DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 121

Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ((delle ferrovie e)) delle infrastrutture stradali e autostradali. (21G00133)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267) .
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 2-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e  di  sicurezza  nel
                   settore del trasporto marittimo 
 
  1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Segnalazione  di
apparenti anomalie»; 
      2) al comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Analoga informazione e' resa dalle autorita'  di  sistema  portuale,
dai comandanti dei rimorchiatori, dagli ormeggiatori, dai battellieri
e dalle autorita' sanitarie che, nell'esercizio  delle  loro  normali
funzioni, constatano  che  una  nave  attraccata  in  porto  presenta
anomalie apparenti che possono mettere  a  repentaglio  la  sicurezza
della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per  l'ambiente
marino.»; 
      3) al comma 4, le parole «dei  piloti»  sono  sostituite  dalla
seguente: «ricevuta»; 
    b) all'articolo 16, comma 4, le parole «la compagnia non  adotti»
sono sostituite dalle seguenti:  «i  soggetti  responsabili  in  base
all'ordinamento dello Stato di bandiera non adottino»; 
    c) all'articolo 18, la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Linee guida e procedure di sicurezza della navigazione e marittima»; 
    d) all'articolo 20, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati; 
    e) all'allegato I, punto 2, lettera d), le  parole  «quinquennale
in  scienze  del  governo  e  dell'amministrazione  del  mare»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «magistrale   conseguito   al   termine
dell'iter di formazione degli ufficiali dei corsi normali». 
  1-bis. Ai fini dell'attuazione del regolamento (UE)  2019/1239  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,   che
istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga
la direttiva 2010/65/UE, l'amministrazione  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  196,
responsabile  per  l'istituzione  dell'interfaccia  unica   marittima
nazionale ai  sensi  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e'  designata  autorita'  nazionale  competente   che   agisce   come
coordinatore nazionale per l'interfaccia unica marittima  europea  ed
esercita le funzioni di cui agli articoli  5,  12  e  18  del  citato
regolamento (UE) 2019/1239. 
  1-ter. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,
dell'economia e delle finanze  e  della  salute,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 24 agosto 1988, n. 400, sono  definite  le  modalita'  di
esercizio delle funzioni  di  coordinamento  spettanti  all'autorita'
nazionale designata ai sensi del comma 1-bis per  l'applicazione  del
regolamento  (UE)  2019/1239  da  parte   delle   autorita'   interne
competenti e le forme  della  loro  cooperazione  per  assicurare  la
distribuzione dei dati e la  connessione  con  i  pertinenti  sistemi
delle altre autorita' competenti a livello  nazionale  e  dell'Unione
europea. 
  1-quater. Per la realizzazione e  l'aggiornamento  dell'interfaccia
unica marittima europea di cui al regolamento (UE) 2019/1239  nonche'
per l'ammodernamento  della  componente  informatica  e  al  fine  di
assicurare protocolli e  misure  di  cybersicurezza  del  sistema  e'
assegnato all'amministrazione di cui al comma 1-bis un contributo  di
8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024  e  di  12
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036. 
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dal  comma  1-quater,  pari  a  8
milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2022  al  2024  e  a  12
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2025  al  2036,  si
provvede, per 8 milioni di euro per l'anno 2022 e 12 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  1-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo
il comma 730 sono inseriti i seguenti: 
    "730-bis. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  729,  per  'nave
abbandonata' si intende  qualsiasi  nave  per  la  quale,  verificata
l'assenza  di  gravami  registrati,  di  crediti   privilegiati   non
registrati e di procedure fallimentari o altre  procedure  di  natura
concorsuale pendenti, l'armatore o l'eventuale proprietario non ponga
in essere  alcun  atto,  previsto  dalla  legge,  relativamente  agli
obblighi verso lo Stato  costiero,  il  raccomandatario  marittimo  e
l'equipaggio e siano decorsi sessanta  giorni  dalla  notifica  della
diffida adottata dall'autorita' marittima, ai sensi dell'articolo 73,
primo comma, del codice della navigazione  nei  casi  di  unita'  che
rappresentano un pericolo per la sicurezza della  navigazione  e  per
l'ambiente marino, ovvero, in tutti gli altri casi, dall'Autorita' di
sistema portuale nella cui circoscrizione territoriale  e'  collocata
la nave. 
    730-ter. Per le finalita' di cui al comma 729, per  'relitto'  si
intende una nave sommersa o semisommersa, o qualsiasi parte di  essa,
compresi gli arredi". 
  1-septies. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai seguenti: 
      "1. Le Autorita' di sistema portuale redigono un  documento  di
programmazione strategica di sistema (DPSS), coerente  con  il  Piano
generale dei trasporti e  della  logistica  e  con  gli  orientamenti
europei in materia di portualita', logistica e reti  infrastrutturali
nonche' con il Piano strategico nazionale della portualita'  e  della
logistica. Il DPSS: 
        a) definisce gli  obiettivi  di  sviluppo  dell'Autorita'  di
sistema portuale; 
        b) individua gli ambiti portuali, intesi  come  delimitazione
geografica dei singoli porti amministrati dall'Autorita'  di  sistema
portuale che  comprendono,  oltre  alla  circoscrizione  territoriale
dell'Autorita' di sistema portuale, le ulteriori  aree,  pubbliche  e
private, assoggettate alla giurisdizione  dell'Autorita'  di  sistema
portuale;((16)) 
        c)  ripartisce  gli  ambiti  portuali   in   aree   portuali,
retro-portuali e di interazione tra porto e citta'; 
        d) individua i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio
di tipo viario e ferroviario con i singoli porti del sistema  esterni
all'ambito portuale nonche' gli  attraversamenti  dei  centri  urbani
rilevanti ai fini dell'operativita' dei singoli  porti  del  sistema.
((16)) 
      1-bis.  Il  DPSS  e'  adottato   dal   Comitato   di   gestione
dell'Autorita'  di  sistema   portuale;   e'   sottoposto,   mediante
conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-bis della  legge  7
agosto 1990, n. 241, indetta dall'Autorita' di sistema  portuale,  al
parere di ciascun comune e regione territorialmente interessati,  che
si esprimono entro quarantacinque giorni dal  ricevimento  dell'atto,
decorsi i quali si  intende  espresso  parere  non  ostativo,  ed  e'
approvato  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, che  si  esprime  sentita  la  Conferenza  nazionale  di
coordinamento delle Autorita' di sistema portuale di cui all'articolo
11-ter  della  presente  legge.  Il   documento   di   programmazione
strategica  di  sistema  non  e'  assoggettato  alla   procedura   di
valutazione ambientale strategica (VAS). ((16)) 
      1-ter.  Nei  singoli  porti  amministrati  dalle  Autorita'  di
sistema  portuale  l'ambito  e  l'assetto  delle  aree   portuali   e
retro-portuali, individuati e delimitati nel DPSS, sono  disegnati  e
specificati  nel  piano  regolatore  portuale  (PRP),  che  individua
analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione  funzionale
delle  aree  interessate  nonche'  i  beni  sottoposti   al   vincolo
preordinato  all'esproprio  nel  rispetto  del  testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Se  la  realizzazione  di  un'opera
pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista dal PRP,  il  vincolo
preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10,  comma  1,  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n. 327 del 2001,  puo'  essere  disposto  dall'Autorita'  di  sistema
portuale, mediante una conferenza di servizi ai  sensi  dell'articolo
14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applica quanto  previsto
dall'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 
      1-quater. Le funzioni ammesse dai PRP nelle aree portuali  sono
esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 3;  nelle  aree
retro-portuali  possono  essere  ammesse  attivita'  accessorie  alle
funzioni previste dal citato articolo 4, comma 3. 
      1-quinquies.  La   pianificazione   delle   aree   portuali   e
retro-portuali e'  competenza  esclusiva  dell'Autorita'  di  sistema
portuale,  che  vi  provvede  mediante  l'approvazione  del  PRP.  La
pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-citta' e'
di competenza del comune e della  regione,  secondo  quanto  previsto
dalle disposizioni di legge applicabili,  che  vi  provvedono  previa
acquisizione del parere dell'Autorita' di sistema portuale.  Ai  fini
dell'adozione degli strumenti urbanistici  relativi  ai  collegamenti
infrastrutturali di  ultimo  miglio  di  tipo  viario  e  ferroviario
nonche' agli attraversamenti del  centro  urbano  rilevanti  ai  fini
dell'operativita' del porto individuati nel DPSS,  l'ente  competente
vi  provvede  previa  acquisizione  dell'intesa  con  l'Autorita'  di
sistema portuale.  Le  Autorita'  di  sistema  portuale  indicano  al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  e  alle
regioni le aree portuali e retro-portuali potenzialmente  destinabili
all'ubicazione   delle   piattaforme   logistiche    intermodali    e
all'ubicazione dei punti di  scambio  intermodale,  nonche'  le  aree
potenzialmente destinabili alla costruzione di  caselli  autostradali
funzionali alle nuove  stazioni  ferroviarie  dell'alta  velocita'  e
dell'alta capacita'. 
      1-sexies. Nel caso dei porti in cui siano tuttora in vigore PRP
approvati  antecedentemente  all'entrata  in  vigore  della  presente
legge,  nelle  more  dell'approvazione  del  nuovo  PRP,  laddove  il
Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema  portuale  ravvisi  la
necessita' di realizzare opere in via d'urgenza, il  piano  operativo
triennale di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), puo'  definire,
in via transitoria, la destinazione funzionale di alcune  aree  sulla
base delle funzioni ammesse dall'articolo 4, comma 3. In tale caso il
piano operativo triennale e' soggetto  a  specifica  approvazione  da
parte  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili e alla procedura di verifica di assoggettabilita' a  VAS,
ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152. 
      1-septies.  Gli  ambiti  portuali  come  delimitati  dal  DPSS,
ovvero, laddove lo stesso non sia ancora stato approvato, dai vigenti
PRP, anche se approvati prima della data di entrata in  vigore  della
presente legge, sono equiparati alle  zone  territoriali  omogenee  B
previste dal decreto del Ministro per  i  lavori  pubblici  2  aprile
1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilita' della disciplina stabilita
dall'articolo 142, comma 2, del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42.  Le
regioni adeguano il proprio piano territoriale  paesistico  regionale
entro   il    termine    perentorio    di    quarantacinque    giorni
dall'approvazione del DPSS"; ((16)) 
    b) i commi da 2 a 2-sexies sono sostituiti dai seguenti: 
      "2. I PRP di cui al comma 1-ter sono redatti in attuazione  del
Piano strategico nazionale della portualita' e della logistica e  del
DPSS nonche' in conformita' alle Linee guida  emanate  dal  Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici  e  approvate  dal  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. I PRP  specificano  gli
obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di
ciascuno scalo  marittimo,  delineando  anche  l'assetto  complessivo
delle opere di grande infrastrutturazione. 
      2-bis. Nei porti di cui al comma 1-ter,  in  cui  e'  istituita
l'Autorita' di sistema  portuale,  il  PRP,  corredato  del  rapporto
ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e': 
        a)  adottato  dal  Comitato  di  gestione  dell'Autorita'  di
sistema portuale; 
        b) inviato successivamente per il parere, limitatamente  alla
coerenza di  quanto  previsto  con  riguardo  alle  aree  portuali  e
retro-portuali  perimetrali  con  i  contenuti  degli  strumenti   di
pianificazione urbanistica vigenti  relativi  alle  aree  contigue  a
quelle portuali e retro-portuali sulle quali le  previsioni  del  PRP
potrebbero avere impatto, al comune e alla regione  interessati,  che
si esprimono entro quarantacinque giorni dal  ricevimento  dell'atto,
decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo,  nonche'  al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  per  il
parere sulla coerenza di quanto previsto con il DPSS e  al  Consiglio
superiore dei lavori pubblici per il parere  di  competenza,  che  si
esprimono entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto,  decorsi  i
quali si intende espresso parere non ostativo; 
        c) approvato, esaurita la procedura di cui al presente  comma
e  quella  di  cui  al  comma  3-ter,  dal   Comitato   di   gestione
dell'Autorita' di sistema portuale entro quaranta  giorni  decorrenti
dalla conclusione della procedura di VAS. 
      2-ter. Il PRP e' un piano territoriale di rilevanza  statale  e
rappresenta l'unico strumento di  pianificazione  e  di  governo  del
territorio nel proprio perimetro di competenza"; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. Nei porti  di  cui  alla  categoria  II,  classe  III,  con
esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4,  comma
3, lettera e),  l'ambito  e  l'assetto  complessivo  del  porto  sono
specificati dal PRP, che individua, altresi', le caratteristiche e la
destinazione funzionale delle aree interessate"; 
    d) il comma 4-ter e' sostituito dal seguente: 
      "4-ter. Le varianti-stralcio di cui  al  comma  4  relative  ai
porti compresi in un'Autorita' di sistema portuale, la cui competenza
ricade in piu' regioni, sono approvate con atto della regione nel cui
territorio e' ubicato il porto oggetto di variante-stralcio,  sentite
le  regioni  nel  cui  territorio  sono  compresi  gli  altri   porti
amministrati dalla medesima Autorita' di sistema portuale"; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      "5. Le modifiche  che  non  alterano  in  modo  sostanziale  la
struttura del PRP in  termini  di  obiettivi,  scelte  strategiche  e
caratterizzazione funzionale delle aree  portuali,  relativamente  al
singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali
del piano regolatore  portuale.  Gli  adeguamenti  tecnico-funzionali
sono adottati dal Comitato  di  gestione  dell'Autorita'  di  sistema
portuale,  e'  successivamente  acquisito  il  parere  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici, che si  esprime  entro  quarantacinque
giorni, decorrenti dalla  ricezione  della  proposta  di  adeguamento
tecnico-funzionale.  Decorso  tale  termine,  il  parere  si  intende
espresso positivamente"; 
    f)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Documento  di
programmazione strategica di sistema. Piano regolatore portuale". 
      1-octies. Le modifiche all'articolo 5 della  legge  28  gennaio
1994, n. 84, di cui al comma 1-septies del presente articolo  non  si
applicano  ai  documenti  di  pianificazione  strategica  di  sistema
approvati prima della data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
      1-novies.  Le  regioni  adeguano  i  propri  ordinamenti   alle
disposizioni dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
da ultimo modificato dal comma 1-septies del presente articolo, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto.  Le  disposizioni  del  citato  articolo  5  si
applicano nelle regioni a  statuto  speciale  compatibilmente  con  i
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. 
  2.  Al  fine  di  assicurare  una  programmazione  sistemica  delle
infrastrutture  portuali  distribuite  lungo  l'intera  costa   della
regione Sardegna e della regione Sicilia, all'allegato A della  legge
28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al punto  7),  dopo  le  parole  «Portoscuso-Portovesme»  sono
inserite le seguenti: «, Porto di Arbatax»; 
    b) al punto  8),  dopo  le  parole  «Porti  di  Palermo,  Termini
Imerese, Porto Empedocle e Trapani» sono  inserite  le  seguenti:  «,
Porto Rifugio di Gela e Porto Isola di Gela nonche' Porto di Licata»; 
    b-bis) al punto 15-bis), le  parole:  "e  Reggio  Calabria"  sono
sostituite dalle seguenti: ", Reggio Calabria e Saline". 
  3. Al fine di migliorare e rendere piu' sostenibile la mobilita' di
passeggeri e merci tra le aree metropolitane  di  Reggio  Calabria  e
Messina, nonche' la continuita' territoriale da  e  per  la  Sicilia,
all'Autorita'  di  Sistema  portuale  dello  Stretto  sono  assegnate
risorse pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 30  milioni  di  euro
per il 2022 e a 5 milioni  di  euro  per  il  2023  finalizzate  alla
realizzazione  degli  interventi   infrastrutturali   necessari   per
aumentare  la  capacita'  di  accosto  per  le  unita'   adibite   al
traghettamento  nello  Stretto  di  Messina,  nonche'  i  servizi  ai
pendolari. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2
milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro per il 2022 e  a  5
milioni di euro per  il  2023  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di parte capitale  di  cui  all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili. I relativi interventi  sono  monitorati  dalla  predetta
Autorita' portuale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229,  classificando  gli  interventi  sotto  la  voce  «Interventi
portuali infrastrutturali DL MIMS 2021». 
  3-bis. In tutto il territorio nazionale e' vietata la  circolazione
di veicoli a motore delle categorie M2 e M3,  adibiti  a  servizi  di
trasporto  pubblico  locale,  alimentati  a  benzina  o  gasolio  con
caratteristiche antinquinamento Euro 1  a  decorrere  dal  30  giugno
2022, Euro 2 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio  2024.  Con  uno  o
piu' decreti del Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili sono disciplinati  i  casi  di  esclusione  dal  predetto
divieto per  particolari  caratteristiche  di  veicoli  di  carattere
storico o destinati a usi particolari. 
  3-ter. Al fine di contribuire al rinnovo, per l'acquisto  di  mezzi
su gomma ad  alimentazione  alternativa  da  adibire  ai  servizi  di
trasporto pubblico locale, e' autorizzata la spesa di  5  milioni  di
euro per l'anno 2022 e di 7 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
dal 2023 al 2035. 
  3-quater. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sono  stabiliti  i
criteri e le modalita' per l'assegnazione e il riparto dei contributi
di cui al comma 3-ter del presente articolo in favore delle regioni e
delle province autonome, che tengano conto  dell'effettiva  capacita'
di utilizzo delle risorse. Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
stabiliti i cronoprogrammi di utilizzo e le modalita' di revoca delle
risorse in caso di mancato rispetto dei termini di utilizzo previsti. 
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  3-ter,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 7 milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2035,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. All'articolo 89, comma 2, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, le parole «alle imprese armatoriali  che  operano  con  navi  di
bandiera italiana, iscritte  nei  registri»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alle imprese armatoriali con  sede  legale  ovvero  aventi
stabile organizzazione nel territorio italiano  che  utilizzano  navi
iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello  Spazio
economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati  dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo». 
  4-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: "alle imprese  armatoriali  delle  unita'  o  navi
iscritte  nei  registri  nazionali  che   esercitano   attivita'   di
cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi  necessari  alla
propulsione ed ai consumi di bordo  delle  navi,  nonche'  adibite  a
deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere  nazionali"  sono
sostituite dalle seguenti: "alle imprese armatoriali con sede  legale
ovvero aventi stabile  organizzazione  nel  territorio  italiano  che
utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea
o dello Spazio  economico  europeo  e  che  esercitano  attivita'  di
cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi  necessari  alla
propulsione e ai consumi di  bordo  delle  navi,  nonche'  adibite  a
deposito e ad  assistenza  alle  piattaforme  petrolifere  nazionali,
relativamente al  personale  marittimo  avente  i  requisiti  di  cui
all'articolo 119 del  codice  della  navigazione  e  imbarcato  sulle
unita' navali suddette". 
  4-ter. All'articolo 1 della legge 18  luglio  1957,  n.  614,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "nominato  dal  Ministro  per  i  trasporti  fra  i
funzionari dell'Amministrazione dello Stato in attivita' di  servizio
od a riposo" sono sostituite dalle seguenti: "nominato  dal  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  e  scelto,  fatto
salvo  quanto  previsto  dal  secondo   comma,   fra   i   funzionari
dell'Amministrazione dello Stato in servizio, per un periodo  di  tre
anni rinnovabile per una sola volta"; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      "Ai  fini  della  determinazione  del   trattamento   economico
riconosciuto al gestore si applicano  le  disposizioni  dell'articolo
23-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214". 
  4-quater. Al fine di potenziare il servizio pubblico di navigazione
sui laghi  Maggiore,  di  Garda  e  di  Como  svolto  dalla  Gestione
governativa navigazione laghi, necessario per garantire la  mobilita'
dei pendolari e degli studenti a seguito dell'interruzione per lavori
urgenti della strada statale 340 "Regina", cosiddetta "variante della
Tremezzina", e' riconosciuto alla Gestione  governativa  medesima  un
contributo di 2.500.000 euro per l'anno 2021.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione   del   presente   comma   si    provvede    mediante
corrispondente riduzione, per  l'anno  2021,  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 19-ter,  comma  16,  del  decreto-legge  25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166. 
  5. All'articolo 199  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a): 
      1)  le  parole  «dovuti  in  relazione  all'anno   2020»   sono
sostituite dalle seguenti: «dovuti in  relazione  agli  anni  2020  e
2021»; 
      2) dopo le parole «allo scopo anche utilizzando» sono  inserite
le seguenti: «, limitatamente all'anno 2020,»; 
      3) le parole « e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al  31
dicembre 2020, in favore dei concessionari  che  dimostrino  di  aver
subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il  30  novembre
2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per  cento
del fatturato registrato nel medesimo periodo  dell'anno  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «, per i canoni dovuti dal 1° agosto  2020
al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari  che  dimostrino  di
aver subito, nel periodo compreso tra il  1°  luglio  2020  e  il  30
novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore  al  20
per cento del fatturato registrato  nel  medesimo  periodo  dell'anno
2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del 15 dicembre  2021,  in
favore dei concessionari che dimostrino di aver  subito  nel  periodo
compreso  tra  il  1°  gennaio  2021  e  il  15  dicembre  2021,  una
diminuzione del fatturato pari  o  superiore  al  20  per  cento  del
fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019»; 
    b) al comma 10-bis,  secondo  periodo,  dopo  le  parole  «salute
pubblica» sono aggiunte le seguenti: «e che sarebbero stati destinati
al finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere  sfruttate
a fini commerciali»; 
    c) al comma 10-quinquies, le parole «ai commi  10-bis  e  10-ter»
sono sostituite dalle seguenti: «al comma 10-ter»; 
    d)  dopo  il  comma  10-quinquies  e'   aggiunto   il   seguente:
«10-sexies. Le eventuali risorse residue di cui alla lettera  a)  del
comma 7, non assegnate con  il  decreto  di  cui  al  comma  8,  sono
destinate alle imprese  titolari  di  concessioni  demaniali  di  cui
all'articolo 36 del codice della navigazione,  alle  imprese  di  cui
agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  nonche'
alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni  marittime  e
servizi di supporto a passeggeri,  a  titolo  di  indennizzo  per  le
ridotte prestazioni rese da dette societa' conseguenti alla riduzione
dei volumi di traffico  dal  1°  gennaio  2021  al  31  luglio  2021,
rispetto  ai  corrispondenti  mesi  dell'anno  2019.   Le   modalita'
attuative del presente comma sono definite con decreto del  Ministero
delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  da  adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione.». 
  5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 199, comma  1,  lettera
b),  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  l'Autorita'  di
sistema  portuale  del  Mar  Ligure  occidentale  e'  autorizzata   a
corrispondere  al  soggetto  fornitore  di  lavoro  portuale  di  cui
all'articolo 17 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  un  ulteriore
contributo, nel limite massimo di spesa di  1  milione  di  euro  per
l'anno 2021, pari a 90  euro  per  ogni  lavoratore  in  relazione  a
ciascuna giornata di lavoro prestata in meno nell'anno 2020  rispetto
al corrispondente mese dell'anno 2019, per cause  riconducibili  alle
mutate  condizioni  economiche  degli  scali  del  sistema   portuale
italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a
1  milione  di  euro  per   l'anno   2021,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di  parte   corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  6. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, le  parole  «fino  al  31  agosto  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2021». 
  6-bis. Al comma 278 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,
n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole: "con  una  dotazione  di  10
milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2016  al  2020"  sono
inserite le seguenti: "nonche' di 10 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2021 e 2022"; 
    b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Delle  risorse
del predetto fondo possono avvalersi anche le  Autorita'  di  sistema
portuale  soccombenti  in  sentenze  esecutive,  o   comunque   parti
debitrici in verbali di conciliazione giudiziale,  aventi  a  oggetto
risarcimenti liquidati in favore di superstiti  di  coloro  che  sono
deceduti per patologie asbesto-correlate,  compresi  coloro  che  non
erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali". 
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10  milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  2021  e  2022,  si  provvede  mediante
riduzione, per 15 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021  e
2022,  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  6-quater. All'articolo 184-quater del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore  di  progetti
di economia circolare, di favorire  l'innovazione  tecnologica  e  di
garantire la sicurezza del trasporto  marittimo,  le  amministrazioni
competenti    possono    autorizzare,    previa    caratterizzazione,
eventualmente  anche  per  singole  frazioni   granulometriche,   dei
materiali  derivanti  dall'escavo  di  fondali  di  aree  portuali  e
marino-costiere condotta secondo la disciplina vigente in materia, di
cui all'articolo 109 del presente decreto legislativo e  all'articolo
5-bis della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  e  salve  le  ulteriori
specificazioni  tecniche  definite  ai  sensi  del  comma  5-ter  del
presente articolo, il riutilizzo dei predetti materiali  in  ambienti
terrestri e marino-costieri anche per singola frazione granulometrica
ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici. 
    5-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  sono  adottate   le   norme   tecniche   che
disciplinano le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di
ogni  loro  singola  frazione  granulometrica  secondo  le   migliori
tecnologie disponibili". 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 10 novembre 2022 - 26 gennaio
2023,  n.  6  (in  G.U.  1ª  s.s.  1/2/2023,  n.  5),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, lettera
a): 
  - "nella parte in cui, sostituendo l'art. 5, comma 1,  della  legge
28 gennaio 1994,  n.  84  (Riordino  della  legislazione  in  materia
portuale), non prevede che il documento di programmazione  strategica
di sistema (DPSS) sia accompagnato da una relazione illustrativa  che
descriva i criteri seguiti nel prescelto assetto del  sistema  e  gli
indirizzi per la futura pianificazione"; 
  - "nella parte in cui, sostituendo l'art.  5,  comma  1-bis,  della
legge n. 84 del 1994, prevede che il DPSS «e' approvato dal Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  che  si  esprime
sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle  Autorita'  di
sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge»,  a
seguito di  parere  della  regione  territorialmente  interessata  da
esprimere  nel  termine  di  quarantacinque  giorni,   anziche'   «e'
approvato, nei quarantacinque giorni successivi all'acquisizione  del
parere del comune, previa  intesa  con  la  regione  territorialmente
interessata, dal Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili  che  si  esprime  sentita  la  Conferenza  nazionale  di
coordinamento delle Autorita' di sistema portuale di cui all'articolo
11-ter della presente legge.  In  caso  di  mancanza  di  accordo  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 14-quinquies della legge  7
agosto 1990, n. 241 in quanto compatibili»"; 
  - "nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma  1,  lettera  b),
della  legge  n.  84  del  1994,  limitatamente  alle   parole   «che
comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorita' di
sistema  portuale,  le   ulteriori   aree,   pubbliche   e   private,
assoggettate alla giurisdizione dell'Autorita' di sistema portuale»"; 
  - "nella parte in cui inserisce  il  comma  1-septies  nell'art.  5
della legge n. 84 del 1994".