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DECRETO-LEGGE 28 giugno 2019, n. 59

Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali ((, di credito d'imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici)) e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 ((, nonchè misure a favore degli istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali)). (19G00067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 81 (in G.U. 12/08/2019, n. 188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  13-8-2019
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Art. 3

Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo
1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44-bis:
1) al comma 1, le parole: «La quota di cui al primo periodo è innalzata: a) al cinquantatrè per cento, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019; b) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020; c) al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021.» sono soppresse;
2) al comma 2, alinea, le parole: «dal 1° luglio 2019, alle opere audiovisive» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2020, alle opere»; le parole «di almeno la metà» sono soppresse; alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; tale quota è ridotta a un quinto per l'anno 2020»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua»;
b) all'articolo 44-ter:
1) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) all'11,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020; b) al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis.
((Il regolamento o i regolamenti))
di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;
3) al comma 2, dopo le parole: «La percentuale di cui al primo periodo è innalzata» sono inserite le seguenti «al 3,5 per cento a decorrere dal 2020»; le lettere a), b) e
c) sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
((Il regolamento o i regolamenti))
di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte
((da produttori indipendenti))
negli ultimi cinque anni.»;
4) al comma 3, alinea, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «al 17 per cento, a decorrere dal 2020»; le lettere a) e b) sono soppresse;
5) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis.
((Il regolamento o i regolamenti))
di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 3 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;
6) al comma 4, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) al 4 per cento nel 2020; b) al 4,2 per cento a decorrere dal 2021.»;
7) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis.
((Il regolamento o i regolamenti))
di cui all'articolo 44-sexies prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte
((da produttori indipendenti))
.»;
8) al comma 5, le parole da: «di animazione appositamente prodotte» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di cui almeno il 65 per cento è riservato ad opere d'animazione»;
c) all'articolo 44-quater:
1) al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine il seguente periodo: «. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, la predetta quota si calcola sui titoli del catalogo e non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;»; la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 12,5 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità di cui al comma 1-bis, gli obblighi di investimento di cui alla presente lettera, sono fissati in misura pari al 15 per cento.»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Con regolamento dell'Autorità da adottare, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico, la quota di cui al comma 1, lettera b), può essere innalzata, in misura non superiore al 20 per cento, in relazione a modalità d'investimento che non risultino coerenti con una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale, nonché sulla base dei seguenti criteri:
a) il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore a venti unità, da verificare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità, comporta
((l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera b),))
fino al 3 per cento;
b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all'apporto finanziario del produttore all'opera in relazione alla quale è effettuato l'investimento, ovvero l'adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti comporta
((l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera b),))
fino al 4,5 per cento.
1-ter. Il regolamento dell'Autorità di cui al comma 1-bis è aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 44-quinquies, comma 4.»;
3) al comma 2 le parole «1° luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;
4) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.»;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-bis, è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti.
((Il regolamento o i regolamenti))
di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di cui al presente comma, sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni.»;
6) al comma 6 le parole «1° luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;
d) all'articolo 44-quinquies:
1) al comma 3 le parole: «a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2020»; le parole da: «assolto gli obblighi di investimento previsti» fino alla fine del comma sono sostitute dalle seguenti: «assolto gli obblighi previsti nell'anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo.»;
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorità comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.
3-ter. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 51, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.»;
e) all'articolo 44-sexies:
1) al comma 1, alinea, le parole «e le competenti Commissioni parlamentari» sono soppresse; alla lettera b), le parole: «commi 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis»;
2) al comma 3, alinea, dopo le parole: «44-ter» sono inserite le seguenti: «
((e all'articolo 44-quater))
»; alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. In particolare, le modalità di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali, di espressione originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo;»;
3) al comma 4 le parole: «dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali».
2. Il regolamento di cui all'articolo 44-quater, comma 1-bis,
((del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo,))
è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) all'alinea, primo periodo, le parole «un Presidente e da» sono soppresse e dopo le parole: «quarantanove membri,» sono inserite le seguenti: «di cui uno con funzione di Presidente,»; al secondo periodo, le parole: «Il Presidente e » sono soppresse;
2) alla lettera a), dopo la parola: «componenti» sono inserite le seguenti: «, compreso il Presidente,»;
3) alla lettera b), la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e dopo le parole «dei minori» sono aggiunte le seguenti: «ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza»;
4) la lettera d) è abrogata;
b) al comma 6, le parole: «di tutte le professionalità di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) e» sono soppresse e le parole: «, anche g)» sono sostituite dalle seguenti: «anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera g)».
4. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 13, comma 5, le parole: "di cui agli articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo"))
;
a) all'articolo 26, comma 2, secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla parola «quindici»;
b) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto.»;
((
4-bis. Al comma 604 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "musica registrata," sono inserite le seguenti: "prodotti dell'editoria audiovisiva,".
4-ter. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In ogni caso, tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, con le modalità di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della citata autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui al periodo precedente i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al presente comma è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero"
))