DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/4/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
                        Disposizioni generali 
 
(articolo 7, commi 1 e 2, articoli 8 e 17, legge 27 dicembre 1941, n. 
1570; articoli 14 e 16, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1 e 2,
legge 30 settembre 2004, n. 252) 
 
  ((1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale  di
ruolo e volontario, fatta salva la  sovraordinazione  funzionale  del
personale  di  ruolo  negli  interventi  di  soccorso.  Il   rapporto
d'impiego del personale di ruolo e' disciplinato in regime di diritto
pubblico, secondo le disposizioni previste  nei  decreti  legislativi
emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30  settembre  2004,  n.
252.  Il  personale  volontario  e'  iscritto  in  appositi  elenchi,
distinti in due tipologie, rispettivamente,  per  le  necessita'  dei
distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessita' delle
strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo  quanto
previsto nel regolamento di  cui  all'articolo  8,  comma  2,  ed  e'
chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II
del presente capo. Il solo personale volontario iscritto  nell'elenco
istituito per le necessita' delle strutture  centrali  e  periferiche
puo'  essere  oggetto  di  eventuali  assunzioni   in   deroga,   con
conseguente trasformazione del rapporto di servizio  in  rapporto  di
impiego  con   l'amministrazione.   Resta   fermo   quanto   disposto
dall'articolo 29, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81.)) 
  2. Nell'esercizio delle attivita' istituzionali,  il  personale  di
cui al comma 1 ((, che espleta compiti operativi,))  svolge  funzioni
di polizia giudiziaria. Al personale ((che riveste le qualifiche)) di
vigile del fuoco sono attribuite le funzioni  di  agente  di  polizia
giudiziaria;  al  personale  appartenente  agli   altri   ruoli   ((e
qualifiche della componente))  operativa  del  Corpo  nazionale  sono
attribuite le funzioni di ufficiale di  polizia  giudiziaria  secondo
quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti  legislativi
di cui al comma 1.  Al  medesimo  personale  sono  riconosciuti,  nei
viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e  agli  agenti
di polizia giudiziaria e di pubblica  sicurezza  per  l'utilizzo  dei
mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.