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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2020, n. 51

Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (20G00069)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2020
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Testo in vigore dal: 30-6-2020
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'articolo 3, in tema  di  trattamento  di  fine  servizio  e
termini di liquidazione della pensione, del  decreto-legge  28  marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
1997, n. 140, recante  «Misure  urgenti  per  il  riequilibrio  della
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», ed in particolare l'articolo 12, commi 7 e 8; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici», ed in particolare l'articolo 24; 
  Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
12 dicembre 2017, n.  289,  recante  «Adeguamento  dei  requisiti  di
accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita»; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2019,   n.   26,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni», ed in particolare l'articolo 23 «Anticipo del TFS»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  20
dicembre  1999  in  materia  di  trattamento  di  fine   rapporto   e
istituzione dei fondi pensione dei  pubblici  dipendenti,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2000, n. 111; 
  Visto, in particolare, il  comma  2  del  citato  articolo  23  del
decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  che  prevede  la  stipula  di
apposito accordo quadro tra il Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il  Ministro  per
la  pubblica  amministrazione  e  l'Associazione  bancaria  italiana,
sentito l'INPS; 
  Visto, in particolare, il  comma  7  del  citato  articolo  23  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che demanda ad  un  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per la pubblica  amministrazione,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge  del
presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per  la  protezione  dei
dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
la disciplina delle modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
al predetto  articolo  23  e  gli  ulteriori  criteri,  condizioni  e
adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del  Titolo  VI
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per  l'accesso  al
finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni  e  le  modalita'  di
funzionamento del Fondo di  garanzia  di  cui  al  comma  3  e  della
garanzia di ultima istanza dello Stato; 
  Visto l'articolo 16, comma 7, in materia previdenziale, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza
pubblica»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) ed in particolare: 
    a) l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), che, nel prevedere  che
i dati personali  sono  adeguati,  pertinenti  e  limitati  a  quanto
necessario  rispetto  alle  finalita'  per  le  quali  sono  trattati
(«minimizzazione dei dati»), sancisce i principi di proporzionalita',
non eccedenza e gradualita' dei dati personali; 
    b)  l'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  e),  secondo  cui  il
trattamento e' lecito ove ricorra la condizione  che  il  trattamento
stesso e' necessario per l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse
pubblico o connesso  all'esercizio  di  pubblici  poteri  di  cui  e'
investito il titolare del trattamento; 
    c) l'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), secondo cui la base  su
cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo  1,  lettera
e), deve essere stabilita dal  diritto  dello  Stato  membro  cui  e'
soggetto il titolare del trattamento prevedendo che nella stessa base
giuridica siano individuate disposizioni specifiche  in  merito  alle
condizioni relative alla liceita'  del  trattamento,  ai  periodi  di
conservazione ed alle misure di sicurezza; 
    d)  l'articolo  13  «Informazioni  da  fornire  qualora  i   dati
personali  siano  raccolti  presso  l'interessato»,   l'articolo   24
«Responsabilita'  del  titolare  del  trattamento»,   l'articolo   26
«Contitolari  del  trattamento»,  l'articolo  28  «Responsabile   del
trattamento»,  l'articolo  29  «Trattamento  sotto  l'autorita'   del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento»; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»; 
  Visto il Titolo VI del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385,  recante  «Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
creditizia»; 
  Vista la legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  recante  «Norme  per  la
tutela della concorrenza e del mercato»; 
  Vista la sentenza n. 159/2019 della  Corte  Costituzionale  del  17
aprile 2019  relativa  al  giudizio  di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28  marzo  1997,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.  140  e
dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Sentito l'INPS, per i profili di competenza; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso con nota n. 156 del 31 luglio 2019; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' garante  della  concorrenza  del
mercato, espresso con nota n. 52301 del 29 luglio 2019; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi  nella  adunanza  del  27  febbraio
2020; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  2019,
con il quale l'on. dott.ssa Fabiana Dadone e' stata nominata Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  5
settembre 2019 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e'
stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  26
settembre 2019, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni
al predetto Ministro, registrato alla  Corte  dei  conti  in  data  3
ottobre 2019, reg. n. 1882; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 23, comma
7,  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,  le  modalita'  di
attuazione delle disposizioni del citato articolo 23 e gli  ulteriori
criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai
sensi del Titolo VI del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, per l'accesso al finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni
e le modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma
3 del medesimo articolo 23 e della garanzia di ultima  istanza  dello
Stato. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n.  106  del  9  maggio  2001  -  Suppl.
          Ordinario n. 112. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri»: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge  28
          marzo  1997,  n.  79,  recante  «Misure  urgenti   per   il
          riequilibrio  della  finanza  pubblica»,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140: 
                «Art. 3 (Trattamento di fine servizio  e  termini  di
          liquidazione  della  pensione).   -   1.   Il   trattamento
          pensionistico   dei   dipendenti   delle    amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, compresi quelli  di  cui  ai  commi  4  e  5
          dell'art.  2   dello   stesso   decreto   legislativo,   e'
          corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla
          cessazione dal servizio. In  ogni  caso  l'ente  erogatore,
          entro la predetta data, provvede  a  corrispondere  in  via
          provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di
          quello previsto, fatte salve le disposizioni  eventualmente
          piu' favorevoli. 
                2.  Alla  liquidazione  dei   trattamenti   di   fine
          servizio, comunque denominati, per i dipendenti di  cui  al
          comma 1, loro superstiti  o  aventi  causa,  che  ne  hanno
          titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi
          dalla cessazione del rapporto di  lavoro  e,  nei  casi  di
          cessazione dal servizio per raggiungimento  dei  limiti  di
          eta'  o  di  servizio   previsti   dagli   ordinamenti   di
          appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio  a  causa
          del  raggiungimento  dell'anzianita'  massima  di  servizio
          prevista dalle norme di legge o di regolamento  applicabili
          nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla  cessazione
          del rapporto di lavoro.  Alla  corresponsione  agli  aventi
          diritto  l'ente  provvede  entro  i  successivi  tre  mesi,
          decorsi i quali sono dovuti gli interessi. 
                3. Per i dipendenti di cui al  comma  1  cessati  dal
          servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o
          aventi  causa,  il  trattamento   di   fine   servizio   e'
          corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque  non
          oltre tre mesi da tale data, decorsi i  quali  sono  dovuti
          gli interessi. 
                4. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si
          applicano   anche   alle   analoghe   prestazioni   erogate
          dall'Istituto postelegrafonici, nonche' a  quelle  relative
          al personale comunque iscritto alle gestioni  dell'Istituto
          nazionale    di     previdenza     per     i     dipendenti
          dell'amministrazione pubblica. 
                5. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  non
          trovano applicazione nei casi di  cessazione  dal  servizio
          per inabilita' derivante  o  meno  da  causa  di  servizio,
          nonche' per  decesso  del  dipendente.  Nei  predetti  casi
          l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro
          quindici  giorni  dalla   cessazione   dal   servizio,   la
          necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra'
          corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre  mesi
          successivi alla ricezione  della  documentazione  medesima,
          decorsi i quali sono dovuti gli interessi. 
                6.  I  dipendenti  pubblici  che  abbiano  presentato
          domanda di cessazione dal servizio possono revocarla  entro
          quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto.  I  dipendenti  gia'  cessati  per  causa
          diversa dal compimento dei limiti di eta' sono riammessi in
          servizio con effetto immediato qualora presentino  apposita
          istanza entro il predetto  termine  e  non  abbiano  ancora
          percepito, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  il  trattamento  di   fine   servizio,   comunque
          denominato.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 12, commi 7  e  8,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
          urgenti per in materia di stabilizzazione finanziaria e  di
          competitivita' economica», convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
                «Art. 12 (Interventi  in  materia  previdenziale).  -
          (Omissis). 
                7. A titolo di concorso al consolidamento  dei  conti
          pubblici attraverso il contenimento  della  dinamica  della
          spesa corrente nel  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica  previsti  dall'Aggiornamento  del  programma   di
          stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore  del
          presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
          amministrazioni pubbliche  come  individuate  dall'Istituto
          Nazionale di  Statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'art. 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  il
          riconoscimento     dell'indennita'      di      buonuscita,
          dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
          rapporto  e   di   ogni   altra   indennita'   equipollente
          corrisposta una  tantum  comunque  denominata  spettante  a
          seguito  di  cessazione  a  vario  titolo  dall'impiego  e'
          effettuato: a) in un unico importo annuale  se  l'ammontare
          complessivo della  prestazione,  al  lordo  delle  relative
          trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore  a
          50.000 euro; b)  in  due  importi  annuali  se  l'ammontare
          complessivo della  prestazione,  al  lordo  delle  relative
          trattenute fiscali, e' complessivamente superiore a  50.000
          euro ma inferiore a 100.000 euro.  In  tal  caso  il  primo
          importo annuale e' pari a 50.000 euro e il secondo  importo
          annuale e' pari all'ammontare residuo; c)  in  tre  importi
          annuali se l'ammontare complessivo  della  prestazione,  al
          lordo    delle    relative    trattenute    fiscali,     e'
          complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in  tal
          caso il primo importo annuale e' pari  a  50.000  euro,  il
          secondo importo annuale e' pari a 50.000 euro  e  il  terzo
          importo annuale e' pari all'ammontare residuo. 
                8.  Resta  fermo  quanto  previsto  dalla   normativa
          vigente in materia di determinazione della  prima  scadenza
          utile per il riconoscimento delle  prestazioni  di  cui  al
          comma 7 ovvero del primo importo annuale,  con  conseguente
          riconoscimento del secondo e  del  terzo  importo  annuale,
          rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro  mesi  dal
          riconoscimento del primo importo annuale. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214: 
                «Art. 24  (Disposizioni  in  materia  di  trattamenti
          pensionistici). - 1. Le disposizioni del presente  articolo
          sono  dirette  a  garantire  il  rispetto,  degli   impegni
          internazionali e  con  l'Unione  europea,  dei  vincoli  di
          bilancio,   la   stabilita'   economico-finanziaria   e   a
          rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo  del  sistema
          pensionistico  in  termini   di   incidenza   della   spesa
          previdenziale sul prodotto interno  lordo,  in  conformita'
          dei seguenti principi e criteri: a) equita'  e  convergenza
          intragenerazionale e intergenerazionale,  con  abbattimento
          dei  privilegi  e  clausole  derogative  soltanto  per   le
          categorie piu' deboli;  b)  flessibilita'  nell'accesso  ai
          trattamenti pensionistici anche attraverso  incentivi  alla
          prosecuzione della  vita  lavorativa;  c)  adeguamento  dei
          requisiti di accesso  alle  variazioni  della  speranza  di
          vita; semplificazione, armonizzazione ed  economicita'  dei
          profili   di   funzionamento   delle    diverse    gestioni
          previdenziali. 
                2. A decorrere dal 1° gennaio 2012,  con  riferimento
          alle anzianita' contributive maturate a decorrere  da  tale
          data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
          e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
          l'importo complessivo  del  trattamento  pensionistico  non
          puo'  eccedere  quello  che  sarebbe  stato  liquidato  con
          l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto  computando,
          ai fini della determinazione della misura del  trattamento,
          l'anzianita' contributiva necessaria per  il  conseguimento
          del  diritto  alla   prestazione,   integrata   da   quella
          eventualmente maturata fra la  data  di  conseguimento  del
          diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
          la corresponsione della prestazione stessa. 
                3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011
          i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva,  previsti
          dalla normativa vigente, prima della  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   ai   fini   del   diritto
          all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
          di vecchiaia o di  anzianita',  consegue  il  diritto  alla
          prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'
          chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
          diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con  riferimento
          ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo,  maturano
          i requisiti a partire dalla medesima data, le  pensioni  di
          vecchiaia, di vecchiaia anticipata  e  di  anzianita'  sono
          sostituite, dalle seguenti  prestazioni:  a)  "pensione  di
          vecchiaia  ",  conseguita  esclusivamente  sulla  base  dei
          requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito  ai
          commi 14, 15-bis e 18; b) "pensione anticipata", conseguita
          esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi  10
          e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. 
                4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui  pensione
          e'   liquidata   a   carico   dell'Assicurazione   Generale
          Obbligatoria (di seguito AGO) e  delle  forme  esclusive  e
          sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
          di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.
          335, la pensione di vecchiaia si puo'  conseguire  all'eta'
          in cui operano i requisiti minimi previsti  dai  successivi
          commi.  Il  proseguimento  dell'attivita'   lavorativa   e'
          incentivato, fermi  restando  i  limiti  ordinamentali  dei
          rispettivi  settori  di  appartenenza,   dall'operare   dei
          coefficienti di trasformazione calcolati fino  all'eta'  di
          settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza  di
          vita, come  previsti  dall'art.  12  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
          integrazioni.  Nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti,
          l'efficacia delle disposizioni di  cui  all'art.  18  della
          legge 20 maggio 1970, n.  300  e  successive  modificazioni
          opera fino al conseguimento del predetto limite massimo  di
          flessibilita'. 
                5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti  che  a
          decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti  per  il
          pensionamento indicati ai commi da  6  a  11  del  presente
          articolo non trovano applicazione le  disposizioni  di  cui
          all'art. 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni,  e
          le disposizioni di cui all'art. 1, comma 21, primo  periodo
          del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
                6. Relativamente ai soggetti di cui al  comma  5,  al
          fine di  conseguire  una  convergenza  verso  un  requisito
          uniforme per il conseguimento del  diritto  al  trattamento
          pensionistico  di  vecchiaia  tra  uomini  e  donne  e  tra
          lavoratori dipendenti e lavoratori  autonomi,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2012 i requisiti  anagrafici  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei  termini  di
          seguito indicati: a. 62 anni per le lavoratrici  dipendenti
          la cui pensione e' liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle
          forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico
          e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1°  gennaio
          2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
          decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma  la
          disciplina di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita ai sensi dell'art.  12  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122; b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici
          autonome  la   cui   pensione   e'   liquidata   a   carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  nonche'  della
          gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della  legge
          8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e' fissato
          a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio  2014,  a  65
          anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a
          decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma  la
          disciplina di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita ai sensi dell'art.  12  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122; comma per i  lavoratori  dipendenti  e
          per le lavoratrici dipendenti di cui all'art. 22-ter, comma
          1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
          e delle forme sostitutive ed esclusive  della  medesima  il
          requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
          anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1,  comma
          6, lettera b), della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; d. per
          i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  nonche'  della
          gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della  legge
          8  agosto  1995,  n.  335,  il  requisito   anagrafico   di
          sessantacinque  anni  per  l'accesso   alla   pensione   di
          vecchiaia nel sistema misto e il  requisito  anagrafico  di
          sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma 6, lettera b),
          della  legge  23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive
          modificazioni, e' determinato in 66 anni. 
                7. Il diritto alla pensione di vecchiaia  di  cui  al
          comma  6  e'  conseguito  in  presenza   di   un'anzianita'
          contributiva minima  pari  a  20  anni,  a  condizione  che
          l'importo della pensione risulti essere non inferiore,  per
          i lavoratori con riferimento ai quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  a
          1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335.  Il  predetto
          importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo
          dell'assegno sociale di cui  all'art.  3,  comma  6,  della
          legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e'  annualmente  rivalutato
          sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
          interno  lordo  (PIL)  nominale,  appositamente   calcolata
          dall'Istituto  nazionale   di   statistica   (ISTAT),   con
          riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
          In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
          PIL  operate  dall'ISTAT,  i   tassi   di   variazione   da
          considerare sono quelli relativi  alla  serie  preesistente
          anche per l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli
          relativi alla nuova  serie  per  gli  anni  successivi.  Il
          predetto importo  soglia  non  puo'  in  ogni  caso  essere
          inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo  mensile
          dell'assegno sociale stabilito per  il  medesimo  anno.  Si
          prescinde dal predetto requisito di importo  minimo  se  in
          possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni,  ferma
          restando un'anzianita'  contributiva  minima  effettiva  di
          cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del
          decreto-legge 28 settembre 2001, n.  355,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  novembre  2001,  n.  417,
          all'art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,  le
          parole ", ivi comprese  quelle  relative  ai  requisiti  di
          accesso  alla  prestazione  di  cui  al  comma  19,"   sono
          soppresse. 
                8. A decorrere  dal  1°  gennaio  2018  il  requisito
          anagrafico  per  il  conseguimento  dell'assegno   di   cui
          all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335  e
          delle prestazioni di cui all'art. 10 della legge 26  maggio
          1970, n. 381, e all'art. 19 della legge 30 marzo  1971,  n.
          118, e' incrementato di un anno. 
                9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui  pensione
          e' liquidata a carico dell'AGO e delle  forme  esclusive  e
          sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
          di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.
          335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione  di
          vecchiaia di cui al comma 6 del  presente  articolo  devono
          essere tali da  garantire  un'eta'  minima  di  accesso  al
          trattamento pensionistico non inferiore a  67  anni  per  i
          soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che  maturano
          il diritto alla prima decorrenza  utile  del  pensionamento
          dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti  dei
          predetti requisiti agli incrementi della speranza  di  vita
          ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta  eta'
          minima di accesso non fosse assicurata, sono  ulteriormente
          incrementati gli stessi requisiti, con  lo  stesso  decreto
          direttoriale di cui al citato art.  12,  comma  12-bis,  da
          emanare entro il 31 dicembre 2019, al  fine  di  garantire,
          per i soggetti, in possesso  dei  predetti  requisiti,  che
          maturano  il  diritto  alla  prima  decorrenza  utile   del
          pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al
          trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
          Resta ferma la disciplina di adeguamento dei  requisiti  di
          accesso al  sistema  pensionistico  agli  incrementi  della
          speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per   gli   adeguamenti
          successivi  a  quanto  previsto  dal  secondo  periodo  del
          presente comma. L'art. 5 della legge 12  novembre  2011  n.
          183 e' abrogato. 
                10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento
          ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico  dell'AGO
          e delle forme  sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,
          nonche' della gestione separata di cui  all'art.  2,  comma
          26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  l'accesso  alla
          pensione  anticipata  e'  consentito  se  risulta  maturata
          un'anzianita' contributiva di 42 anni e  10  mesi  per  gli
          uomini e 41 anni e 10 mesi per  le  donne.  Il  trattamento
          pensionistico decorre trascorsi  tre  mesi  dalla  data  di
          maturazione dei predetti requisiti. 
                11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10,  per
          i lavoratori con riferimento ai quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996  il
          diritto alla pensione anticipata,  previa  risoluzione  del
          rapporto di lavoro, puo' essere  conseguito,  altresi',  al
          compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni,  a
          condizione che risultino versati e  accreditati  in  favore
          dell'assicurato  almeno   venti   anni   di   contribuzione
          effettiva e che l'ammontare mensile  della  prima  rata  di
          pensione risulti essere non inferiore ad un importo  soglia
          mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
          media  quinquennale  del  prodotto  interno   lordo   (PIL)
          nominale, appositamente calcolata  dall'Istituto  nazionale
          di  statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio
          precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
          volte  l'importo  mensile  dell'assegno  sociale   di   cui
          all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n.  335,
          e successive modificazioni e integrazioni. In occasione  di
          eventuali revisioni della serie  storica  del  PIL  operate
          dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli
          relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
          verifica la revisione e quelli relativi  alla  nuova  serie
          per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile
          non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a
          2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale  stabilito
          per il medesimo anno. 
                12. A  tutti  i  requisiti  anagrafici  previsti  dal
          presente  decreto  per  l'accesso  attraverso  le   diverse
          modalita'  ivi  stabilite  al  pensionamento,  nonche'   al
          requisito  contributivo  di  cui  al  comma   10,   trovano
          applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita  di  cui
          all'art. 12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni;  al
          citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
          modifiche: a. al comma 12-bis dopo le parole" e all'art. 3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e  successive
          modificazioni," aggiungere le  seguenti:  "e  il  requisito
          contributivo  ai  fini  del   conseguimento   del   diritto
          all'accesso al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'
          anagrafica"; b. al comma 12-ter alla lettera a)  le  parole
          "i requisiti di eta'" sono sostituite  dalle  seguenti:  "i
          requisiti di eta' e di anzianita' contributiva";  comma  al
          comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine,
          la parola "anagrafici". 
                13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
          vita successivi  a  quello  effettuato  con  decorrenza  1°
          gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza  biennale  secondo
          le modalita' previste dall'art.  12  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
          integrazioni, salvo quanto previsto dal presente  comma.  A
          partire dalla medesima data i riferimenti al  triennio,  di
          cui al comma 12-ter dell'art. 12 del  citato  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
          integrazioni, devono riferirsi al biennio. Con  riferimento
          agli adeguamenti biennali  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente  comma  la  variazione  della  speranza  di   vita
          relativa al biennio di riferimento e' computata  in  misura
          pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei
          singoli anni del biennio medesimo e  la  media  dei  valori
          registrati nei singoli anni  del  biennio  precedente,  con
          esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021,
          in riferimento al quale la  variazione  della  speranza  di
          vita relativa al biennio 2017-2018 e'  computata,  ai  fini
          dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento,
          in misura pari alla differenza  tra  la  media  dei  valori
          registrati negli anni 2017 e 2018 e  il  valore  registrato
          nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di  cui  al  primo
          periodo  del  presente  comma  non  possono  in  ogni  caso
          superare i tre mesi, salvo recupero in sede di  adeguamento
          o di adeguamenti successivi nel caso  di  incremento  della
          speranza  di  vita  superiore  a  tre  mesi;   gli   stessi
          adeguamenti non sono effettuati  nel  caso  di  diminuzione
          della speranza di vita relativa al biennio di  riferimento,
          computata ai sensi del terzo periodo  del  presente  comma,
          salvo recupero in sede  di  adeguamento  o  di  adeguamenti
          successivi. 
                14.  Le  disposizioni  in  materia  di  requisiti  di
          accesso e di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore del presente  decreto  continuano
          ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il
          31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'art.  1,  comma  9
          della  legge  23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive
          modificazioni e  integrazioni,  nonche'  nei  limiti  delle
          risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base  della
          procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i  requisiti
          per  l'accesso  al  pensionamento  successivamente  al   31
          dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in  mobilita'  ai
          sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,  n.
          223, e successive  modificazioni,  sulla  base  di  accordi
          sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e  che
          maturano i requisiti per il pensionamento entro il  periodo
          di fruizione dell'indennita' di mobilita' di  cui  all'art.
          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  b)  ai
          lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi  dell'art.
          7, commi 6 e 7, della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni e  integrazioni,  per  effetto  di
          accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre  2011;  c)
          ai lavoratori che, alla data  del  4  dicembre  2011,  sono
          titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
          solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i
          quali sia stato previsto da  accordi  collettivi  stipulati
          entro la medesima data il diritto di  accesso  ai  predetti
          fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati
          restano tuttavia  a  carico  dei  fondi  medesimi  fino  al
          compimento di almeno 60 anni di  eta',  ancorche'  maturino
          prima del compimento della predetta eta'  i  requisiti  per
          l'accesso al pensionamento previsti  prima  della  data  di
          entrata in vigore del presente decreto;  d)  ai  lavoratori
          che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011,  siano
          stati  autorizzati  alla  prosecuzione   volontaria   della
          contribuzione;  e)  ai  lavoratori  che  alla  data  del  4
          dicembre 2011 hanno in corso  l'istituto  dell'esonero  dal
          servizio di cui all'art. 72, comma 1, del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge
          6 agosto 2008, n. 133;  ai  fini  della  presente  lettera,
          l'istituto dell'esonero  si  considera  comunque  in  corso
          qualora il provvedimento di concessione sia  stato  emanato
          prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto  sono  abrogati  i  commi  da  1  a  6
          dell'art. 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008,  che
          continuano a trovare applicazione per i lavoratori  di  cui
          alla  presente  lettera.  Sono  altresi'  disapplicate   le
          disposizioni   contenute   in   leggi   regionali   recanti
          discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal
          servizio; e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre
          2011 risultano essere in congedo per  assistere  figli  con
          disabilita' grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo
          unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,
          i quali maturino, entro ventiquattro  mesi  dalla  data  di
          inizio del predetto congedo, il requisito contributivo  per
          l'accesso  al  pensionamento  indipendentemente   dall'eta'
          anagrafica di cui all'art. 1, comma 6,  lettera  a),  della
          legge 23 agosto 2004, n. 243, e  successive  modificazioni;
          e-ter)  ai  lavoratori  che,  nel  corso  dell'anno   2011,
          risultano essere in congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5,
          del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  26  marzo
          2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito  di
          permessi ai sensi dell'art. 33,  comma  3,  della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i  quali
          perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili  a
          comportare la  decorrenza  del  trattamento  pensionistico,
          secondo la disciplina  vigente  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, entro il  trentaseiesimo  mese
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  medesimo
          decreto.  Il  trattamento  pensionistico  non  puo'   avere
          decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014. 
                15. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto  sono  definite  le   modalita'   di
          attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
          limite massimo numerico dei soggetti  interessati  ai  fini
          della concessione del beneficio di  cui  al  comma  14  nel
          limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di  euro
          per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
          milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro  per
          l'anno 2016, 1.030 milioni di euro  per  l'anno  2017,  610
          milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per
          l'anno 2019.  Gli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza
          obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla  base  della
          data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
          periodo di esonero di cui alla lettera  e)  del  comma  14,
          delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
          cui al comma 14 che intendono avvalersi  dei  requisiti  di
          accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
          predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite
          numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
          primo periodo del  presente  comma,  i  predetti  enti  non
          prenderanno in esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
          finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici  previsti   dalla
          disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito  del  predetto
          limite numerico  sono  computati  anche  i  lavoratori  che
          intendono  avvalersi,  qualora  ne  ricorrano  i  necessari
          presupposti e requisiti, congiuntamente  del  beneficio  di
          cui al comma 14 del presente articolo e di quello  relativo
          al regime delle decorrenze disciplinato dall'art. 12, comma
          5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, per il quale  risultano  comunque
          computati nel relativo limite numerico di cui  al  predetto
          art. 12, comma 5, afferente  al  beneficio  concernente  il
          regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso,  ai
          soggetti di cui al presente comma che maturano i  requisiti
          dal  1°  gennaio  2012  trovano  comunque  applicazione  le
          disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo. 
                15-bis.  In  via  eccezionale,   per   i   lavoratori
          dipendenti  del  settore  privato  le  cui  pensioni   sono
          liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
          e delle forme sostitutive della medesima: a)  i  lavoratori
          che abbiano maturato un'anzianita' contributiva  di  almeno
          35 anni  entro  il  31  dicembre  2012  i  quali  avrebbero
          maturato,  prima  dell'entrata  in  vigore   del   presente
          decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro
          il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata  alla
          legge 23 agosto 2004, n. 243, e  successive  modificazioni,
          possono conseguire il trattamento della pensione anticipata
          al compimento di un'eta'  anagrafica  non  inferiore  a  64
          anni; b) le lavoratrici possono conseguire  il  trattamento
          di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole,  ai  sensi  del
          comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
          64  anni  qualora  maturino  entro  il  31  dicembre   2012
          un'anzianita'  contributiva  di  almeno  20  anni  e   alla
          medesima data conseguano un'eta' anagrafica  di  almeno  60
          anni. 
                16. Con il decreto direttoriale  previsto,  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 11 della legge 8 agosto  1995,  n.  335,
          come modificato dall' art. 1,  comma  15,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale
          del coefficiente di trasformazione di cui all'art. 1, comma
          6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria
          a quanto  previsto  all'art.  12,  comma  12-quinquies  del
          decreto-legge  31  maggio  2012,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni  con  legge  30  luglio  2010,  n.   122,   e
          successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1°
          gennaio 2013 lo stesso coefficiente  di  trasformazione  e'
          esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70.
          Il predetto valore di 70 anni e' adeguato  agli  incrementi
          della speranza di vita nell'ambito  del  procedimento  gia'
          previsto  per  i  requisiti   del   sistema   pensionistico
          dall'art. 12 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e,
          conseguentemente,  ogniqualvolta  il  predetto  adeguamento
          triennale   comporta,    con    riferimento    al    valore
          originariamente  indicato  in  70  anni  per  l'anno  2012,
          l'incremento dello stesso tale da superare di  una  o  piu'
          unita'  il  predetto  valore  di  70,  il  coefficiente  di
          trasformazione di cui al comma 6 dell' art. 1 della legge 8
          agosto  1995,  n.  335,  e'  esteso,  con   effetto   dalla
          decorrenza  di  tale  determinazione,  anche  per  le  eta'
          corrispondenti a tali valori  superiori  a  70  nell'ambito
          della medesima procedura di cui  all'  art.  1,  comma  11,
          della citata legge n. 335 del  1995.  Resta  fermo  che  la
          rideterminazione    aggiornata    del    coefficiente    di
          trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
          eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'
          effettuata con la predetta procedura di cui  all'  art.  1,
          comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.  Al  fine  di
          uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
          all'art. 1, comma 11 della citata legge 8 agosto  1995,  n.
          335   e   successive    modificazioni    e    integrazioni,
          all'adeguamento  dei  requisiti  di  cui  al  comma  12-ter
          dell'art. 12 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  gli
          aggiornamenti  dei  coefficienti   di   trasformazione   in
          rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
          sono effettuati con periodicita' biennale. 
                17.  Ai  fini  del  riconoscimento   della   pensione
          anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
          stessa ai sensi dei commi 10 e 11  del  presente  articolo,
          per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
          pesanti, a norma dell'art. 1 della legge 4  novembre  2010,
          n. 183, all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile  2011,
          n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: - al comma
          5, le parole "2008-2012" sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "2008-2011" e alla lettera  d)  del  medesimo  comma  5  le
          parole "per gli anni 2011 e  2012"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "per l'anno 2011"; - al comma 4, la parola "2013"
          e' sostituita dalla seguente:  "2012"  e  le  parole:  "con
          un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di eta'
          anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre  unita'
          rispetto  ai  requisiti  previsti  dalla  Tabella  B"  sono
          sostituite dalle seguenti: "con i requisiti previsti  dalla
          Tabella B"; - al comma 6 le parole "dal 1° luglio  2009"  e
          "ai commi 4 e  5"  sono  sostituite  rispettivamente  dalle
          seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre  2011"  e  "al
          comma 5"; - dopo il comma 6 e' inserito il  seguente  comma
          "6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al
          comma 1, lettera b), numero 1), per  un  numero  di  giorni
          lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i  requisiti
          per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il  requisito
          anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B  di  cui
          all'allegato 1  della  legge  n.  247  del  2007:  a)  sono
          incrementati rispettivamente di due anni e  di  due  unita'
          per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero
          di  giorni  lavorativi  all'anno  da  64  a  71;  b)   sono
          incrementati rispettivamente di un anno e di una unita' per
          coloro che svolgono le predette attivita' lavorative per un
          numero di giorni lavorativi all'anno da  72  a  77."  -  al
          comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti:
          "commi 6 e 6-bis". 
                17-bis. 
                18.  Allo  scopo  di  assicurare   un   processo   di
          incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento
          anche   ai   regimi   pensionistici   e    alle    gestioni
          pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
          in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli
          vigenti  nell'assicurazione  generale   obbligatoria,   ivi
          compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'art.  78,
          comma 23, della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e  al
          personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.
          195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n.  1570,  nonche'
          ai rispettivi dirigenti, con regolamento da  emanare  entro
          il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 17, comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione
          dei requisiti di accesso al sistema pensionistico,  tenendo
          conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei  settori
          di attivita'  nonche'  dei  rispettivi  ordinamenti.  Fermo
          restando quanto indicato al  comma  3,  primo  periodo,  le
          disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
          ai lavoratori iscritti al Fondo speciale  istituito  presso
          l'INPS ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre  1999,
          n. 488. 
                19. All'art. 1, comma 1, del  decreto  legislativo  2
          febbraio  2006,  n.  42,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole  ",
          di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse. 
                20. Resta fermo che l'attuazione  delle  disposizioni
          di cui all'art. 72 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
          112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto  2008,
          n. 133, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  con
          riferimento ai soggetti che maturano  i  requisiti  per  il
          pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene  conto
          della  rideterminazione  dei  requisiti   di   accesso   al
          pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al
          fine di agevolare il processo di  riduzione  degli  assetti
          organizzativi  delle  pubbliche  amministrazioni,  restano,
          inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
          raggiungimento del limite  di  eta'  gia'  adottati,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  nei
          confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2011, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1°
          gennaio 2012. 
                21. A decorrere dal 1° gennaio  2012  e  fino  al  31
          dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta'  a
          carico degli  iscritti  e  dei  pensionati  delle  gestioni
          previdenziali  confluite  nel  Fondo  pensioni   lavoratori
          dipendenti e del Fondo di previdenza per  il  personale  di
          volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
          di determinare in modo equo il  concorso  dei  medesimi  al
          riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare  della  misura
          del  contributo  e'  definita  dalla  Tabella  A   di   cui
          all'Allegato  n.  1  del  presente  decreto-legge   ed   e'
          determinata  in   rapporto   al   periodo   di   iscrizione
          antecedente  l'armonizzazione  conseguente  alla  legge   8
          agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata  in
          base  ai  parametri  piu'  favorevoli  rispetto  al  regime
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono   escluse
          dall'assoggettamento al contributo le pensioni  di  importo
          pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo  INPS,  le
          pensioni e gli assegni di  invalidita'  e  le  pensioni  di
          inabilita'.  Per  le  pensioni  a  carico  del   Fondo   di
          previdenza per il personale di volo dipendente  da  aziende
          di navigazione aerea  l'imponibile  di  riferimento  e'  al
          lordo della quota di pensione capitalizzata al momento  del
          pensionamento. A  seguito  dell'applicazione  del  predetto
          contributo sui trattamenti  pensionistici,  il  trattamento
          pensionistico  medesimo,  al  netto   del   contributo   di
          solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
          a 5 volte il trattamento minimo. 
                22. Con effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          delle gestioni pensionistiche dei  lavoratori  artigiani  e
          commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
          incrementate di 1,3  punti  percentuali  dall'anno  2012  e
          successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino  a
          raggiungere il livello del 24 per cento. 
                23. Con effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          dei  lavoratori  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni
          iscritti alla relativa  gestione  autonoma  dell'INPS  sono
          rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui  all'Allegato
          n.  1  del  presente   decreto.   24.   In   considerazione
          dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario  delle
          rispettive gestioni in conformita' alle disposizioni di cui
          al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
          legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e  le  forme
          gestorie   di   cui   ai   predetti    decreti    adottano,
          nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non
          oltre il 30 settembre  2012,  misure  volte  ad  assicurare
          l'equilibrio  tra  entrate   contributive   e   spesa   per
          prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti
          ad un arco temporale di  cinquanta  anni.  Le  delibere  in
          materia  sono  sottoposte  all'approvazione  dei  Ministeri
          vigilanti  secondo  le  disposizioni  di  cui  ai  predetti
          decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro  trenta
          giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine
          del  30  settembre  2012  senza  l'adozione  dei   previsti
          provvedimenti, ovvero  nel  caso  di  parere  negativo  dei
          Ministeri vigilanti, si applicano, con  decorrenza  dal  1°
          gennaio 2012: a) le disposizioni di  cui  al  comma  2  del
          presente  articolo  sull'applicazione  del  pro-rata   agli
          iscritti  alle  relative  gestioni;  b)  un  contributo  di
          solidarieta', per gli  anni  2012  e  2013,  a  carico  dei
          pensionati nella misura dell'1 per cento. 
                25.  La  rivalutazione  automatica  dei   trattamenti
          pensionistici, secondo il  meccanismo  stabilito  dall'art.
          34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa
          agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta: a) nella misura del
          100 per cento per i trattamenti  pensionistici  di  importo
          complessivo fino a tre volte il  trattamento  minimo  INPS.
          Per le  pensioni  di  importo  superiore  a  tre  volte  il
          trattamento  minimo  INPS  e  inferiore   a   tale   limite
          incrementato  della  quota  di   rivalutazione   automatica
          spettante sulla base  di  quanto  previsto  dalla  presente
          lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque  attribuito
          fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; b) nella
          misura del 40 per cento  per  i  trattamenti  pensionistici
          complessivamente  superiori  a  tre  volte  il  trattamento
          minimo  INPS  e  pari  o  inferiori  a  quattro  volte   il
          trattamento  minimo  INPS   con   riferimento   all'importo
          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
          importo superiore a quattro volte il  predetto  trattamento
          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; c) nella misura del 20 per cento  per  i
          trattamenti  pensionistici  complessivamente  superiori   a
          quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori
          a cinque volte il trattamento minimo INPS  con  riferimento
          all'importo complessivo dei trattamenti  medesimi.  Per  le
          pensioni di importo superiore a cinque  volte  il  predetto
          trattamento minimo e inferiore a tale  limite  incrementato
          della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla
          base di quanto previsto dalla presente  lettera,  l'aumento
          di rivalutazione e' comunque attribuito fino a  concorrenza
          del predetto limite maggiorato; d) nella misura del 10  per
          cento  per  i  trattamenti  pensionistici  complessivamente
          superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e  pari
          o inferiori a sei volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
          riferimento   all'importo   complessivo   dei   trattamenti
          medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei  volte
          il predetto trattamento minimo e inferiore  a  tale  limite
          incrementato  della  quota  di   rivalutazione   automatica
          spettante sulla base  di  quanto  previsto  dalla  presente
          lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque  attribuito
          fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;  e)  non
          e'   riconosciuta   per   i    trattamenti    pensionistici
          complessivamente  superiori  a  sei  volte  il  trattamento
          minimo INPS con  riferimento  all'importo  complessivo  dei
          trattamenti medesimi. 
                25-bis. La rivalutazione automatica  dei  trattamenti
          pensionistici, secondo il  meccanismo  stabilito  dall'art.
          34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa
          agli anni 2012 e 2013 come determinata dal  comma  25,  con
          riguardo   ai   trattamenti   pensionistici   di    importo
          complessivo superiore a tre  volte  il  trattamento  minimo
          INPS e' riconosciuta: a)  negli  anni  2014  e  2015  nella
          misura del 20 per cento;  b)  a  decorrere  dall'anno  2016
          nella misura del 50 per cento. 
                25-ter. Resta fermo che gli importi di cui  al  comma
          25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno  2014,  sulla
          base della normativa vigente. 
                26.   A   decorrere   dal   1°   gennaio   2012,   ai
          professionisti  iscritti  alla  gestione  separata  di  cui
          all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,
          non titolari di pensione e  non  iscritti  ad  altre  forme
          previdenziali obbligatorie sono estese  le  tutele  di  cui
          all'art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                27. Presso il Ministero del lavoro e delle  politiche
          sociali e' istituito  un  Fondo  per  il  finanziamento  di
          interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
          e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.  Il
          Fondo e' finanziato per l'anno  2012  con  200  milioni  di
          euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
          2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015.  Con
          decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  istitutive  del
          predetto Fondo. 
                27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013. 
                28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          costituisce,  senza  oneri  aggiuntivi   per   la   finanza
          pubblica,  una  Commissione  composta  da  esperti   e   da
          rappresentanti di enti gestori di  previdenza  obbligatoria
          nonche' di Autorita'  di  vigilanza  operanti  nel  settore
          previdenziale, al fine di valutare, entro  il  31  dicembre
          2012, nel rispetto degli equilibri programmati  di  finanza
          pubblica e delle  compatibilita'  finanziarie  del  sistema
          pensionistico  nel  medio/lungo   periodo,   possibili   ed
          ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al  trattamento
          pensionistico determinato secondo  il  metodo  contributivo
          rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
          devono essere funzionali  a  scelte  di  vita  individuali,
          anche correlate alle  dinamiche  del  mercato  del  lavoro,
          fermo restando il rispetto del  principio  dell'adeguatezza
          della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
          rispetto  degli  equilibri  e   compatibilita'   succitati,
          saranno analizzate, entro il 31  dicembre  2012,  eventuali
          forme    di    decontribuzione    parziale    dell'aliquota
          contributiva  obbligatoria   verso   schemi   previdenziali
          integrativi  in  particolare   a   favore   delle   giovani
          generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
          obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza  operanti  nel
          settore della previdenza. 
                29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
          elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di  forme
          di previdenza  obbligatoria,  un  programma  coordinato  di
          iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
          cio'  concorrono  la  comunicazione  da  parte  degli  enti
          gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa  la  posizione
          previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'   di
          comunicazione e  promozione  istruite  da  altre  Autorita'
          operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
          essere tesi a diffondere la consapevolezza, in  particolare
          tra    le    giovani    generazioni,    della    necessita'
          dell'accantonamento di risorse  a  fini  previdenziali,  in
          funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38  della
          Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso  le
          risorse  umane  e  strumentali  previste   a   legislazione
          vigente. 
                30. Il Governo promuove, entro il 31  dicembre  2011,
          l'istituzione di  un  tavolo  di  confronto  con  le  parti
          sociali  al   fine   di   riordinare   il   sistema   degli
          ammortizzatori sociali e  degli  istituti  di  sostegno  al
          reddito e della formazione continua. 
                31. Alla quota delle indennita' di fine  rapporto  di
          cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e c), del testo  unico
          delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          erogate in denaro e in natura, di importo  complessivamente
          eccedente euro  1.000.000  non  si  applica  il  regime  di
          tassazione separata di cui all'art. 19 del  medesimo  TUIR.
          Tale  importo  concorre   alla   formazione   del   reddito
          complessivo.  Le  disposizioni  del   presente   comma   si
          applicano in ogni caso a tutti i compensi  e  indennita'  a
          qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
          di capitali. In deroga all'art. 3  della  legge  23  luglio
          2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente  comma  si
          applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
          cui diritto alla percezione e' sorto  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011. 
                31-bis. Al primo periodo del comma  22-bis  dell'art.
          18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo  le
          parole: "eccedente 150.000 euro" sono inserite le seguenti:
          "e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro".». 
              - Il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e
          delle finanze del 5 dicembre 2017, recante «Adeguamento dei
          requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della
          speranza di vita», e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 12 dicembre 2017, n. 289. 
              - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge 28
          gennaio  2019,  n.  4,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  reddito  di  cittadinanza  e   di   pensioni»,
          convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
          26: 
                «Art. 23 (Anticipo del TFS). - 1. Ferma  restando  la
          normativa    vigente    in    materia    di    liquidazione
          dell'indennita' di fine servizio  comunque  denominata,  di
          cui all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  i  lavoratori  dipendenti  delle  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'  il  personale
          degli  enti  pubblici  di  ricerca,  cui  e'  liquidata  la
          pensione quota 100 ai sensi  dell'art.  14,  conseguono  il
          riconoscimento dell'indennita' di  fine  servizio  comunque
          denominata al momento in cui  tale  diritto  maturerebbe  a
          seguito del raggiungimento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema  pensionistico,   ai   sensi   dell'art.   24   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto
          anche conto di quanto disposto dal comma  12  del  medesimo
          articolo  relativamente  agli  adeguamenti  dei   requisiti
          pensionistici alla speranza di vita. 
                2. Sulla base di apposite  certificazioni  rilasciate
          dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento  di
          fine servizio, comunque denominato, i soggetti  di  cui  al
          comma 1 nonche' i soggetti che accedono, o che hanno  avuto
          accesso prima della data di entrata in vigore del  presente
          decreto, al trattamento di pensione ai sensi  dell'art.  24
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          possono presentare richiesta di finanziamento di una  somma
          pari all'importo, nella misura massima di cui  al  comma  5
          del presente articolo,  dell'indennita'  di  fine  servizio
          maturata, alle banche o agli  intermediari  finanziari  che
          aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto, tra  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia
          e   delle   finanze,   il   Ministro   per   la    pubblica
          amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito
          l'INPS. Ai  fini  del  rimborso  del  finanziamento  e  dei
          relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennita'  di
          fine servizio, comunque denominata, trattiene  il  relativo
          importo  da  tale  indennita',  fino  a  concorrenza  dello
          stesso.  Gli  importi  trattenuti  ai  sensi  del   periodo
          precedente non sono soggetti a  procedure  di  sequestro  o
          pignoramento e, in  ogni  caso,  a  esecuzione  forzata  in
          virtu' di qualsivoglia azione  esecutiva  o  cautelare.  Il
          finanziamento e' garantito  dalla  cessione  pro  solvendo,
          automatica e  nel  limite  dell'importo  finanziato,  senza
          alcuna formalita', dei crediti derivanti dal trattamento di
          fine servizio maturato che i lavoratori  di  cui  al  primo
          periodo vantano nei confronti degli enti che  corrispondono
          l'indennita' di fine servizio. Gli  enti  responsabili  per
          l'erogazione del trattamento  di  fine  servizio,  comunque
          denominato, provvedono alle attivita' di  cui  al  presente
          comma con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente. 
                3.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  un  Fondo   di
          garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma  2,
          con una dotazione iniziale pari a 75 milioni  di  euro  per
          l'anno  2019.  Ai  relativi  oneri  si  provvede   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,
          n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
          2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del
          finanziamento di cui al comma 2 e dei  relativi  interessi.
          Il Fondo e' ulteriormente alimentato  con  le  commissioni,
          orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso,
          che a tal fine sono versate sul conto  corrente  presso  la
          tesoreria dello Stato istituito ai sensi del  comma  8.  La
          garanzia  del  Fondo  e'  a  prima  richiesta,   esplicita,
          incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono
          assistiti dalla garanzia dello Stato,  avente  le  medesime
          caratteristiche di quella  del  Fondo,  quale  garanzia  di
          ultima  istanza.  La  garanzia  dello  Stato  e'   elencata
          nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di  cui  all'art.  31  della
          legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  finanziamento  e'
          altresi' assistito automaticamente dal  privilegio  di  cui
          all'art. 2751-bis,  primo  comma,  numero  1),  del  codice
          civile. Il Fondo e'  surrogato  di  diritto  alla  banca  o
          all'intermediario  finanziario,   per   l'importo   pagato,
          nonche' nel privilegio di  cui  al  citato  art.  2751-bis,
          primo comma, numero 1), del Codice civile. 
                4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalita'
          a esso connesse nell'intero svolgimento del  rapporto  sono
          esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da
          ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo
          o diritto. Per le finalita' di cui al  decreto  legislativo
          21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento  e'
          sottoposta a obblighi  semplificati  di  adeguata  verifica
          della clientela. 
                5. L'importo  finanziabile  e'  pari  a  45.000  euro
          ovvero all'importo spettante ai soggetti di cui al comma  2
          nel caso in cui  l'indennita'  di  fine  servizio  comunque
          denominata sia di importo  inferiore.  Alle  operazioni  di
          finanziamento di cui al comma 2  si  applica  il  tasso  di
          interesse indicato nell'accordo quadro di cui  al  medesimo
          comma. 
                6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al
          rimborso della quota capitale. 
                7. Le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di
          cui  al  presente  articolo  e   gli   ulteriori   criteri,
          condizioni e adempimenti, anche in termini  di  trasparenza
          ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385, per l'accesso  al  finanziamento,  nonche'  i
          criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento  del
          Fondo di garanzia di cui al comma 3  e  della  garanzia  di
          ultima istanza dello Stato sono  disciplinati  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro  del
          lavoro e delle politiche  sociali  e  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta  giorni
          dalla data di conversione in legge  del  presente  decreto,
          sentiti l'INPS, il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali e l'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del
          mercato. 
                8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al  comma
          3  e'  affidata  all'INPS   sulla   base   di   un'apposita
          convenzione da  stipulare  tra  lo  stesso  Istituto  e  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche  sociali  e  il  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione.  Per  la  predetta  gestione  e'
          autorizzata l'istituzione di  un  apposito  conto  corrente
          presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          del 20 dicembre 1999, in materia  di  trattamento  di  fine
          rapporto e istituzione  dei  fondi  pensione  dei  pubblici
          dipendenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  15
          maggio 2000, n. 111. 
              - Il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,
          recante «Testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  230
          del 30 settembre 1993 - Suppl. Ordinario n. 92. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  16,  comma  7,  della
          legge 30 dicembre 1991, n. 412,  recante  «Disposizioni  in
          materia di finanza pubblica»: 
                «Art.   16    (Disposizioni    varie    in    materia
          previdenziale). - (Omissis). 
                7. Al personale di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  649,  e  successive
          modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art.
          4, commi primo e secondo, del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
          n. 1092.». 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante  «Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  174
          del 29 luglio 2003 - Suppl. Ordinario n. 123. 
              - Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo  alla  protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea n. L119 del 4 maggio 2016. 
              - Il decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,
          recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE  concernente
          la prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  a
          scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e
          di finanziamento del  terrorismo  nonche'  della  direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 290  del  14  dicembre  2007  -
          Suppl. Ordinario n. 268. 
              - La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme  per
          la tutela della concorrenza e del mercato»,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il riferimento all'art. 23 del  decreto-legge  28
          gennaio  2019,  n.  4,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  reddito  di  cittadinanza  e   di   pensioni»,
          convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
          26, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  il  riferimento  al  decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia», si  veda  nelle  note  alle
          premesse.