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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. (18G00151)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2024)
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Testo in vigore dal: 19-12-2018
aggiornamenti all'articolo
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure
per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 15 e del 20 ottobre 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dello sviluppo economico, del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e
delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione 
 
  1.  Il  contribuente  puo'  definire  il  contenuto  integrale  dei
processi verbali di constatazione redatti ai sensi  dell'articolo  24
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata
in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione
per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia  di
imposte sui redditi e relative addizionali, contributi  previdenziali
e ritenute, imposte sostitutive, imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul
valore delle attivita' finanziarie all'estero e  imposta  sul  valore
aggiunto. E' possibile definire solo i  verbali  per  i  quali,  alla
predetta  data,  non  e'  stato  ancora  notificato  un   avviso   di
accertamento  o  ricevuto  un  invito  al  contraddittorio   di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.
218. 
  2. Le dichiarazioni di cui al  comma  1  devono  essere  presentate
entro  il  31  maggio  2019  con  le  modalita'   stabilite   da   un
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per i periodi
di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di
cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102. 
  3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione
di cui al comma 1 non  possono  essere  utilizzate,  a  scomputo  dei
maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli  8  e
84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917. 
  4. In caso  di  processo  verbale  di  constatazione  consegnato  a
soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115  e  116
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
la dichiarazione di cui al comma 1 puo' essere presentata  anche  dai
soggetti partecipanti, ai quali  si  applicano  le  disposizioni  del
presente articolo per regolarizzare le imposte  dovute  sui  maggiori
redditi di partecipazione ad essi imputabili. 
  5.  Le  imposte  autoliquidate  nelle   dichiarazioni   presentate,
relative  a  tutte  le  violazioni  constatate  per  ciascun  periodo
d'imposta, devono essere versate, senza applicazione  delle  sanzioni
irrogabili  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma   1,   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro  il  31
maggio 2019. 
  6.  Limitatamente  ai  debiti   relativi   alle   risorse   proprie
tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,  il
debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui  al
comma 5, a decorrere dal  1°  maggio  2016,  gli  interessi  di  mora
previsti dall'articolo 114, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9  ottobre  2013,
fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso  articolo
114. 
  7.  La  definizione  di  cui  al  comma  1  si  perfeziona  con  la
presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione
o della prima rata entro i  termini  di  cui  ai  commi  2  e  5.  Si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, ((commi 3 e  4)),
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  con  un  massimo  di
venti rate trimestrali di pari importo.  ((Le  rate  successive  alla
prima  devono  essere  versate  entro  l'ultimo  giorno  di   ciascun
trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono  dovuti
gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al  termine  per
il  versamento  della  prima  rata)).  E'  esclusa  la  compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241. 
  8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli  effetti
del presente articolo e il competente ufficio procede  alla  notifica
degli atti relativi alle violazioni constatate. 
  9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27  luglio  2000,
n. 212, con riferimento ai periodi di imposta  fino  al  31  dicembre
2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui  al  comma
1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633  e  all'articolo
20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  sono
prorogati di due anni. 
  10. Con uno o piu' provvedimenti del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sono  emanate  le  ulteriori  disposizioni  necessarie  per
l'attuazione del presente articolo.