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DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  2-3-2024
aggiornamenti all'articolo

Art. 13

Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi
1.
((Fino al 31 dicembre 2024))
, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:
((56))
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;
b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge,
((entro quindici giorni))
decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
((56))
2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.
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AGGIORNAMENTO (56)

Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 ha disposto (con l'art. 12, comma 7) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020, come modificate dal comma 6, si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletarsi, secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, e dal PNC".