
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «;  tale
quota e' ridotta a un quinto per l'anno 2020»; 
      3) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Nella  fascia
oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria del servizio  pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento
del tempo di diffusione, escluso  il  tempo  destinato  a  notiziari,
manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita',  servizi  di
teletext e televendite, a opere  cinematografiche  e  audiovisive  di
finzione,  di  animazione,  documentari  originali   di   espressione
originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale  quota
e'  riservata  a  opere  cinematografiche  di  espressione  originale
italiana ovunque prodotte.»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le percentuali di
cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua»; 
    b) all'articolo 44-ter: 
      1) al comma 1,  le  lettere  a)  e  b)  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a) all'11,5 per cento, da destinare a  opere  prodotte  da
produttori indipendenti, per l'anno 2020; b) al 12,5  per  cento,  da
destinare a opere prodotte da produttori  indipendenti,  a  decorrere
dall'anno 2021.»; 
      2) dopo il comma 1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  ((Il
regolamento o i regolamenti)) di cui all'articolo 44-sexies prevedono
che una percentuale pari almeno alla meta'  delle  quote  di  cui  al
comma 1 sia riservata  a  opere  di  espressione  originale  italiana
ovunque prodotte  da  produttori  indipendenti  negli  ultimi  cinque
anni.»; 
      3) al comma 2, dopo le parole: «La percentuale di cui al  primo
periodo e' innalzata» sono inserite le seguenti «al 3,5 per  cento  a
decorrere dal 2020»; le lettere  a),  b)  e  c)  sono  soppresse;  e'
aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «((Il  regolamento  o  i
regolamenti))  di  cui  all'articolo  44-sexies  prevedono  che   una
percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a
opere  di  espressione  originale  italiana  ovunque  prodotte   ((da
produttori indipendenti)) negli ultimi cinque anni.»; 
      4) al comma 3, alinea,  sono  aggiunte,  in  fine  le  seguenti
parole: «al 17 per cento, a decorrere dal 2020»; le lettere a)  e  b)
sono soppresse; 
      5) dopo il comma 3,  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  ((Il
regolamento o i regolamenti)) di cui all'articolo 44-sexies prevedono
che una percentuale pari almeno alla meta'  delle  quote  di  cui  al
comma 3 sia riservata  a  opere  di  espressione  originale  italiana
ovunque prodotte  da  produttori  indipendenti  negli  ultimi  cinque
anni.»; 
      6) al comma 4, le lettere a), b) e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a) al 4 per  cento  nel  2020;  b)  al  4,2  per  cento  a
decorrere dal 2021.»; 
      7) dopo il comma 4,  e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  ((Il
regolamento o i regolamenti)) di cui all'articolo 44-sexies prevedono
che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 4 sia riservato
alla coproduzione ovvero al pre-acquisto di opere cinematografiche di
espressione originale  italiana,  ovunque  prodotte  ((da  produttori
indipendenti)).»; 
      8) al comma 5,  le  parole  da:  «di  animazione  appositamente
prodotte» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle  seguenti:
«prodotte da produttori indipendenti e  specificamente  destinate  ai
minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per  cento  della
quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di cui  almeno
il 65 per cento e' riservato ad opere d'animazione»; 
    c) all'articolo 44-quater: 
      1) al comma 1, lettera a), e' aggiunto,  in  fine  il  seguente
periodo: «. Per  i  fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi  a
richiesta che prevedono il pagamento di  un  corrispettivo  specifico
per la fruizione di singoli programmi, la predetta quota  si  calcola
sui titoli del catalogo e non si applica l'obbligo di  programmazione
di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi  cinque  anni;»;
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  «  b)  gli  obblighi  di
investimento in opere  audiovisive  europee  prodotte  da  produttori
indipendenti in misura pari al 12,5 per  cento  dei  propri  introiti
netti annui  in  Italia,  secondo  quanto  previsto  con  regolamento
dell'Autorita'. Fino alla data di entrata in vigore  del  regolamento
dell'Autorita' di cui al comma 1-bis, gli obblighi di investimento di
cui alla presente lettera, sono fissati in  misura  pari  al  15  per
cento.»; 
      2) dopo il comma 1,  sono  inseriti  i  seguenti:  «1-bis.  Con
regolamento dell'Autorita' da adottare, sentiti il  Ministero  per  i
beni  e  le  attivita'  culturali  e  il  Ministero  dello   sviluppo
economico, la quota di cui  al  comma  1,  lettera  b),  puo'  essere
innalzata, in misura non superiore al 20 per cento,  in  relazione  a
modalita' d'investimento che non risultino coerenti con una  crescita
equilibrata del sistema  produttivo  audiovisivo  nazionale,  nonche'
sulla base dei seguenti criteri: 
        a) il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia  e
l'impiego di un numero di dipendenti inferiore  a  venti  unita',  da
verificare entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento dell'Autorita', comporta ((l'aumento della quota  di  cui
al comma 1, lettera b),)) fino al 3 per cento; 
        b)  il  mancato  riconoscimento   in   capo   ai   produttori
indipendenti  di  una  quota  di  diritti   secondari   proporzionale
all'apporto finanziario del produttore all'opera  in  relazione  alla
quale e' effettuato  l'investimento,  ovvero  l'adozione  di  modelli
contrattuali  da  cui  derivi  un  ruolo  meramente   esecutivo   dei
produttori indipendenti comporta ((l'aumento della quota  di  cui  al
comma 1, lettera b),)) fino al 4,5 per cento. 
      1-ter. Il regolamento dell'Autorita' di cui al comma  1-bis  e'
aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le attivita'  culturali
e il Ministero dello sviluppo economico, entro due  anni  dalla  data
della sua entrata in vigore e,  comunque,  con  cadenza  biennale  in
relazione allo sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla
base della relazione annuale di cui all'articolo 44-quinquies,  comma
4.»; 
      3) al comma 2 le parole «1° luglio 2019» sono sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2020»; 
      4) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i
fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta  che  prevedono
il pagamento di  un  corrispettivo  specifico  per  la  fruizione  di
singoli programmi, tra le modalita' di  assolvimento  degli  obblighi
sono compresi anche il riconoscimento al titolare del  diritto  della
remunerazione legata al successo commerciale  dell'opera  e  i  costi
sostenuti per la distribuzione  digitale  dell'opera  medesima  sulla
piattaforma digitale.»; 
      5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  Una  quota  non
inferiore al 50 per cento della percentuale  prevista  per  le  opere
europee rispettivamente al comma 1, lettere  a)  e  b),  e  al  comma
1-bis, e' riservata alle opere  di  espressione  originale  italiana,
ovunque  prodotte   negli   ultimi   cinque   anni,   da   produttori
indipendenti. ((Il regolamento o i regolamenti)) di cui  all'articolo
44-sexies prevedono che una percentuale  pari  almeno  ad  un  quinto
della sotto quota di investimento  di  cui  al  presente  comma,  sia
riservato a opere cinematografiche di espressione originale  italiana
ovunque prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75  per  cento
riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni.»; 
      6) al comma 6 le parole «1° luglio 2019» sono sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2020»; 
    d) all'articolo 44-quinquies: 
      1) al comma 3 le parole:  «a  decorrere  dall'anno  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere  dal  2020»;  le  parole  da:
«assolto gli obblighi di investimento previsti» fino  alla  fine  del
comma sono sostitute dalle seguenti: «assolto gli  obblighi  previsti
nell'anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel  limite  massimo
del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono
essere recuperate nell'anno  successivo  in  aggiunta  agli  obblighi
dovuti per tale anno. Nel caso in cui  il  fornitore  di  servizi  di
media audiovisivi abbia superato  la  quota  dovuta  annualmente,  la
quota eccedente puo' essere conteggiata ai  fini  del  raggiungimento
della quota dovuta nell'anno successivo.»; 
      2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Ai fini di
cui al comma 3, l'Autorita' comunica annualmente a ciascun  fornitore
di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale
ovvero l'eventuale oscillazione in difetto  da  recuperare  nell'anno
successivo ovvero  l'eventuale  superamento  della  quota  stessa  da
conteggiare nell'anno successivo. 
      3-ter. Restano ferme le sanzioni di  cui  all'articolo  51,  in
caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno  successivo
o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta
nell'anno di riferimento.»; 
    e) all'articolo 44-sexies: 
      1) al comma 1, alinea, le parole «e le  competenti  Commissioni
parlamentari» sono soppresse; alla lettera b), le parole: «commi 2  e
4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis»; 
      2) al comma 3, alinea, dopo le parole: «44-ter»  sono  inserite
le seguenti: «((e all'articolo  44-quater))»;  alla  lettera  a),  e'
aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «.  In  particolare,  le
modalita' di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e
produttivi  relativi  a  opere  cinematografiche  e  audiovisive   di
finzione, di  animazione  o  documentari  originali,  di  espressione
originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e
l'apporto dei produttori indipendenti  non  sia  un  ruolo  meramente
esecutivo;»; 
      3) al comma 4 le parole: «dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  i  beni  e  le
attivita' culturali». 
  2. Il regolamento di cui all'articolo 44-quater, comma 1-bis, ((del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal comma
1 del presente articolo,)) e' adottato entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  3. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n.  203,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) all'alinea, primo periodo, le parole «un  Presidente  e  da»
sono soppresse e dopo le parole: «quarantanove membri,» sono inserite
le seguenti: «di cui uno con funzione  di  Presidente,»;  al  secondo
periodo, le parole: «Il Presidente e » sono soppresse; 
      2) alla lettera a), dopo la parola: «componenti» sono  inserite
le seguenti: «, compreso il Presidente,»; 
      3) alla lettera b), la  parola:  «sette»  e'  sostituita  dalla
seguente: «quattordici» e dopo le parole «dei minori»  sono  aggiunte
le seguenti: «ovvero tra sociologi con particolare  competenza  nella
comunicazione   sociale   e   nei   comportamenti   dell'infanzia   e
dell'adolescenza»; 
      4) la lettera d) e' abrogata; 
    b) al comma 6, le parole: «di tutte le professionalita' di cui al
comma 3, lettere b), c), d) ed e) e» sono soppresse e le  parole:  «,
anche  g)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «anche  di  uno   dei
componenti di cui al comma 3, lettera g)». 
  4. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    ((0a) all'articolo 13, comma 5, le parole: "di cui agli  articoli
26 e 27 non puo' essere inferiore al 15 per cento e superiore  al  18
per cento del Fondo medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
agli articoli 26 e 27, comma 1, non puo' essere inferiore al  10  per
cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo")); 
    a) all'articolo 26, comma 2, secondo periodo, la parola: «cinque»
e' sostituita dalla parola «quindici»; 
    b) all'articolo 27, dopo il comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:
«2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti dagli  esperti
di  cui  all'articolo  26,  comma  2,  in  relazione  alla   qualita'
artistica,  al  valore  culturale   e   all'impatto   economico   del
progetto.»; 
  ((4-bis. Al comma 604 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145,  dopo  le  parole:  "musica  registrata,"  sono  inserite  le
seguenti: "prodotti dell'editoria audiovisiva,". 
  4-ter. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del testo unico delle  leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.
773, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'installazione  di
sistemi di videosorveglianza  all'interno  della  sala  destinata  al
pubblico  spettacolo  da  parte  dei  soggetti  di  cui  al   periodo
precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione  dei
dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in  materia  di
protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27  aprile  2016,  anche  con
provvedimento  di   carattere   generale   ai   sensi   dell'articolo
2-quinquiesdecies del codice di cui al decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196. In ogni caso, tale autorizzazione puo' essere  concessa
esclusivamente al fine di individuare chi  abusivamente  registra  in
locali  di  pubblico  spettacolo,  in  tutto  o  in  parte,  un'opera
cinematografica o audiovisiva, con le modalita' di cui  al  comma  1,
dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti
per effetto della citata autorizzazione sono  criptati  e  conservati
per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data  della
registrazione, con modalita' atte a  garantirne  la  sicurezza  e  la
protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui  al  periodo
precedente  i  dati   devono   essere   distrutti.   L'accesso   alle
registrazioni dei sistemi di cui al presente comma e' vietato,  salva
la loro acquisizione su iniziativa della polizia  giudiziaria  o  del
pubblico ministero")).