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DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2017, n. 232

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali. (18G00024)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/2018
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Testo in vigore dal: 24-2-2018
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  169,  recante
riorganizzazione,   razionalizzazione   e    semplificazione    della
disciplina concernente le Autorita' portuali di  cui  alla  legge  28
gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1,  lettera
f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
  Visto il regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1315, del Parlamento
europeo e del Consiglio recante gli orientamenti dell'Unione  per  lo
sviluppo della rete  transeuropea  dei  trasporti  e  che  abroga  la
decisione n. 661/2010/UE; 
  Visto il  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327,  e  successive
modificazioni, recante codice della navigazione; 
  Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive  modificazioni,
recante revisione della disciplina della invalidita' pensionabile; 
  Visto  l'articolo  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive  modificazioni,  recante  disciplina   dell'attivita'   di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive  modificazioni,
recante riordino della legislazione in materia portuale; 
  Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive
modificazioni, recante norme per la revisione delle  categorie  delle
minorazioni e malattie invalidanti,  nonche'  dei  benefici  previsti
dalla legislazione  vigente  per  le  medesime  categorie,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e  successive
modificazioni,   recante   conferimento   di   funzioni   e   compiti
amministrativi dello Stato  alle  regioni  e  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto  il  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e
successive modificazioni, recante attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla  legge  14  febbraio
2003, n. 30; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di  un  sistema  comunitario  di  monitoraggio  e  di
informazione sul traffico navale; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013,  n.  39,  e  successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di inconferibilita'  e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche  amministrazioni  e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma  dell'articolo
1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
  Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  e  successive
modificazioni, recante disciplina organica dei contratti di lavoro  e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma  dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,   e
successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino  della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche  attive,
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre  2014,  n.
183; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche  e,  in
particolare l'articolo 8, comma 6, che prevede  l'adozione  da  parte
del Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
decreto legislativo di cui  al  comma  1,  lettera  f)  del  medesimo
articolo, nel rispetto dei  principi  e  criteri  direttivi  e  della
procedura  previsti  dallo  stesso  articolo,  uno  o  piu'   decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive; 
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2016,  n.  201,  recante
attuazione della direttiva n. 2014/89 che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n.  328,  e  successive  modificazioni,  recante   approvazione   del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  dicembre  1997,
n.  509,  e  successive   modificazioni,   recante   disciplina   del
procedimento di concessione di beni  del  demanio  marittimo  per  la
realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a  norma
dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  14
novembre 1994,  recante  identificazione  dei  servizi  di  interesse
generale nei porti da fornire a titolo oneroso  all'utenza  portuale,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  24
novembre 1994, n. 275; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16
novembre 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
     Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'articolo  5  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Il piano regolatore di sistema  portuale  e'  lo  strumento  di
pianificazione del sistema dei porti ricompresi nelle  circoscrizioni
territoriali delle Autorita' di sistema portuale di cui  all'articolo
6, comma 1. Il piano si compone di  un  Documento  di  pianificazione
strategica di sistema (DPSS)  e  dei  piani  regolatori  portuali  di
ciascun porto. 
  1-bis. Le Autorita' di sistema portuale redigono  un  documento  di
pianificazione strategica di sistema, coerente con il Piano  generale
dei trasporti e della logistica (PGTL) e con gli orientamenti europei
in materia di portualita', logistica e reti infrastrutturali  nonche'
con  il  Piano  strategico  nazionale  della  portualita'   e   della
logistica. Il documento di pianificazione strategica di sistema: 
    a) definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di
pianificazione delle Autorita' di sistema portuale; 
    b)  individua  e  perimetra  le   aree   destinate   a   funzioni
strettamente  portuali  e  retro-portuali,  le  aree  di  interazione
porto-citta' e i collegamenti infrastrutturali di  ultimo  miglio  di
tipo viario e  ferroviario  coi  singoli  porti  del  sistema  e  gli
attraversamenti del centro urbano; 
    c) prevede una relazione illustrativa che descrive gli  obiettivi
e le scelte operate e i criteri  seguiti  nella  identificazione  dei
contenuti sistemici di pianificazione e rappresentazioni grafiche  in
numero  e  scala  opportuni,  al   fine   di   descrivere   l'assetto
territoriale del sistema, nonche' per assicurare una chiara e univoca
identificazione degli indirizzi, delle norme e delle procedure per la
redazione dei piani regolatori portuali di cui al comma 1-sexies. 
  1-ter. La pianificazione delle aree  con  funzione  di  interazione
porto-citta' definite dal documento di pianificazione  strategica  di
sistema e' stabilita  dai  comuni,  previo  parere  della  competente
Autorita' di sistema portuale. 
  1-quater. Il documento di pianificazione strategica di sistema e': 
    a)  sottoposto  al  parere  di  ciascun  comune  territorialmente
interessato, che si esprime entro e non oltre  quarantacinque  giorni
dal ricevimento dell'atto; 
    b)  e'  adottato  dal  Comitato  di  gestione  e  approvato   nei
successivi sessanta  giorni  dalla  regione,  previa  intesa  con  il
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  che  si  esprime
sentita la Conferenza nazionale di cui all'articolo 11-ter. 
  1-quinquies. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di cui  al  comma
1-quater,  lettera  b),  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  puo'  convocare  una  Conferenza  dei  servizi,  ai  sensi
dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di
dissenso tra le  amministrazioni  partecipanti  alla  Conferenza  dei
servizi, si applicano le diposizioni di cui all'articolo 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Il  documento  di  pianificazione
strategica di sistema delle Autorita' di sistema portuale di  cui  al
comma 1-bis, la cui circoscrizione territoriale e' ricompresa in piu'
regioni, e' approvato con atto della regione ove ha sede  l'Autorita'
di sistema portuale, previa intesa con le regioni nel cui  territorio
sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla  stessa  Autorita'
di sistema portuale e con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. Le varianti al documento di pianificazione  strategica  di
sistema sono approvate con  il  medesimo  procedimento  previsto  per
l'adozione dello stesso. 
  1-sexies.  Nei  singoli  porti  ricompresi   nelle   circoscrizioni
territoriali delle Autorita' di sistema portuale di cui  all'articolo
6 comma 1, l'ambito e l'assetto complessivo delle  aree  destinate  a
funzioni strettamente  portuali  e  retro-portuali  e  agli  assi  di
collegamento viario e ferroviario, come individuate nel documento  di
pianificazione  strategica  di  sistema   approvato,   quali   quelle
destinate alle attivita' commerciali e  crocieristiche,  al  diporto,
alla  produzione  industriale,  all'attivita'  cantieristica  e  alle
infrastrutture stradali e ferroviarie, sono  delimitati  e  disegnati
dal piano regolatore portuale  (PRP),  che  individua  analiticamente
anche le caratteristiche e  la  destinazione  funzionale  delle  aree
interessate. 
  2. I piani regolatori  portuali  di  cui  al  comma  1-sexies  sono
redatti  in  attuazione  del   Piano   strategico   nazionale   della
portualita' e della  logistica  e  del  documento  di  pianificazione
strategica e di sistema  nonche'  in  conformita'  alle  Linee  guida
emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e  approvate  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  I  piani  regolatori
portuali declinano gli obiettivi,  le  previsioni,  gli  elementi,  i
contenuti e le strategie di ciascun scalo marittimo, delineando anche
l'assetto complessivo delle opere di grande infrastrutturazione. 
  2-bis.  Nel  caso  di  strutture  o  ambiti  idonei,   allo   stato
sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali
di preminente  interesse  pubblico,  e'  valutata  con  priorita'  la
finalizzazione delle predette strutture e ambiti ad approdi turistici
come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. 
  2-ter. I piani  regolatori  portuali  individuano  le  strutture  o
ambiti portuali di cui al comma 2-bis da  destinarsi  al  ricovero  a
secco di imbarcazioni da diporto fino a 12  metri  e  di  natanti  da
diporto. 
  2-quater. Nei porti di  cui  al  comma  1-sexies  ricompresi  nelle
circoscrizioni territoriali dell'Autorita' di  sistema  portuale,  il
piano regolatore portuale, corredato del rapporto ambientale  di  cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e': 
    a) adottato dal Comitato  di  gestione  di  cui  all'articolo  9,
previa  intesa  con  i  comuni   territorialmente   interessati   con
riferimento esclusivo alla  pianificazione  delle  aree  destinate  a
funzioni di interazione porto-citta'. I comuni si esprimono  entro  e
non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto; 
    b)  inviato  successivamente  per  il  parere  di  competenza  al
Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro novanta
giorni dal ricevimento dell'atto; 
    c) approvato, esaurita la procedura di cui al  presente  comma  e
quella di  cui  al  comma  3-ter,  dalla  regione  interessata  entro
quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura VAS. 
  2-quinquies. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di cui  al  comma
2-quater,  lettera  a),  la  regione,  ovvero  il   Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti  in  caso  di  Autorita'  di  sistema
portuale interregionale, puo' convocare una Conferenza  dei  servizi,
ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990,  n.  241.
In  caso  di  dissenso  tra  le  amministrazioni  partecipanti   alla
Conferenza  dei  servizi,  si  applicano  le   diposizioni   di   cui
all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2-sexies. Le previsioni del piano regolatore portuale  non  possono
contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. 
  3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III,  con  esclusione
di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3,  lettera
e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le  aree
destinate alla produzione industriale, all'attivita' cantieristica  e
alle  infrastrutture  stradali  e  ferroviarie,  sono  delimitati   e
disegnati dal piano regolatore portuale, che individua, altresi',  le
caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. 
  3-bis. Nei porti di cui al comma 3,  nei  quali  non  e'  istituita
l'Autorita' di sistema portuale, il piano regolatore  e'  adottato  e
approvato   dalla   regione   di   pertinenza   o,   ove   istituita,
dall'Autorita' di sistema portuale regionale, previa  intesa  con  il
comune o i comuni interessati, ciascuno  per  il  proprio  ambito  di
competenza, nel rispetto delle  normative  vigenti  e  delle  proprie
norme regolamentari. Sono  fatte  salve,  altresi',  le  disposizioni
legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei  porti
di interesse regionale. 
  3-ter. I piani regolatori portuali sono sottoposti, ai sensi  della
normativa vigente in materia, alla procedura di VAS. 
  4. Il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale,  autonomamente
o  su  richiesta  della  regione  o  del  comune  interessato,   puo'
promuovere e proporre al Comitato  di  gestione,  per  la  successiva
adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale  concernenti
la qualificazione funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo. 
  4-bis. Le varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui  al
comma 4, relative al singolo  scalo  marittimo,  sono  sottoposte  al
procedimento  previsto  per  l'approvazione  del   piano   regolatore
portuale e alla procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS,  ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma  4  relative  ai  porti
ricompresi  in  una   Autorita'   di   sistema   portuale,   la   cui
circoscrizione territoriale ricade in piu'  regioni,  sono  approvate
con atto della regione nel cui territorio e' ubicato il porto oggetto
di variante-stralcio, sentite le  regioni  nel  cui  territorio  sono
ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima  Autorita'  di
sistema portuale. 
  5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale  la  struttura
del  piano  regolatore  portuale  in  termini  di  obiettivi,  scelte
strategiche  e  caratterizzazione  funzionale  delle  aree  portuali,
relativamente al singolo scalo marittimo,  costituiscono  adeguamenti
tecnico-funzionali del piano  regolatore  portuale.  Gli  adeguamenti
tecnico-funzionali   sono   adottati   dal   Comitato   di   gestione
dell'Autorita'  di  sistema  portuale,  previa   acquisizione   della
dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici  vigenti
da parte del comune o  dei  comuni  interessati.  E'  successivamente
acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,  che
si esprime entro quarantacinque giorni,  decorrenti  dalla  ricezione
della  proposta  di  adeguamento  tecnico-funzionale.   L'adeguamento
tecnico-funzionale e'  approvato  con  atto  della  Regione  nel  cui
territorio  e'  ubicato   il   porto   interessato   dall'adeguamento
medesimo.»; 
    b) al comma 5-bis, le parole: «articolo 5-bis»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «dal  presente  articolo»  e  le  parole:  «ai  sensi
dell'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,   a   cui   sono   chiamate   tutte   le
Amministrazioni competenti.», sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai
sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241,  cui
sono  chiamate  tutte  le  Amministrazioni  competenti.  In  caso  di
dissenso tra le  amministrazioni  partecipanti  alla  Conferenza  dei
servizi, si applicano le diposizioni di cui all'articolo 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  169,  recante
riorganizzazione,   razionalizzazione   e    semplificazione    della
disciplina concernente le Autorita' portuali di  cui  alla  legge  28
gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1,  lettera
f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
  Visto il regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1315, del Parlamento
europeo e del Consiglio recante gli orientamenti dell'Unione  per  lo
sviluppo della rete  transeuropea  dei  trasporti  e  che  abroga  la
decisione n. 661/2010/UE; 
  Visto il  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327,  e  successive
modificazioni, recante codice della navigazione; 
  Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive  modificazioni,
recante revisione della disciplina della invalidita' pensionabile; 
  Visto  l'articolo  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive  modificazioni,  recante  disciplina   dell'attivita'   di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive  modificazioni,
recante riordino della legislazione in materia portuale; 
  Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive
modificazioni, recante norme per la revisione delle  categorie  delle
minorazioni e malattie invalidanti,  nonche'  dei  benefici  previsti
dalla legislazione  vigente  per  le  medesime  categorie,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e  successive
modificazioni,   recante   conferimento   di   funzioni   e   compiti
amministrativi dello Stato  alle  regioni  e  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto  il  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e
successive modificazioni, recante attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla  legge  14  febbraio
2003, n. 30; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di  un  sistema  comunitario  di  monitoraggio  e  di
informazione sul traffico navale; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013,  n.  39,  e  successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di inconferibilita'  e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche  amministrazioni  e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma  dell'articolo
1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
  Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  e  successive
modificazioni, recante disciplina organica dei contratti di lavoro  e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma  dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,   e
successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino  della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche  attive,
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre  2014,  n.
183; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche  e,  in
particolare l'articolo 8, comma 6, che prevede  l'adozione  da  parte
del Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
decreto legislativo di cui  al  comma  1,  lettera  f)  del  medesimo
articolo, nel rispetto dei  principi  e  criteri  direttivi  e  della
procedura  previsti  dallo  stesso  articolo,  uno  o  piu'   decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive; 
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2016,  n.  201,  recante
attuazione della direttiva n. 2014/89 che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n.  328,  e  successive  modificazioni,  recante   approvazione   del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  dicembre  1997,
n.  509,  e  successive   modificazioni,   recante   disciplina   del
procedimento di concessione di beni  del  demanio  marittimo  per  la
realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a  norma
dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  14
novembre 1994,  recante  identificazione  dei  servizi  di  interesse
generale nei porti da fornire a titolo oneroso  all'utenza  portuale,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  24
novembre 1994, n. 275; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16
novembre 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
     Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'articolo  5  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Il piano regolatore di sistema  portuale  e'  lo  strumento  di
pianificazione del sistema dei porti ricompresi nelle  circoscrizioni
territoriali delle Autorita' di sistema portuale di cui  all'articolo
6, comma 1. Il piano si compone di  un  Documento  di  pianificazione
strategica di sistema (DPSS)  e  dei  piani  regolatori  portuali  di
ciascun porto. 
  1-bis. Le Autorita' di sistema portuale redigono  un  documento  di
pianificazione strategica di sistema, coerente con il Piano  generale
dei trasporti e della logistica (PGTL) e con gli orientamenti europei
in materia di portualita', logistica e reti infrastrutturali  nonche'
con  il  Piano  strategico  nazionale  della  portualita'   e   della
logistica. Il documento di pianificazione strategica di sistema: 
    a) definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di
pianificazione delle Autorita' di sistema portuale; 
    b)  individua  e  perimetra  le   aree   destinate   a   funzioni
strettamente  portuali  e  retro-portuali,  le  aree  di  interazione
porto-citta' e i collegamenti infrastrutturali di  ultimo  miglio  di
tipo viario e  ferroviario  coi  singoli  porti  del  sistema  e  gli
attraversamenti del centro urbano; 
    c) prevede una relazione illustrativa che descrive gli  obiettivi
e le scelte operate e i criteri  seguiti  nella  identificazione  dei
contenuti sistemici di pianificazione e rappresentazioni grafiche  in
numero  e  scala  opportuni,  al   fine   di   descrivere   l'assetto
territoriale del sistema, nonche' per assicurare una chiara e univoca
identificazione degli indirizzi, delle norme e delle procedure per la
redazione dei piani regolatori portuali di cui al comma 1-sexies. 
  1-ter. La pianificazione delle aree  con  funzione  di  interazione
porto-citta' definite dal documento di pianificazione  strategica  di
sistema e' stabilita  dai  comuni,  previo  parere  della  competente
Autorita' di sistema portuale. 
  1-quater. Il documento di pianificazione strategica di sistema e': 
    a)  sottoposto  al  parere  di  ciascun  comune  territorialmente
interessato, che si esprime entro e non oltre  quarantacinque  giorni
dal ricevimento dell'atto; 
    b)  e'  adottato  dal  Comitato  di  gestione  e  approvato   nei
successivi sessanta  giorni  dalla  regione,  previa  intesa  con  il
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  che  si  esprime
sentita la Conferenza nazionale di cui all'articolo 11-ter. 
  1-quinquies. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di cui  al  comma
1-quater,  lettera  b),  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  puo'  convocare  una  Conferenza  dei  servizi,  ai  sensi
dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di
dissenso tra le  amministrazioni  partecipanti  alla  Conferenza  dei
servizi, si applicano le diposizioni di cui all'articolo 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Il  documento  di  pianificazione
strategica di sistema delle Autorita' di sistema portuale di  cui  al
comma 1-bis, la cui circoscrizione territoriale e' ricompresa in piu'
regioni, e' approvato con atto della regione ove ha sede  l'Autorita'
di sistema portuale, previa intesa con le regioni nel cui  territorio
sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla  stessa  Autorita'
di sistema portuale e con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. Le varianti al documento di pianificazione  strategica  di
sistema sono approvate con  il  medesimo  procedimento  previsto  per
l'adozione dello stesso. 
  1-sexies.  Nei  singoli  porti  ricompresi   nelle   circoscrizioni
territoriali delle Autorita' di sistema portuale di cui  all'articolo
6 comma 1, l'ambito e l'assetto complessivo delle  aree  destinate  a
funzioni strettamente  portuali  e  retro-portuali  e  agli  assi  di
collegamento viario e ferroviario, come individuate nel documento  di
pianificazione  strategica  di  sistema   approvato,   quali   quelle
destinate alle attivita' commerciali e  crocieristiche,  al  diporto,
alla  produzione  industriale,  all'attivita'  cantieristica  e  alle
infrastrutture stradali e ferroviarie, sono  delimitati  e  disegnati
dal piano regolatore portuale  (PRP),  che  individua  analiticamente
anche le caratteristiche e  la  destinazione  funzionale  delle  aree
interessate. 
  2. I piani regolatori  portuali  di  cui  al  comma  1-sexies  sono
redatti  in  attuazione  del   Piano   strategico   nazionale   della
portualita' e della  logistica  e  del  documento  di  pianificazione
strategica e di sistema  nonche'  in  conformita'  alle  Linee  guida
emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e  approvate  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  I  piani  regolatori
portuali declinano gli obiettivi,  le  previsioni,  gli  elementi,  i
contenuti e le strategie di ciascun scalo marittimo, delineando anche
l'assetto complessivo delle opere di grande infrastrutturazione. 
  2-bis.  Nel  caso  di  strutture  o  ambiti  idonei,   allo   stato
sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali
di preminente  interesse  pubblico,  e'  valutata  con  priorita'  la
finalizzazione delle predette strutture e ambiti ad approdi turistici
come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. 
  2-ter. I piani  regolatori  portuali  individuano  le  strutture  o
ambiti portuali di cui al comma 2-bis da  destinarsi  al  ricovero  a
secco di imbarcazioni da diporto fino a 12  metri  e  di  natanti  da
diporto. 
  2-quater. Nei porti di  cui  al  comma  1-sexies  ricompresi  nelle
circoscrizioni territoriali dell'Autorita' di  sistema  portuale,  il
piano regolatore portuale, corredato del rapporto ambientale  di  cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e': 
    a) adottato dal Comitato  di  gestione  di  cui  all'articolo  9,
previa  intesa  con  i  comuni   territorialmente   interessati   con
riferimento esclusivo alla  pianificazione  delle  aree  destinate  a
funzioni di interazione porto-citta'. I comuni si esprimono  entro  e
non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto; 
    b)  inviato  successivamente  per  il  parere  di  competenza  al
Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro novanta
giorni dal ricevimento dell'atto; 
    c) approvato, esaurita la procedura di cui al  presente  comma  e
quella di  cui  al  comma  3-ter,  dalla  regione  interessata  entro
quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura VAS. 
  2-quinquies. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di cui  al  comma
2-quater,  lettera  a),  la  regione,  ovvero  il   Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti  in  caso  di  Autorita'  di  sistema
portuale interregionale, puo' convocare una Conferenza  dei  servizi,
ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990,  n.  241.
In  caso  di  dissenso  tra  le  amministrazioni  partecipanti   alla
Conferenza  dei  servizi,  si  applicano  le   diposizioni   di   cui
all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2-sexies. Le previsioni del piano regolatore portuale  non  possono
contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. 
  3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III,  con  esclusione
di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3,  lettera
e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le  aree
destinate alla produzione industriale, all'attivita' cantieristica  e
alle  infrastrutture  stradali  e  ferroviarie,  sono  delimitati   e
disegnati dal piano regolatore portuale, che individua, altresi',  le
caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. 
  3-bis. Nei porti di cui al comma 3,  nei  quali  non  e'  istituita
l'Autorita' di sistema portuale, il piano regolatore  e'  adottato  e
approvato   dalla   regione   di   pertinenza   o,   ove   istituita,
dall'Autorita' di sistema portuale regionale, previa  intesa  con  il
comune o i comuni interessati, ciascuno  per  il  proprio  ambito  di
competenza, nel rispetto delle  normative  vigenti  e  delle  proprie
norme regolamentari. Sono  fatte  salve,  altresi',  le  disposizioni
legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei  porti
di interesse regionale. 
  3-ter. I piani regolatori portuali sono sottoposti, ai sensi  della
normativa vigente in materia, alla procedura di VAS. 
  4. Il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale,  autonomamente
o  su  richiesta  della  regione  o  del  comune  interessato,   puo'
promuovere e proporre al Comitato  di  gestione,  per  la  successiva
adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale  concernenti
la qualificazione funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo. 
  4-bis. Le varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui  al
comma 4, relative al singolo  scalo  marittimo,  sono  sottoposte  al
procedimento  previsto  per  l'approvazione  del   piano   regolatore
portuale e alla procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS,  ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma  4  relative  ai  porti
ricompresi  in  una   Autorita'   di   sistema   portuale,   la   cui
circoscrizione territoriale ricade in piu'  regioni,  sono  approvate
con atto della regione nel cui territorio e' ubicato il porto oggetto
di variante-stralcio, sentite le  regioni  nel  cui  territorio  sono
ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima  Autorita'  di
sistema portuale. 
  5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale  la  struttura
del  piano  regolatore  portuale  in  termini  di  obiettivi,  scelte
strategiche  e  caratterizzazione  funzionale  delle  aree  portuali,
relativamente al singolo scalo marittimo,  costituiscono  adeguamenti
tecnico-funzionali del piano  regolatore  portuale.  Gli  adeguamenti
tecnico-funzionali   sono   adottati   dal   Comitato   di   gestione
dell'Autorita'  di  sistema  portuale,  previa   acquisizione   della
dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici  vigenti
da parte del comune o  dei  comuni  interessati.  E'  successivamente
acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,  che
si esprime entro quarantacinque giorni,  decorrenti  dalla  ricezione
della  proposta  di  adeguamento  tecnico-funzionale.   L'adeguamento
tecnico-funzionale e'  approvato  con  atto  della  Regione  nel  cui
territorio  e'  ubicato   il   porto   interessato   dall'adeguamento
medesimo.»; 
    b) al comma 5-bis, le parole: «articolo 5-bis»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «dal  presente  articolo»  e  le  parole:  «ai  sensi
dell'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,   a   cui   sono   chiamate   tutte   le
Amministrazioni competenti.», sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai
sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241,  cui
sono  chiamate  tutte  le  Amministrazioni  competenti.  In  caso  di
dissenso tra le  amministrazioni  partecipanti  alla  Conferenza  dei
servizi, si applicano le diposizioni di cui all'articolo 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241.