DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 12-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 84 
                        Riporto delle perdite 
 
  1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata  con  le  stesse
norme  valevoli  per  la  determinazione  del  reddito,  puo'  essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi
in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito  imponibile
di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale
ammontare. Per i soggetti che fruiscono di  un  regime  di  esenzione
dell'utile la perdita  e'  riportabile  per  l'ammontare  che  eccede
l'utile che  non  ha  concorso  alla  formazione  del  reddito  negli
esercizi precedenti. La perdita  e'  diminuita  dei  proventi  esenti
dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la  parte
del loro ammontare che eccede i componenti negativi  non  dedotti  ai
sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza  potra'  tuttavia
essere computata in diminuzione del  reddito  complessivo  in  misura
tale che  l'imposta  corrispondente  al  reddito  imponibile  risulti
compensata da eventuali crediti di imposta,  ritenute  alla  fonte  a
titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle  eccedenze  di  cui
all'articolo 80. 
  2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data
di costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1, essere
computate  in  diminuzione  del  reddito  complessivo   dei   periodi
d'imposta successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di
ciascuno di essi e  per  l'intero  importo  che  trova  capienza  nel
reddito  imponibile  di  ciascuno  di  essi  a  condizione   che   si
riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. 
  3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui  la
maggioranza  delle  partecipazioni  aventi  diritto  di  voto   nelle
assemblee  ordinarie  del  soggetto  che  riporta  le  perdite  venga
trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a  titolo  temporaneo
e,  inoltre,  venga  modificata  l'attivita'  principale   in   fatto
esercitata nei  periodi  d'imposta  in  cui  le  perdite  sono  state
realizzate. La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta  in  corso  al  momento  del  trasferimento  od
acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.  La  limitazione
si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti ((di cui
al  comma  5  dell'articolo  96)),   relativamente   agli   interessi
indeducibili, nonche' a quelle di cui all'articolo 1,  comma  4,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  relativamente  all'aiuto  alla
crescita economica. La limitazione non si applica qualora: ((192)) 
    a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248; (126) 
    b) le partecipazioni siano relative a societa'  che  nel  biennio
precedente a  quello  di  trasferimento  hanno  avuto  un  numero  di
dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per le quali  dal  conto
economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento
risultino  un  ammontare  di   ricavi   e   proventi   dell'attivita'
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di  lavoro
subordinato e relativi  contributi,  di  cui  all'articolo  2425  del
codice civile, superiore al 40 per cento di quello  risultante  dalla
media degli ultimi due esercizi anteriori. 
Al fine  di  disapplicare  le  disposizioni  del  presente  comma  il
contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo  11,
comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei
diritti del contribuente. 
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AGGIORNAMENTO (126) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 14)  che  "Le
disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano  ai  soggetti
le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (127) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n.
262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n.  286,
ha disposto (con l'art. 36, comma  13)  che  "Le  disposizioni  della
lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite relative  ai  primi
tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta  in
corso alla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Per  le
perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in  periodi
anteriori alla predetta data  resta  ferma  l'applicazione  dell'art.
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600". 
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AGGIORNAMENTO (128) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 73)
che "Le disposizioni del secondo e del  terzo  periodo  del  comma  1
dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
introdotti dal comma  72  del  presente  articolo,  si  applicano  ai
redditi prodotti e agli utili  realizzati  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006". 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d),  e),
g), numero 2),[...] si applicano a decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo  a  quello  in  corso  al  31  dicembre  2007.  [...]   Le
disposizioni di cui al comma 33, lettere  f)  e  g),  numero  1),  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al  31  dicembre
2007". 
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AGGIORNAMENTO (192) 
  Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, ha  disposto  (con  l'art.  13,
comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.