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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020, n. 191

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (21G00029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/2023)
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Testo in vigore dal: 21-3-2021
al: 3-1-2024
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                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132   e,   in
particolare, l'articolo 4, comma 5; 
  Vista la legge 7 giugno 2000, n.  150,  recante  «Disciplina  delle
attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione   delle   pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in
particolare, gli articoli 14 e 14-bis; 
  Visto l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190,  concernente  «Disposizioni
per  la   prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  e  successive
modificazioni, recante  «Riordino  della  disciplina  riguardante  il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',  trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,  commi  49  e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in  particolare,
l'articolo 19, comma 9; 
  Visto l'articolo 116  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  novembre  2020,  n.   159   e,   in
particolare, l'articolo 1, comma 4-octies; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,
n. 212, concernente «Regolamento recante  la  riorganizzazione  degli
Uffici  di  diretta  collaborazione   presso   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto l'articolo 4, commi 1 e 2, del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 23 marzo 2012,  che  prevede  il  limite  alla
retribuzione o indennita'  riconosciuta  ai  pubblici  dipendenti  in
servizio, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa,  presso
ministeri o enti pubblici nazionali; 
  Ritenuto di  definire  l'organizzazione  degli  Uffici  di  diretta
collaborazione del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e
dell'organismo indipendente di valutazione della performance operante
presso il medesimo Ministero; 
  Vista  la  nota  prot.  n.  29644  del  14  luglio  2020,  con  cui
l'amministrazione   ha   informato   le   organizzazioni    sindacali
rappresentative e considerato  l'apposito  incontro  tenutosi  il  20
luglio 2020; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 10 dicembre 2020; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2020; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2020; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: 
    a) Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
    b) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    c) vice Ministri: i Sottosegretari di Stato presso  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ai quali e' stato attribuito  il
titolo di vice Ministro ai sensi  dell'articolo  10  della  legge  23
agosto 1988, n. 400; 
    d) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato  presso  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    e) Uffici  di  diretta  collaborazione:  gli  Uffici  di  diretta
collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
con i vice Ministri  e  con  i  Sottosegretari  di  Stato  presso  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  cui  all'articolo
14, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
    f) Uffici del Ministero: i dipartimenti e le  direzioni  generali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
          Note 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  17,  della  citata
          legge 23 agosto 1988, n. 400: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              -  Il  decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   104
          (Disposizioni urgenti per il trasferimento  di  funzioni  e
          per la riorganizzazione dei  Ministeri  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, delle politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, dello  sviluppo  economico,  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  delle
          infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
          rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
          e delle carriere e per i compensi per lavoro  straordinario
          delle Forze di polizia  e  delle  Forze  armate  e  per  la
          continuita' delle funzioni dell'Autorita' per  le  garanzie
          nelle comunicazioni), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 222 del 21 settembre  2019,  e'  stato  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20  novembre
          2019. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  5,  del
          citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132: 
                «Art. 4 (Istituzione della Struttura tecnica  per  il
          controllo interno del Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti). - (Omissis). 
                5. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          e' autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a procedere,  anche
          con riferimento ai compiti e  alle  funzioni  previsti  dai
          commi 1 e 2, alla riorganizzazione dei propri  uffici,  ivi
          compresi quelli di diretta collaborazione, mediante  uno  o
          piu' regolamenti adottati, previo parere del  Consiglio  di
          Stato,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro per la  pubblica
          amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa delibera  del  Consiglio  dei  ministri.  I
          regolamenti di cui al primo  periodo  sono  adottati  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica  e
          sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della
          Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1  a  3,
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla  data
          di efficacia di ciascuno  dei  predetti  decreti  cessa  di
          avere vigore, per il Ministero interessato, il  regolamento
          di organizzazione vigente. 
                (Omissis).». 
              - La legge 7 giugno  2000,  n.  150  (Disciplina  delle
          attivita'  di  informazione  e   di   comunicazione   delle
          pubbliche amministrazioni), e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2000. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. n. 112. 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni)
          e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  254  del  31
          ottobre 2009, S.O. n. 197. 
              - Si riporta il testo degli articoli 14 e  14-bis,  del
          citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: 
                «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione  della  performance.  Il   Dipartimento   della
          funzione  pubblica  assicura  la  corretta  istituzione   e
          composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 
                2. L'Organismo  di  cui  al  comma  1  sostituisce  i
          servizi di controllo interno, comunque denominati,  di  cui
          al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
          in piena  autonomia,  le  attivita'  di  cui  al  comma  4.
          Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
          cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo
          n. 286 del 1999, e riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
                2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione  della
          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale
          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
          possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 
                2-ter.  Il  Dipartimento  della   funzione   pubblica
          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma
          associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 
                3. 
                4.  L'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
          performance: 
                  a)  monitora  il  funzionamento   complessivo   del
          sistema della valutazione, della trasparenza  e  integrita'
          dei controlli interni  ed  elabora  una  relazione  annuale
          sullo stato  dello  stesso,  anche  formulando  proposte  e
          raccomandazioni ai vertici amministrativi; 
                  b)   comunica   tempestivamente    le    criticita'
          riscontrate ai competenti  organi  interni  di  Governo  ed
          amministrazione,  nonche'  alla  Corte  dei  conti   e   al
          Dipartimento della funzione pubblica; 
                  c) valida la Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta  in
          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai
          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la
          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito
          istituzionale dell'amministrazione; 
                  d)  garantisce  la  correttezza  dei  processi   di
          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla
          significativa   differenziazione   dei   giudizi   di   cui
          all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche'  dell'utilizzo
          dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
          presente decreto, dai contratti collettivi  nazionali,  dai
          contratti    integrativi,    dai    regolamenti     interni
          all'amministrazione,  nel   rispetto   del   principio   di
          valorizzazione del merito e della professionalita'; 
                  e)  propone,  sulla  base  del   sistema   di   cui
          all'articolo      7,      all'organo      di      indirizzo
          politico-amministrativo,   la   valutazione   annuale   dei
          dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi  di
          cui al Titolo III; 
                  f)  e'  responsabile  della  corretta  applicazione
          delle linee guida,  delle  metodologie  e  degli  strumenti
          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla
          base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19,  comma
          10, del decreto-legge n. 90 del 2014; 
                  g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
                  h) verifica i risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
                4-bis.  Gli  Organismi  indipendenti  di  valutazione
          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,
          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla
          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle
          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini
          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi
          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti
          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione
          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla
          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni
          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione
          dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del  2014,  e  dei
          dati e  delle  elaborazioni  forniti  dall'amministrazione,
          secondo  le  modalita'  indicate   nel   sistema   di   cui
          all'articolo 7. 
                4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al  comma
          4, l'Organismo indipendente di  valutazione  ha  accesso  a
          tutti    gli    atti    e     documenti     in     possesso
          dell'amministrazione,  utili  all'espletamento  dei  propri
          compiti,  nel  rispetto  della  disciplina  in  materia  di
          protezione dei dati personali. Tale  accesso  e'  garantito
          senza ritardo. L'Organismo ha altresi'  accesso  diretto  a
          tutti  i  sistemi  informativi  dell'amministrazione,   ivi
          incluso  il  sistema  di  controllo  di  gestione,  e  puo'
          accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
          al   fine   di    svolgere    le    verifiche    necessarie
          all'espletamento  delle  proprie  funzioni,  potendo  agire
          anche in collaborazione con gli organismi di  controllo  di
          regolarita'        amministrativa        e        contabile
          dell'amministrazione.  Nel  caso  di  riscontro  di   gravi
          irregolarita',  l'Organismo  indipendente  di   valutazione
          effettua   ogni   opportuna   segnalazione   agli    organi
          competenti. 
                5. 
                6. La validazione della Relazione  sulla  performance
          di cui al comma 4, lettera c), e'  condizione  inderogabile
          per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui
          al Titolo III. 
                7. 
                8.  I  componenti  dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti
          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
                9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
                10.   Il   responsabile   della   struttura   tecnica
          permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
          esperienza nel campo della  misurazione  della  performance
          nelle amministrazioni pubbliche. 
                11. Agli oneri derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno." 
                «Art.  14-bis  (Elenco,  durata   e   requisiti   dei
          componenti degli OIV). - 1. Il Dipartimento della  funzione
          pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti
          degli Organismi indipendenti  di  valutazione,  secondo  le
          modalita'  indicate   nel   decreto   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 19, comma 10, del  decreto-legge  n.  90  del
          2014. 
                2.   La   nomina   dell'organismo   indipendente   di
          valutazione  e'   effettuata   dall'organo   di   indirizzo
          politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
          al comma 1, previa procedura selettiva pubblica. 
                3.   La   durata    dell'incarico    di    componente
          dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre  anni,
          rinnovabile   una   sola    volta    presso    la    stessa
          amministrazione, previa procedura selettiva pubblica. 
                4. L'iscrizione all'Elenco nazionale  dei  componenti
          degli Organismi indipendenti di valutazione  avviene  sulla
          base di criteri selettivi che favoriscono il  merito  e  le
          conoscenze  specialistiche,  nel  rispetto   di   requisiti
          generali, di integrita'  e  di  competenza  individuati  ai
          sensi del comma 1. 
                5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti
          gli obblighi di aggiornamento  professionale  e  formazione
          continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
          dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. 
                6.  Le  nomine  e  i  rinnovi  dei  componenti  degli
          Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di
          inosservanza delle  modalita'  e  dei  requisiti  stabiliti
          dall'articolo 14 e dal presente articolo.  Il  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  segnala   alle   amministrazioni
          interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  23-ter,   del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici) convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214: 
                «Art. 23-ter (Disposizioni in materia di  trattamenti
          economici). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale  in  regime  di  diritto  pubblico  di  cui  all'
          articolo 3 del medesimo decreto legislativo,  e  successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
                2. Il personale di cui al comma 1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
                3. Con il decreto di cui al comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
                4.  Le  risorse  rivenienti  dall'applicazione  delle
          misure di cui al presente articolo sono annualmente versate
          al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.». 
              - La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'  nella   pubblica   amministrazione),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13  novembre
          2012. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013. 
              -  Il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,   n.   39
          (Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'articolo 1, commi  49  e  50,  della
          legge  6  novembre  2012,  n.  190),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013. 
              - Il  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90  (Misure
          urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
          amministrativa e per l'efficienza degli uffici  giudiziari)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144  del  24  giugno
          2014, e' stato convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          11 agosto 2014, n. 114, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 190 del 18 agosto 2014, S.O. n.70. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19,  comma  9,  del
          citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: 
                «Art.  19   (Soppressione   dell'Autorita'   per   la
          vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture  e  definizione  delle  funzioni   dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione). - (Omissis). 
                9. Al fine di concentrare l'attivita'  dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione sui compiti di  trasparenza  e  di
          prevenzione    della     corruzione     nelle     pubbliche
          amministrazioni, le funzioni della  predetta  Autorita'  in
          materia di misurazione e valutazione della performance,  di
          cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12,  13  e  14  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  sono  trasferite  al
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Con riguardo al solo trasferimento delle  funzioni  di  cui
          all'articolo 13, comma 6, lettere  m)  e  p),  del  decreto
          legislativo n. 150  del  2009,  relativamente  ai  progetti
          sperimentali  e  al  Portale   della   trasparenza,   detto
          trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo  tra
          il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  l'Autorita'
          nazionale anticorruzione, anche al fine  di  individuare  i
          progetti   che   possono   piu'   opportunamente   rimanere
          nell'ambito    della    medesima    Autorita'     nazionale
          anticorruzione. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   116,   del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
          del Servizio sanitario nazionale e  di  sostegno  economico
          per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                «Art. 116 (Termini riorganizzazione Ministeri). -  1.
          In considerazione dello stato di emergenza  sul  territorio
          nazionale   relativo   al   rischio   sanitario    connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,  i  termini  previsti
          dalla normativa  vigente  concernenti  i  provvedimenti  di
          riorganizzazione dei Ministeri con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo  e
          il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla
          data individuata dalle rispettive disposizioni normative.». 
              - Il decreto-legge  7  ottobre  2020,  n.  125  (Misure
          urgenti connesse con la proroga della  dichiarazione  dello
          stato di emergenza epidemiologica  da  COVID-19  e  per  la
          continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche'
          per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno
          2020), e' stato convertito, con modificazioni, dalla  legge
          27  novembre  2020,  n.  27,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 300 del 3 dicembre 2020.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  4-octies,
          del  citato  decreto-legge  7   ottobre   2020,   n.   125,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  novembre
          2020, n. 27: 
                «Art. 1 (Misure urgenti strettamente connesse con  la
          proroga della dichiarazione dello  stato  di  emergenza  da
          COVID-19). - (Omissis). 
                4-octies. All'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del
          decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.  132,  per
          l'adozione  dei  provvedimenti  di  riorganizzazione  degli
          uffici del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
          ivi compresi quelli di diretta collaborazione, e' differito
          al 31 dicembre 2020". 
                (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
          2008, n. 212 (Regolamento  recante  riorganizzazione  degli
          uffici di diretta collaborazione presso il Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti),  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2009. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1 e 2, del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23  marzo
          2012  (Limite  massimo   retributivo   per   emolumenti   o
          retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o
          autonomo con le pubbliche amministrazioni statali): 
                «Art.  4  (Limite  alla  retribuzione  o   indennita'
          riconosciuta ai pubblici dipendenti in servizio,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o enti pubblici nazionali). - 1. A  decorrere  dall'entrata
          in vigore  della  citata  legge  n.  214  del  2011,  fermo
          restando il limite massimo retributivo di cui  all'articolo
          3, il personale di cui all'articolo 2 che esercita funzioni
          direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di
          fuori ruolo o  di  aspettativa,  presso  Ministeri  o  enti
          pubblici nazionali, comprese  le  Autorita'  amministrative
          indipendenti, ove conservi, secondo il proprio ordinamento,
          l'intero      trattamento      economico       riconosciuto
          dall'amministrazione di appartenenza, non puo'  ricevere  a
          titolo di retribuzione o di indennita', o anche soltanto  a
          titolo di rimborso delle spese, per  l'incarico  ricoperto,
          piu'  del  25  per  cento  dell'ammontare  complessivo  del
          trattamento     economico      percepito      a      carico
          dell'amministrazione di appartenenza. 
                2. Se l'assunzione dell'incarico comporta la  perdita
          di  elementi  accessori  della  retribuzione   propri   del
          servizio   nell'amministrazione   di   appartenenza,   alla
          percentuale di cui al comma 1 si aggiunge un  importo  pari
          all'ammontare dei predetti elementi accessori, che  vengono
          contestualmente  considerati  ai  fini  del  calcolo  della
          percentuale medesima. 
                (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10, della legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art.  10  (Sottosegretari  di   Stato).   -   1.   I
          sottosegretari di  Stato  sono  nominati  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che  il
          sottosegretario  e'  chiamato  a  coadiuvare,  sentito   il
          Consiglio dei ministri. 
                2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari  di
          Stato prestano giuramento nelle  mani  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri con la formula di  cui  all'articolo
          1. 
                3. I sottosegretari di Stato coadiuvano  il  ministro
          ed esercitano  i  compiti  ad  essi  delegati  con  decreto
          ministeriale pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Fermi
          restando  la  responsabilita'  politica  e  i   poteri   di
          indirizzo politico dei Ministri ai sensi  dell'articolo  95
          della Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo'
          essere attribuito il titolo di vice ministro,  se  ad  essi
          sono conferite deleghe  relative  ad  aree  o  progetti  di
          competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
          piu' direzioni generali. In tale caso la delega,  conferita
          dal Ministro competente, e'  approvata  dal  Consiglio  dei
          ministri, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
                4. I sottosegretari  di  Stato  possono  intervenire,
          quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle  Camere
          e delle Commissioni parlamentari, sostenere la  discussione
          in conformita' alle direttive del ministro e rispondere  ad
          interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui  al
          comma  3  possono  essere  invitati  dal   Presidente   del
          Consiglio  dei   ministri,   d'intesa   con   il   Ministro
          competente, a partecipare alle  sedute  del  Consiglio  dei
          ministri, senza diritto di voto, per riferire su  argomenti
          e questioni attinenti alla materia loro delegata. 
                5.  Oltre  al  Sottosegretario  di   Stato   nominato
          segretario  del  Consiglio  dei  ministri,  possono  essere
          nominati presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          altri sottosegretari  per  lo  svolgimento  di  determinati
          compiti  e  servizi.  La  legge   sull'organizzazione   dei
          Ministeri  determina  il  numero  e  le  attribuzioni   dei
          sottosegretari. Entro tali  limiti  i  sottosegretari  sono
          assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed  ai
          Ministeri.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo (Art.  14
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  sostituito
          prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e
          poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998).  -
          (Omissis). 
                2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  comma  1
          il Ministro si avvale di uffici di diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
          nei limiti stabiliti dallo stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della  legge
          15 maggio 1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento  si
          provvede  al  riordino  delle  segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari   di    Stato.    Con    decreto    adottato
          dall'autorita' di Governo competente, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato,  in
          attuazione dell'articolo 12,  comma  1,  lettera  n)  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa  e,  per
          il  personale   disciplinato   dai   contratti   collettivi
          nazionali di  lavoro,  fino  ad  una  specifica  disciplina
          contrattuale,  il  trattamento  economico  accessorio,   da
          corrispondere mensilmente, a fronte delle  responsabilita',
          degli obblighi di  reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad
          orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.  Tale  trattamento,
          consistente in un  unico  emolumento,  e'  sostitutivo  dei
          compensi per il lavoro straordinario, per la  produttivita'
          collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
          Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento  di  cui
          al  presente  comma  sono  abrogate  le  norme  del   regio
          decreto-legge  10  luglio  1924,  n.  1100,  e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  ed   ogni   altra   norma
          riguardante la costituzione e la disciplina  dei  gabinetti
          dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri  e
          dei Sottosegretari di Stato. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 7, del decreto  legislativo  30
          luglio  1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione   del
          Governo, a norma dell'articolo  11  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59): 
                «Art. 7 (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro). - 1.  La  costituzione  e  la  disciplina  degli
          uffici  di  diretta  collaborazione   del   ministro,   per
          l'esercizio  delle  funzioni  ad  esso   attribuite   dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29   e   successive    modificazioni    ed    integrazioni,
          l'assegnazione di personale a tali  uffici  e  il  relativo
          trattamento  economico,  il   riordino   delle   segreterie
          particolari dei  sottosegretari  di  Stato,  sono  regolati
          dall'articolo  14,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29. 
                2. I regolamenti di  cui  al  suddetto  articolo  14,
          comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
          attengono, tra l'altro,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a)   attribuzione   dei    compiti    di    diretta
          collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace  e
          funzionale svolgimento dei  compiti  di  definizione  degli
          obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche  e  di
          valutazione della  relativa  attuazione  e  delle  connesse
          attivita' di comunicazione, nel rispetto del  principio  di
          distinzione  tra  funzioni  di  indirizzo  e   compiti   di
          gestione; 
                  b)  assolvimento  dei  compiti  di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti   ai   centri   di   responsabilita',   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto  1997,  n.
          279,  anche  in  funzione  della  verifica  della  gestione
          effettuata dagli appositi uffici, nonche'  del  compito  di
          promozione e sviluppo dei sistemi informativi; 
                  c)  organizzazione   degli   uffici   preposti   al
          controllo  interno  di  diretta   collaborazione   con   il
          ministro, secondo le disposizioni del  decreto  legislativo
          di riordino e potenziamento dei meccanismi e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, in modo da assicurare il  corretto  ed  efficace
          svolgimento dei compiti  ad  essi  assegnati  dalla  legge,
          anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari,
          organizzativi e personali; 
                  d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
          in  modo  da  assicurare:  il   raccordo   permanente   con
          l'attivita' normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione  di
          testi normativi del Governo garantendo la  valutazione  dei
          costi  della  regolazione,  la  qualita'   del   linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento e la semplificazione della normativa,  la  cura
          dei rapporti con gli altri organi  costituzionali,  con  le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; 
                  e) attribuzione dell'incarico di Capo degli  uffici
          di  cui   al   comma   1   ad   esperti,   anche   estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».