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DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. 355

Disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonchè di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 1/10/2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2001, n. 417 (in G.U. 30/11/2001, n.279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2001)
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Testo in vigore dal:  1-10-2001

Art. 2

1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.
2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto.