DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 12 
                    Verifica di assoggettabilita 
 
  1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi  3  e
3-bis, l'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente,  su
supporto informatico, un rapporto preliminare di assoggettabilita'  a
VAS  comprendente  una  descrizione  del  piano  o  programma  e   le
informazioni  e  i  dati  necessari  alla  verifica   degli   impatti
significativi sull'ambiente dell'attuazione del  piano  o  programma,
facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. 
  2.  L'autorita'  competente  in  collaborazione   con   l'autorita'
procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale  da
consultare   e   trasmette   loro   il   rapporto   preliminare    di
assoggettabilita' a VAS  per  acquisirne  il  parere.  Il  parere  e'
inviato entro trenta giorni all'autorita' competente ed all'autorita'
procedente. 
  3. Salvo quanto diversamente concordato  dall'autorita'  competente
con l'autorita' procedente, l'autorita' competente, sulla base  degli
elementi di cui all'allegato I del presente decreto  e  tenuto  conto
delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma  possa
avere impatti significativi sull'ambiente. 
  ((3-bis.  Qualora  l'autorita'   competente   stabilisca   di   non
assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i
motivi  principali  di  tale  decisione  in  relazione   ai   criteri
pertinenti elencati nell'allegato I alla presente  parte  e,  tenendo
conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia
ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali
raccomandazioni per  evitare  o  prevenire  effetti  significativi  e
negativi sull'ambiente)). 
  4. L'autorita' competente, sentita l'autorita'  procedente,  tenuto
conto  dei  contributi  pervenuti,   entro   novanta   giorni   dalla
trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento  di  verifica
assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla  valutazione
di cui agli articoli da 13 a 18. 
  5. Il risultato della verifica di  assoggettabilita',  comprese  le
motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito web  dell'autorita'
competente. 
  6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS relative  a
modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o
programmi   gia'   sottoposti   positivamente   alla   verifica    di
assoggettabilita' di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt.  da
12 a 17, si limita ai soli effetti  significativi  sull'ambiente  che
non  siano  stati   precedentemente   considerati   dagli   strumenti
normativamente sovraordinati.