LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84

Riordino della legislazione in materia portuale.

note: Entrata in vigore della legge: 19-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2023)
Testo in vigore dal: 10-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
((  (Documento  di  programmazione  strategica  di   sistema.   Piano
                       regolatore portuale) )) 
  ((1. Le Autorita' di sistema  portuale  redigono  un  documento  di
programmazione strategica di sistema (DPSS), coerente  con  il  Piano
generale dei trasporti e  della  logistica  e  con  gli  orientamenti
europei in materia di portualita', logistica e reti  infrastrutturali
nonche' con il Piano strategico nazionale della portualita'  e  della
logistica. Il DPSS: 
    a) definisce gli obiettivi di sviluppo dell'Autorita' di  sistema
portuale;)) 
    ((b) individua gli ambiti  portuali,  intesi  come  delimitazione
geografica dei singoli porti amministrati dall'Autorita'  di  sistema
portuale che  comprendono,  oltre  alla  circoscrizione  territoriale
dell'Autorita' di sistema portuale, le ulteriori  aree,  pubbliche  e
private, assoggettate alla giurisdizione  dell'Autorita'  di  sistema
portuale;))((43)) 
    ((c)  ripartisce  gli   ambiti   portuali   in   aree   portuali,
retro-portuali e di interazione tra porto e citta'; 
    d) individua i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio  di
tipo viario e ferroviario con i singoli  porti  del  sistema  esterni
all'ambito portuale nonche' gli  attraversamenti  dei  centri  urbani
rilevanti ai fini dell'operativita' dei singoli porti del  sistema.))
((43)) 
  ((1-bis.  Il  DPSS   e'   adottato   dal   Comitato   di   gestione
dell'Autorita'  di  sistema   portuale;   e'   sottoposto,   mediante
conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-bis della  legge  7
agosto 1990, n. 241, indetta dall'Autorita' di sistema  portuale,  al
parere di ciascun comune e regione territorialmente interessati,  che
si esprimono entro quarantacinque giorni dal  ricevimento  dell'atto,
decorsi i quali si  intende  espresso  parere  non  ostativo,  ed  e'
approvato  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, che  si  esprime  sentita  la  Conferenza  nazionale  di
coordinamento delle Autorita' di sistema portuale di cui all'articolo
11-ter  della  presente  legge.  Il   documento   di   programmazione
strategica  di  sistema  non  e'  assoggettato  alla   procedura   di
valutazione ambientale strategica (VAS).)) ((43)) 
  ((1-ter. Nei singoli porti amministrati dalle Autorita' di  sistema
portuale l'ambito e l'assetto delle aree portuali  e  retro-portuali,
individuati e delimitati nel DPSS, sono disegnati e  specificati  nel
piano regolatore portuale (PRP), che individua  analiticamente  anche
le  caratteristiche  e  la   destinazione   funzionale   delle   aree
interessate  nonche'  i  beni  sottoposti  al   vincolo   preordinato
all'esproprio  nel  rispetto  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno
2001, n. 327. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di  pubblica
utilita'  non  e'  prevista   dal   PRP,   il   vincolo   preordinato
all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del  citato  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  327  del
2001,  puo'  essere  disposto  dall'Autorita'  di  sistema  portuale,
mediante una conferenza di  servizi  ai  sensi  dell'articolo  14-ter
della legge 7  agosto  1990,  n.  241.  Si  applica  quanto  previsto
dall'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 
  1-quater. Le funzioni ammesse dai  PRP  nelle  aree  portuali  sono
esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 3;  nelle  aree
retro-portuali  possono  essere  ammesse  attivita'  accessorie  alle
funzioni previste dal citato articolo 4, comma 3. 
  1-quinquies. La pianificazione delle aree portuali e retro-portuali
e' competenza esclusiva dell'Autorita' di sistema  portuale,  che  vi
provvede mediante l'approvazione del  PRP.  La  pianificazione  delle
aree con funzione di interazione porto-citta' e'  di  competenza  del
comune e della regione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di
legge applicabili, che vi provvedono previa acquisizione  del  parere
dell'Autorita' di  sistema  portuale.  Ai  fini  dell'adozione  degli
strumenti urbanistici relativi ai  collegamenti  infrastrutturali  di
ultimo  miglio  di   tipo   viario   e   ferroviario   nonche'   agli
attraversamenti del centro urbano rilevanti ai fini dell'operativita'
del porto individuati nel DPSS, l'ente competente vi provvede  previa
acquisizione dell'intesa con  l'Autorita'  di  sistema  portuale.  Le
Autorita'  di  sistema   portuale   indicano   al   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e alle regioni  le  aree
portuali e retro-portuali potenzialmente  destinabili  all'ubicazione
delle piattaforme logistiche intermodali e all'ubicazione  dei  punti
di scambio intermodale, nonche' le  aree  potenzialmente  destinabili
alla  costruzione  di  caselli  autostradali  funzionali  alle  nuove
stazioni ferroviarie dell'alta velocita' e dell'alta capacita'. 
  1-sexies. Nel caso dei porti in cui siano  tuttora  in  vigore  PRP
approvati  antecedentemente  all'entrata  in  vigore  della  presente
legge,  nelle  more  dell'approvazione  del  nuovo  PRP,  laddove  il
Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema  portuale  ravvisi  la
necessita' di realizzare opere in via d'urgenza, il  piano  operativo
triennale di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), puo'  definire,
in via transitoria, la destinazione funzionale di alcune  aree  sulla
base delle funzioni ammesse dall'articolo 4, comma 3. In tale caso il
piano operativo triennale e' soggetto  a  specifica  approvazione  da
parte  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili e alla procedura di verifica di assoggettabilita' a  VAS,
ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152.)) 
  ((1-septies. Gli ambiti portuali come delimitati dal DPSS,  ovvero,
laddove lo stesso non sia ancora stato approvato,  dai  vigenti  PRP,
anche se approvati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono equiparati alle  zone  territoriali  omogenee  B
previste dal decreto del Ministro per  i  lavori  pubblici  2  aprile
1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilita' della disciplina stabilita
dall'articolo 142, comma 2, del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42.  Le
regioni adeguano il proprio piano territoriale  paesistico  regionale
entro   il    termine    perentorio    di    quarantacinque    giorni
dall'approvazione del DPSS)). ((43)) 
  ((2. I PRP di cui al comma 1-ter sono  redatti  in  attuazione  del
Piano strategico nazionale della portualita' e della logistica e  del
DPSS nonche' in conformita' alle Linee guida  emanate  dal  Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici  e  approvate  dal  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. I PRP  specificano  gli
obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di
ciascuno scalo  marittimo,  delineando  anche  l'assetto  complessivo
delle opere di grande infrastrutturazione. 
  2-bis. Nei porti di  cui  al  comma  1-ter,  in  cui  e'  istituita
l'Autorita' di sistema  portuale,  il  PRP,  corredato  del  rapporto
ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e': 
    a) adottato dal Comitato di gestione  dell'Autorita'  di  sistema
portuale; 
    b) inviato successivamente  per  il  parere,  limitatamente  alla
coerenza di  quanto  previsto  con  riguardo  alle  aree  portuali  e
retro-portuali  perimetrali  con  i  contenuti  degli  strumenti   di
pianificazione urbanistica vigenti  relativi  alle  aree  contigue  a
quelle portuali e retro-portuali sulle quali le  previsioni  del  PRP
potrebbero avere impatto, al comune e alla regione  interessati,  che
si esprimono entro quarantacinque giorni dal  ricevimento  dell'atto,
decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo,  nonche'  al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  per  il
parere sulla coerenza di quanto previsto con il DPSS e  al  Consiglio
superiore dei lavori pubblici per il parere  di  competenza,  che  si
esprimono entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto,  decorsi  i
quali si intende espresso parere non ostativo; 
    c) approvato, esaurita la procedura di cui al  presente  comma  e
quella di cui al comma 3-ter, dal Comitato di gestione dell'Autorita'
di  sistema  portuale  entro   quaranta   giorni   decorrenti   dalla
conclusione della procedura di VAS. 
  2-ter. Il PRP e' un  piano  territoriale  di  rilevanza  statale  e
rappresenta l'unico strumento di  pianificazione  e  di  governo  del
territorio nel proprio perimetro di competenza)). 
  2-quater. ((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 10 SETTEMBRE 2021,  N.
121, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA  L.  9  NOVEMBRE  2021,  N.
156)). 
  2-quinquies. ((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 10 SETTEMBRE  2021,
N. 121, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 NOVEMBRE  2021,  N.
156)). 
  2-sexies. ((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 10 SETTEMBRE 2021,  N.
121, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA  L.  9  NOVEMBRE  2021,  N.
156)). 
  ((3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione
di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3,  lettera
e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto sono  specificati  dal
PRP, che individua, altresi', le caratteristiche  e  la  destinazione
funzionale delle aree interessate)). 
  3-bis. Nei porti di cui al comma 3,  nei  quali  non  e'  istituita
l'Autorita' di sistema portuale, il piano regolatore  e'  adottato  e
approvato   dalla   regione   di   pertinenza   o,   ove   istituita,
dall'Autorita' di sistema portuale regionale, previa  intesa  con  il
comune o i comuni interessati, ciascuno  per  il  proprio  ambito  di
competenza, nel rispetto delle  normative  vigenti  e  delle  proprie
norme regolamentari. Sono  fatte  salve,  altresi',  le  disposizioni
legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei  porti
di interesse regionale. 
  3-ter. I piani regolatori portuali sono sottoposti, ai sensi  della
normativa vigente in materia, alla procedura di VAS. 
  4. Il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale,  autonomamente
o  su  richiesta  della  regione  o  del  comune  interessato,   puo'
promuovere e proporre al Comitato  di  gestione,  per  la  successiva
adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale  concernenti
la qualificazione funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo. 
  4-bis. Le varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui  al
comma 4, relative al singolo  scalo  marittimo,  sono  sottoposte  al
procedimento  previsto  per  l'approvazione  del   piano   regolatore
portuale e alla procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS,  ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  ((4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative  ai  porti
compresi in un'Autorita'  di  sistema  portuale,  la  cui  competenza
ricade in piu' regioni, sono approvate con atto della regione nel cui
territorio e' ubicato il porto oggetto di variante-stralcio,  sentite
le  regioni  nel  cui  territorio  sono  compresi  gli  altri   porti
amministrati dalla medesima Autorita' di sistema portuale)). 
  ((5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura
del   PRP   in   termini   di   obiettivi,   scelte   strategiche   e
caratterizzazione funzionale delle aree  portuali,  relativamente  al
singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali
del piano regolatore  portuale.  Gli  adeguamenti  tecnico-funzionali
sono adottati dal Comitato  di  gestione  dell'Autorita'  di  sistema
portuale,  e'  successivamente  acquisito  il  parere  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici, che si  esprime  entro  quarantacinque
giorni, decorrenti dalla  ricezione  della  proposta  di  adeguamento
tecnico-funzionale.  Decorso  tale  termine,  il  parere  si  intende
espresso positivamente)). 
  5-bis. L'esecuzione delle opere nei porti da parte della  Autorita'
di sistema portuale e' autorizzata ai sensi della normativa  vigente.
Fatto salvo quanto previsto dall'dal presente articolo, nonche' dalle
norme  vigenti  in  materia   di   autorizzazione   di   impianti   e
infrastrutture  energetiche,  nonche'  di  opere  ad  essi  connesse,
l'esecuzione di opere nei porti da parte di privati  e'  autorizzata,
sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita  conferenza  di
servizi convocata dalla autorita' di sistema portuale o, laddove  non
istituita,  dalla  autorita'  marittima,   ai   sensi   dell'articolo
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui sono chiamate  tutte
le  Amministrazioni  competenti.  In  caso   di   dissenso   tra   le
amministrazioni  partecipanti  alla  Conferenza   dei   servizi,   si
applicano le diposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241. 
  5-ter. Per le  opere  pubbliche  da  realizzare  nei  porti,  fermo
restando  quanto  stabilito  al  comma  5-bis,  l'accertamento  della
conformita' ai piani urbanistici ed alle norme in materia di edilizia
e' effettuato ai sensi del comma 5  ovvero,  per  le  opere  che  non
comportano  modificazioni  plano-batimetriche  del  piano  regolatore
portuale, in sede di approvazione del progetto ai sensi dell'articolo
27  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  in  deroga
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
2001, n. 380, e all'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Qualora effettuato nell'ambito del
procedimento di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n.
50 del 2016, l'accertamento di cui al primo  periodo  sostituisce  ad
ogni effetto tutti gli atti di intesa, i pareri, i titoli abilitativi
anche edilizi, le autorizzazioni e i nulla  osta  previsti  da  leggi
statali e regionali. 
  6. All'articolo 88 del decreto del Presidente della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616, il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
  "1) le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria I  e
alla categoria II, classe I,  e  le  opere  di  preminente  interesse
nazionale per la sicurezza dello Stato e  della  navigazione  nonche'
per la difesa delle coste". 
  7.  Sono  di  competenza  regionale  le   funzioni   amministrative
concernenti  le  opere  marittime  relative  ai  porti  di  cui  alla
categoria II, classi II e III. 
  8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle  opere  nei
porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle  opere  di
grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi
I e II. Le regioni, il comune interessato o  l'autorita'  di  sistema
portuale  possono  comunque  intervenire  con  proprie  risorse,   in
concorso o in sostituzione dello Stato, per  la  realizzazione  delle
opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui  alla  categoria
II, classi I e II. Spetta alla regione  o  alle  regioni  interessate
l'onere   per   la    realizzazione    delle    opere    di    grande
infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II,  classe  III.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2016, N. 169. Le  autorita'  di
sistema portuale, a copertura dei costi sostenuti  per  le  opere  da
esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse  a  carico  delle
merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entita' dei canoni  di
concessione. 
  9.  Sono  considerate  opere  di  grande   infrastrutturazione   le
costruzioni di canali marittimi,  di  dighe  foranee  di  difesa,  di
darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonche' l'escavazione  e
l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
  10. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sulla  base
delle proposte contenute nei piani  operativi  triennali  predisposti
dalle autorita' di sistema portuale, ai sensi dell'articolo 9,  comma
3, lettera a), individua annualmente le opere di cui al comma  9  del
presente articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria  II,
classi I e II. 
  11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformita' ai
piani regionali dei trasporti  o  ai  piani  di  sviluppo  economico-
produttivo, il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  emana
direttive di coordinamento. 
  11-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N.  1,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. 
  11-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N.  1,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. 
  11-quater.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  24  GENNAIO  2012,  N.   1,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. 
11-quinquies.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  24  GENNAIO  2012,  N.  1,
     CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. 
  11-sexies.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  24  GENNAIO  2012,  N.   1,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. 
 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Successivamente la Corte Costituzionale con  sentenza  10  novembre
2022 - 26 gennaio 2023, n. 6 (in G.U. 1ª s.s.  1/2/2023,  n.  5),  ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale   dell'art.   4,   comma
1-septies, lettera a), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito
con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156,  nella  parte  in
cui modifica l'art. 5, commi 1 e 1-septies,  lettera  a),  del  nella
parte in cui modifica l'art.  5,  commi  1  e  lettera  b),  1-bis  e
1-septies della L. 28 gennaio 1994, n. 84.