stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 116

((Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria))
1. L'opzione di cui all'articolo 115 può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. (126)
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle
((...))
del comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59. (126) (127)
((193))
2-bis.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145))
.
((193))
---------------
AGGIORNAMENTO (126)

Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 11) che "Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data".
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 17) che "Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (127)

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto (con l'art. 36, comma 11) che "Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi d'imposta precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
--------------
AGGIORNAMENTO (189)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art. 1, comma 547, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1063) che le disposizioni della rubrica e del comma 2-bis del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018.
---------------
AGGIORNAMENTO (193)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 23, lettera d)) che al presente articolo, comma 2-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
- (con l'art. 1, commi 24 e 1055, comma 1, alinea) che, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.