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DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2018, n. 127

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252». (18G00153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/2022)
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vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
  • 1
  • Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
  • 2(parte 1)
  • 2(parte 2)
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
  • 8
  • Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
  • 9
  • Modifiche al Capo V del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
  • 10
  • ((Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria))
  • 11
  • 12
  • Allegati
Testo in vigore dal:  21-11-2018

Art. 4

Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217
1. Il Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:
«Titolo IV (Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale).
- Capo I (Disposizioni riguardanti la costituzione, la modificazione e l'estinzione del rapporto di impiego). - Art. 231 (Accesso al Corpo nazionale). - 1. L'accesso al Corpo nazionale avviene con le seguenti modalità:
a) concorso pubblico ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori e degli assistenti, mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego, con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio;
b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, nei limiti previsti dagli articoli 5, 19, 71, 78, 90, 102 e 114. Ferma restando la non applicazione dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni di cui alla presente lettera avvengono nel limite di due punti percentuali calcolati sull'organico effettivo del personale non dirigente che espleta funzioni operative, di cui un punto percentuale in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, e un ulteriore punto percentuale nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali;
c) mobilità dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'articolo 232.
2. È escluso l'accesso al Corpo nazionale in casi e con modalità diversi da quelli indicati nel comma 1. In particolare è escluso l'accesso dall'esterno nei ruoli dei dirigenti. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale, l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e gli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e ogni altra disposizione che prevede il passaggio tra amministrazioni di personale non idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati.
3. È abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850.
Art. 232 (Mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente al personale dei ruoli operativi in possesso del prescritto titolo di studio.
2. La mobilità di cui al comma 1 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli del presente decreto e all'accertamento della compatibilità dei percorsi formativi già espletati dal richiedente la mobilità, che conserva l'anzianità di servizio maturata nell'amministrazione di provenienza.
3. Ferme restando le verifiche di cui al comma 2, gli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta possono essere chiamati a frequentare un corso di formazione e di tirocinio operativo presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.
Art. 233 (Comando e collocamento fuori ruolo). - 1. Il personale del Corpo nazionale, incluso quello di livello dirigenziale, può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali del Dipartimento. Possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale contemporaneamente.
2. La posizione di comando cessa al termine fissato e non può avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale durata è raddoppiata per il personale di livello dirigenziale.
3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, ivi incluso il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle pubbliche amministrazioni presso il Dipartimento e le strutture periferiche del Corpo nazionale, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le relative disposizioni di attuazione.
Art. 234 (Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica). - 1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative più favorevoli vigenti per il personale di ruolo riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio, il Dipartimento non può procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneità psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del dipendente da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità, compatibilmente con le esigenze organizzative del Dipartimento medesimo e con la disponibilità delle dotazioni organiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale, per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il transito ad altro ruolo e qualifica, previo corso di riqualificazione.
2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale di ruolo non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative e di quello appartenente ai ruoli dei direttivi e dei direttivi aggiunti che espleta funzioni operative, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale che espleta funzioni operative, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilità parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.
3. Il personale di ruolo di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo comma, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei corrispondenti ruoli tecnico-professionali, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.
4. Il personale transitato ai sensi del comma 3 conserva l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
5. Il personale transitato nei ruoli tecnico-professionali ai sensi del comma 3, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, può essere riammesso nella qualifica medesima, a domanda presentata entro cinque anni dalla data del transito, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente è riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneità psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del transito nei ruoli tecnico-professionali, con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli allievi vigili del fuoco in prova.
Art. 235 (Riammissione in servizio). - 1. Il personale il cui rapporto di impiego sia cessato per effetto di dimissioni o di dispensa per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data della cessazione del rapporto di impiego, la riammissione in servizio. Il Dipartimento si pronuncia motivatamente, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di accoglimento, il dipendente è ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.
2. La facoltà di cui al comma 1 è data al personale, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di leggi relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.
3. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo nazionale, al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente, nonché al positivo accertamento dell'idoneità psico-fisica, qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute.
4. Qualora, per effetto della cessazione del rapporto di impiego, il personale goda di trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.
Art. 236 (Cause di cessazione dal servizio e limiti di età per il collocamento a riposo). - 1. Le cause di cessazione dal servizio del personale del Corpo nazionale sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. I limiti di età per il collocamento a riposo del personale appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e alle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, di cui al titolo I, capi I e II, sono disciplinati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Per il rimanente personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti di cui al titolo I, capi I e II, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19, comma 9, 42, comma 7 e 59, comma 7, per il personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti di cui al titolo I, capi IV e V, e per quello dei ruoli direttivi e dirigenti di cui al titolo II, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Capo II (Altre disposizioni comuni). - Art. 237 (Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio). - 1. Per il personale del Corpo nazionale, la libertà, l'attività, i diritti e le prerogative sindacali nelle sedi di servizio sono disciplinati e tutelati nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I riferimenti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), contenuti nel predetto articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si intendono effettuati al Dipartimento della funzione pubblica.
2. In ragione dell'unicità del procedimento negoziale previsto per il personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali e della tendenziale omogeneità dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le prerogative sindacali sono riconosciuti al personale direttivo nelle medesime forme previste per il personale di livello dirigenziale.
Art. 238 (Diritti e doveri del personale del Corpo nazionale). - 1.
I diritti e i doveri del personale del Corpo nazionale sono disciplinati dal presente decreto e dai regolamenti attuativi del medesimo. Per quanto non previsto dalle predette disposizioni, si applicano, in quanto compatibili, il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre leggi e regolamenti relativi agli impiegati civili dello Stato.
2. Nei casi in cui non siano applicabili, ai sensi del comma 1, norme di legge o di regolamento o comunque per gli aspetti non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti, i doveri del personale del Corpo nazionale possono essere integrati o specificati dai codici di comportamento adottati ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Art. 239 (Sanzioni disciplinari). - 1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:
a) rimprovero orale;
b) rimprovero scritto;
c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;
f) destituzione con preavviso;
g) destituzione senza preavviso.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare è inflitta;
b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualità e proporzionalità delle sanzioni, nonché della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di più infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni connesse tra loro;
c) gli organi, le fasi, le modalità e i termini del procedimento disciplinare, assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravità dell'infrazione contestata;
d) le fasi, le modalità e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina;
e) i casi, le modalità e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione;
f) i casi e le modalità della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare;
g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97, e per i profili da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale.
4. Il regolamento indicato al comma 2 può anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale.
Art. 240 (Regolamento di servizio del Corpo nazionale). - 1. Il regolamento di servizio del Corpo nazionale è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo.
Art. 241 (Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale). - 1. Al fine di assicurare l'indispensabile flessibilità di adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente decreto alle variabili e contingenti necessità operative e di servizio, anche per tenere conto di specifiche abilitazioni, la modifica delle dotazioni stesse è disposta, salvo quanto previsto al periodo successivo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio. Per la modifica delle dotazioni organiche relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale si applica l'articolo 17, comma 4-bis, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 242 (Formazione del personale). - 1. La formazione del personale del Corpo nazionale è assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziale necessari ai fini dell'assunzione in servizio, dei passaggi interni di qualifica e di ruolo e dell'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sono effettuati, a cura delle Scuole centrali antincendi, dell'Istituto superiore antincendi, delle altre strutture del Corpo nazionale e dei poli didattici territoriali del Dipartimento, corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione.
2. Il Dipartimento promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso o di intesa con altre scuole delle amministrazioni statali ovvero con soggetti pubblici e privati, nonché di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.
3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al comma 2, possono essere attivati, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. Al personale che abbia frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.
4. La formazione si realizza attraverso programmi annuali definiti dal Dipartimento nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica emanati a conclusione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 139 e 229. I programmi indicano le metodologie formative, incluse quelle multimediali, da adottare in riferimento ai diversi destinatari e tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro, dell'esigenza di accrescere il grado di operatività del personale in relazione alle funzioni da svolgere.
5. I corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento delle competenze professionali del singolo dipendente, attestato da un apposito titolo rilasciato dagli istituti di istruzione che li hanno promossi e organizzati.
6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
7. Il personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione è individuato in base alle esigenze tecniche e organizzative dei vari uffici, nonché a quelle di qualificazione professionale del personale medesimo, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei singoli e garantendo pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti e, nonché dei direttivi aggiunti, e quello appartenente a professionalità elevate o specialistiche possono essere autorizzati, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione non previsti nei programmi annuali o comunque non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie disponibili, vertenti su materie di interesse per il Dipartimento. Durante tale periodo ai funzionari autorizzati non è corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. I funzionari sono tenuti a versare l'importo dei contributi e delle ritenute a carico di quest'ultima, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettante. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di cinque unità di personale contemporaneamente, di cui al massimo tre di livello dirigenziale, fatta salva la facoltà per il Dipartimento di far valere ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
9. Qualora il Dipartimento riconosca la stretta ed effettiva connessione delle iniziative di formazione svolte dal funzionario ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, esso può concorrere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
Art. 243 (Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi). - 1. Gli scrutini di promozione previsti nel presente decreto sono effettuati dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di massima approvati dal consiglio medesimo. I criteri si applicano per un triennio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del consiglio in cui sono stati approvati.
2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza annuale. Le promozioni effettuate nei limiti dei posti disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche. Le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo. È ammesso allo scrutinio il personale che ha maturato l'anzianità minima prescritta al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuato lo scrutinio.
3. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Agli stessi fini si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità.
Art. 244 (Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale e del telelavoro). - 1. Il personale non dirigente dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale è ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono definite le modalità di costituzione dei rapporti di impiego a tempo parziale, i contingenti massimi del personale che può accedervi, le articolazioni della prestazione di servizio ammissibili in relazione ad esigenze di funzionalità degli uffici e le disposizioni transitorie per il graduale passaggio dal regime di tempo parziale vigente a quello previsto dal regolamento medesimo, a decorrere dal centoottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Il personale non dirigente dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale è ammesso a prestare servizio attraverso il telelavoro di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
3. Il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali che ricopre le posizioni organizzative di cui all'articolo 198 non è ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale e attraverso il telelavoro.».