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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1981, n. 551

Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza nonchè dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/06/2000)
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Testo in vigore dal:  17-6-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 2


L'accesso alla qualifica funzionale di livello superiore e la progressione nelle qualifiche dirigenziali del personale di cui all'articolo precedente avviene in soprannumero in conformità alle norme vigenti per i ruoli delle amministrazioni riceventi.
Gli avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi del precedente comma sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali o dirigenziali da conferire e il personale dei ruoli delle amministrazioni riceventi avente titolo all'accesso o alla progressione.
Ove non sia possibile assegnare almeno una unità per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale frazione è arrotondata per eccesso all'unità.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139 ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che le posizioni soprannumerarie nelle diverse qualifiche del personale della carriera prefettizia esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto "sono soppresse e il relativo personale mantiene la posizione nel ruolo di provenienza ai fini del primo inquadramento nelle nuove qualifiche ai sensi dell'articolo 34".