DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 1997, n. 218

Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2019)
Testo in vigore dal: 22-10-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
                   (( (Adempimenti successivi). )) 
 
  ((1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento
con adesione e' eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto
di cui all'articolo 7. 
  2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente  in  un
massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un  massimo  di
sedici rate trimestrali se le somme dovute superano  i  cinquantamila
euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato
nel comma 1. Le rate successive  alla  prima  devono  essere  versate
entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo  delle  rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal  giorno
successivo al termine di versamento della prima rata. 
  3. Entro dieci giorni  dal  versamento  dell'intero  importo  o  di
quello della prima rata il contribuente fa pervenire  all'ufficio  la
quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente
copia dell'atto di accertamento con adesione. 
  4. Per le modalita' di versamento delle somme dovute  si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In caso di  inadempimento
nei  pagamenti  rateali  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 15-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602.)) 
                                                               ((19)) 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 52-bis,  comma  1)
che "A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e  fino  al  31  dicembre  2011,  la
garanzia di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, puo'  essere  prestata  anche  mediante  ipoteca
volontaria   di   primo    grado    per    un    valore,    accettato
dall'amministrazione finanziaria, pari al doppio del debito  erariale
ovvero della somma oggetto di rateizzazione". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 23, comma 20) che "Le
disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli atti di
adesione, alle definizioni ai  sensi  dell'articolo  15  del  decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni  giudiziali
gia' perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data
di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs. 24 dicembre 2015, n. 159  ha  disposto  (con  l'art.  15,
comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2 a  4,
non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti  ai  sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle
conciliazioni  giudiziali   e   alle   mediazioni   tributarie   gia'
perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto".